CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45504/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 28 marzo 2023, con cui Pace h4Vèlzio era stato condannato alla pena di mesi dieci di arresto ed euro tremila di ammenda, in ordine al reato di cui alli art. 186 comma 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strad., per aver guidato in stato di ebbrezza l'autovettura tg.ta [OSCURATO:TARGA], di sua proprietà, provocando incidente stradale in orario notturno (esito accertamenti 1,81 e 1,84 gli); condotta tenuta in Modena, il 22 giugno 2019 alle ore 02.44. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo il seguente motivo, ribadito con successiva memoria di contestazione della fissazione dell'udienza dinanzi alla Settima sezione; con l'unico motivo di ricorso, si deduce la disapplicazione della norma sostanziale e la conseguente illogicità manifesta della motivazione in ordine alla contestazione tempestivamente sollevata, sin dal primo grado di giudizio, a proposito della regolarità delle procedure di accertamento dello stato di ebbrezza, ed in particolare non era stata accertata la rituale sottoposizione dello strumento alla prescritta omologazione ed alle verifiche successive periodiche. 3. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il punto rilevante della motivazione, contenuto nella pagina 7 della sentenza impugnata, va individuato nella considerazione che il ricorrente, in un contesto di elementi indicativi dell'effettivo stato di ebbrezza (alito vinoso, soggetto barcollante, precursore ampiamente positivo e lontano dal limite minimo, circostanze dell'incidente significative di una perdita di controllo del mezzo) ha ritenuto che l'interessato non avesse neanche contestato il corretto funzionamento dell'etilometro, limitandosi a evidenziare che dal relativo libretto non risultava che lo stesso fosse stato verificato regolarmente. Dunque, ha disconosciuto che il buon funzionamento dello strumento fosse stato messo in discussione, rivelandosi la doglianza priva di effettiva rilevanza. Su tale effettivo contenuto della decisione, il ricorso non si confronta minimamente, con ciò mostrandosi di carenza di specificità (Sez. 3, n. 3953 del 26/1012021 (dep. 2022) Rv. 282949 - 01). Peraltro, la giurisprudenza della Corte di cassazione, in questo ambito, ha affermato che non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosiddetta taratura obbligatoria (Sez.4, n. 31843 del 17 maggio 2023) 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C