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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11805/2022

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ORDINANZA sul ricorso 3167/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2646/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 2646/2017 del 17.11.2017, in riforma della sentenza n. 1401/2P07 del Tribunale di Verona del 9.5.2007, ha rigettato l'opposizione propostat/[OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 3065/06 emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] dal predetto Tribunale in data 9.9.2006, avente ad oggetto l'impugnazione di un lodo arbitrale irrituale che aveva definito la controversia sorta tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in relazione al contratto di cessione di azienda intervenuto tra le parti.

Nell'atto di opposizione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato che il lodo era stato reso a favore di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, soggetto diverso da quello (la società riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA]) che aveva partecipato all'arbitrato irrituale ed il Tribunale di Verona aveva dichiarato la nullità del lodo per eccesso del mandato conferito all'arbitro.

Il giudice d'appello, nel condividere l'impostazione dell'appellante secondo cui avverso il lodo irrituale è esperibile solo il rimedio dell'annullamento per vizio della volontà (dolo, errore, etc.) - e non è quindi impugnabile per eccesso del mandato dell'arbitro ex art. 829 cod. proc. civ., norma applicabile al solo arbitrato rituale - ha evidenziato che era pur vero che la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto nell'atto di opposizione in primo grado che fosse dichiarata la nullità e/o annullabilità del lodo "per errore essenziale collegato alla falsa rappresentazione della realtà da parte dell'arbitro".

Tuttavia, la stessa opponente aveva invocato l'annullamento del contratto non per l'erronea individuazione della parte conferente il mandato all'arbitro, ma in relazione ad un diverso profilo, ovvero che l'arbitro era incorso nell'erronea percezione della realtà di limitare la propria indagine alla cessione del magazzino, nonostante che il vero oggetto del contratto sottoposto alla sua valutazione dovesse essere il più ampio contratto di cessione di azienda.

In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA], nel chiedere in appello la sola conferma della pronuncia impugnata, aveva chiaramente mostrato di limitare la propria domanda alla dedotta nullità del lodo per violazione del mandato, che il primo giudice aveva accolto.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 cod. civ. 81, 100, 112, 633, 806, 808 cod. proc. civ..

Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello, nel confermare il decreto ingiuntivo emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, non aveva considerato che quest'ultima, non avendo stipulato alcun contratto, non vantava alcuna posizione di diritto sostanziale e non aveva rivestito la qualità di parte nel procedimento arbitrale, con la conseguenza che difettava un elemento costitutivo della domanda. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui.

2. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, nell'ambito del quale le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.

Ne consegue che avendo il lodo irrituale natura contrattuale, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - che ha esteso con il nuovo art. 808 ter cod. proc. civ. le ipotesi di annullabilità del lodo - quest'ultimo era impugnabile solo per vizi della volontà negoziale (errore, dolo o violenza) o per incapacità delle parti o degli arbitri. (vedi Cass. b. 6830/2014; vedi anche Cass.14986/2021).

Nel caso di specie, si applica la disciplina previgente, atteso che, da un lato, la modifica normativa derivante dall'introduzione dell'art. 808 ter cod. proc. civ., apportata dal d.lgs n. 40/2006, ha effetto a decorrere dal 2 marzo 2006 e si applica alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo l'entrata in vigore del predetto decreto, dall'altro, il contratto di cessione d'azienda di cui è causa, contenente la clausola compromissoria, è di epoca precedente (24.2.2005).

Ne consegue che l'impugnazione poteva essere effettuata dalla ricorrente solo per vizi della volontà (vedi Cass. n. 6830/2014) e non certo per difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1321,1418, 1703, 1711 cod. civ, 112, 806, 808 nella versione ante riforma, nonché la nullità del lodo per difetto della potestas iudicandi: difetto di contratto, di clausola compromissioria e difetto di mandato tra le parti del processo.

Deduce la ricorrente che la pronuncia arbitrale non poteva che intervenire tra le parti del rapporto sostanziale che lo hanno richiesto.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazoone degli artt. 1427, 1429, 1703, 1711, 112, 806, 808 cod. proc. civ. nella versione ante riforma: annullabilità per falsa rappresentazione della realtà, per avere l'arbitro pronunciato il lodo a favore di un soggetto estraneo alla procedura arbitrale, eccesso di mandato.

