CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 46552/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione e 12.500 euro di multa, in relazione a due contestazioni del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, la mancanza della motivazione riguardo alla propria responsabilità; con un secondo motivo ha denunciato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 240 cod. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla confisca della somma di euro 6.800 sequestratagli, statuizione che era estranea al concordato di pena, non essendo stata accertata la pertinenzialità tra tale somma e i reati, posto che all'atto del sequestro non era stata rinvenuta sostanza stupefacente e il ricorrente si trovava in Italia solamente da una settimana. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del primo motivo del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla propria responsabilità: si tratta di doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del primo motivo ricorso. Il secondo motivo, relativo alla confisca del denaro, è inammissibile a causa della sua genericità, essendo privo di analisi delle condotte contestate e di qualsiasi spiegazione circa l'origine e la provenienza di tale somma, oltre che di confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale il sequestro è stato giustificato sottolineando la mancanza di plausibili spiegazioni in ordine alla provenienza del denaro, la mancanza di redditi leciti e di occupazione da parte dell'imputato: si tratta di motivazione non manifestamente illogica e che il ricorrente ha censurato in modo generico e richiedendo una rivalutazione sul piano del merito degli elementi a disposizione, onde pervenire a una loro lettura alternativa, non consentita in presenza di motivazione adeguata e non manifestamente illogica nel giudizio di legittimità. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito e la genericità di entrambi i motivi cui è stato affidato. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il C