CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 21867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Modena. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa in data 11 marzo 2022, riformava solo quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Modena, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. I 3. Il motivo deduce violazione di legge processuale in quanto l'imputato non avrebbe ricevuto alcuna notifica dell'avviso dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, in quanto, avendo eletto domicilio, risultando impossibile la notifica, fu effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di ufficio. Ne consegue la nullità assoluta del giudizio. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi annullarsi la sentenza. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso l'imputato in data 17 gennaio 2016 aveva eletto domicilio presso la propria residenza in via Irnerio n. 17/8 in Bologna, in occasione del verbale di identificazione di persona nei cui confronti si svolgevano le indagini per il delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. , il che avveniva con contestuale nomina del difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Le notifiche successive avvenivano ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, in quanto l'imputato, per quanto accertato dall'addetto al servizio postale, non risultava reperibile presso il domicilio eletto, salvo che per l'avviso di citazione in appello. E bene, la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02). Nel caso in esame non può trovare applicazione Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01, che si riferisce al diverso caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio direttamente presso il difensore di ufficio. Nel caso in esame, invece, l'elezione di domicilio avveniva presso la propria residenza e solo l'irreperibilità dell'imputato conduceva alla notifica presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Né sono richieste peculiari ricerche in caso di elezione di domicilio, in quanto l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01). Va evidenziato come si richieda comunque che sia incolpevole la mancata conoscenza del procedimento, al fine di escludere la corretta dichiarazione di assenza, ma nel caso in esame l'imputato aveva eletto domicilio senza però comunicare le successive modifiche dello stesso, pur avendo contezza della pendenza del procedimento. 3. Ne consegue l'infondatezza della censura con il rigetto del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,