Deduce la ricorrente che nel giudizio di primo grado la circostanza che il lodo fosse stato emesso a favore di un soggetto che non aveva partecipato alla procedura arbitrale era stata censurata sia sotto il profilo del difetto di mandato, sia sotto quello della falsa rappresentazione della realtà allorchè aveva dedotto, a pag. 6 dell'atto di citazione (allegato F) la gravità dell' "errore in cui è incorso l'arbitro che, ignorando le più elementari nozioni giuridiche, ha preteso di cambiare le parti del giudizio arbitrale".

Tali allegazioni sarebbero state riproposte in sede di appello nella comparsa di costituzione allorchè l'odierna ricorrente aveva osservato "che l'arbitro è sicuramente incorso nel vizio di falsa rappresentazione della realtà, per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti: tale errore che incide sulla formazione della volontà dell'arbitro è rilevante, pacificamente, motivi di invalidità del lodo" (pag. 13 ricorso).

5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, affrontando questioni collegate, sono inammissibili.

In primo luogo, il secondo motivo difetta di autosufficienza, non essendo stata trascritta, o comunque riassunta nei suoi tratti essenziali, la convenzione del 24 febbraio 2005, di cessione dell'azienda, che si assume intercorsa tra la [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, e la società [OSCURATO:PERSONA] (Cass. Sez.

U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34469).

La ricorrente, con l'apparente deduzione della violazione di legge, in realtà, non fa che censurare un accertamento in fatto degli arbitri, insindacabile in questa sede, traducendosi in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti (Cass. 14986/2021), circa il fatto che - all'epoca del versamento del prezzo della cessione di azienda (2004) - la società [OSCURATO:PERSONA] neppure esisteva, essendo stata costituita solo nel gennaio 2005, con la conseguenza che la condanna per riduzione del prezzo e risarcimento del danno, emessa nei confronti della venditrice [OSCURATO:PERSONA], e a favore della [OSCURATO:PERSONA] in proprio, trovava giustificazione nel rilievo che era stata quest'ultima a corrispondere il prezzo della vendita, non esistendo ancora la società.

Dunque, gli arbitri non avevano confuso le parti della controversia (come invocato dalla ricorrente), ma, nel valutare tutte le circostanze di fatto e diritto sottoposte alla loro attenzione, hanno ritenuto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era titolare, in proprio, del diritto risarcitorio accertato, con la conseguenza che "le somme indicate (ossia, quelle delle condanne pecuniarie appena pronunciate) vanno corrisposte dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e non alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., perché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è l'istante» (v. controricorso, p. 14).

Nella memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., la ricorrente, da un lato, non ha minimamente contestato la ricostruzione dell'articolato ragionamento degli arbitri contenuto nel controricorso - anzi è stata riportata a pag. 6 di tale memora la stessa espressione "perché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è l'istante" senza confrontarsi con quanto precisato dalla controricorrente - dall'altro, ha censurato inammissibilmente il contrasto di tale affermazione degli arbitri con le risultanze della procedura arbitrale che era stata attivata e coltivata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., così finendo per svolgere mere censure di merito.

Questo rilievo si riflette, infatti, anche sul terzo motivo, atteso che la ricorrente tenta di sovvertire il giudizio di fatto operato dagli arbitri, circa l'effettiva creditrice del risarcimento portato dal decreto ingiuntivo.

In ogni caso, il terzo motivo è comunque è inammissibile per difetto di autosufficienza, per non avere la ricorrente riprodotto i passi salienti dell'atto di appello, nel quale, a suo dire, sarebbe stata dedotta la questione della nullità per errore essenziale.

In proposito, come già evidenziato nella parte narrativa, la Corte d'Appello, nell'affermare che l'odierna ricorrente, in sede di appello, aveva limitato la propria domanda alla dedotta nullità del lodo per violazione del mandato ex art.829 cod. proc. civ., ha messo in luce che nell'atto di citazione in opposizione in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA], pur esprimendosi in termini di "errore essenziale collegato alla falsa rappresentazione della realtà da parte dell'arbitro", aveva invocato l'annullamento del contratto non per l'erronea individuazione della parte conferente il mandato all'arbitro, ma in relazione ad un diverso profilo (ovvero che l'arbitro era incorso nell'erronea percezione della realtà di limitare la propria indagine alla cessione del magazzino, nonostante che il vero oggetto del contratto sottoposto alla sua valutazione dovesse essere il più ampio contratto di cessione di azienda).

Tale preciso rilievo della Corte d'Appello è stato solo genericamente contestato dalla ricorrente, che si è limitata riportare un mero parziale frammento della propria memoria di costituzione senza indicare il completo contesto in cui, in grado di appello, era stato invocato il vizio di falsa rappresentazione della realtà in cui sarebbe incorso l'arbitro, non consentendo così smentire la precisa affermazione della Corte d'Appello secondo cui l'errore era stato dedotto non in relazione alla individuazione dei soggetti che hanno conferito il mandato all'arbitro, ma per un diverso profilo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 5.200, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 3167/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2646/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 2646/2017 del 17.11.2017, in riforma della sentenza n. 1401/2P07 del Tribunale di Verona del 9.5.2007, ha rigettato l'opposizione propostat/[OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 3065/06 emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] dal predetto Tribunale in data 9.9.2006, avente ad oggetto l'impugnazione di un lodo arbitrale irrituale che aveva definito la controversia sorta tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in relazione al contratto di cessione di azienda intervenuto tra le parti. Nell'atto di opposizione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato che il lodo era stato reso a favore di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, soggetto diverso da quello (la società riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA]) che aveva partecipato all'arbitrato irrituale ed il Tribunale di Verona aveva dichiarato la nullità del lodo per eccesso del mandato conferito all'arbitro. Il giudice d'appello, nel condividere l'impostazione dell'appellante secondo cui avverso il lodo irrituale è esperibile solo il rimedio dell'annullamento per vizio della volontà (dolo, errore, etc.) - e non è quindi impugnabile per eccesso del mandato dell'arbitro ex art. 829 cod. proc. civ., norma applicabile al solo arbitrato rituale - ha evidenziato che era pur vero che la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto nell'atto di opposizione in primo grado che fosse dichiarata la nullità e/o annullabilità del lodo "per errore essenziale collegato alla falsa rappresentazione della realtà da parte dell'arbitro". Tuttavia, la stessa opponente aveva invocato l'annullamento del contratto non per l'erronea individuazione della parte conferente il mandato all'arbitro, ma in relazione ad un diverso profilo, ovvero che l'arbitro era incorso nell'erronea percezione della realtà di limitare la propria indagine alla cessione del magazzino, nonostante che il vero oggetto del contratto sottoposto alla sua valutazione dovesse essere il più ampio contratto di cessione di azienda. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA], nel chiedere in appello la sola conferma della pronuncia impugnata, aveva chiaramente mostrato di limitare la propria domanda alla dedotta nullità del lodo per violazione del mandato, che il primo giudice aveva accolto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 cod. civ. 81, 100, 112, 633, 806, 808 cod. proc. civ.. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello, nel confermare il decreto ingiuntivo emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, non aveva considerato che quest'ultima, non avendo stipulato alcun contratto, non vantava alcuna posizione di diritto sostanziale e non aveva rivestito la qualità di parte nel procedimento arbitrale, con la conseguenza che difettava un elemento costitutivo della domanda. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui. 2. Il motivo è infondato. Va preliminarmente osservato che l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, nell'ambito del quale le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che avendo il lodo irrituale natura contrattuale, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - che ha esteso con il nuovo art. 808 ter cod. proc. civ. le ipotesi di annullabilità del lodo - quest'ultimo era impugnabile solo per vizi della volontà negoziale (errore, dolo o violenza) o per incapacità delle parti o degli arbitri. (vedi Cass. b. 6830/2014; vedi anche Cass.14986/2021). Nel caso di specie, si applica la disciplina previgente, atteso che, da un lato, la modifica normativa derivante dall'introduzione dell'art. 808 ter cod. proc. civ., apportata dal d.lgs n. 40/2006, ha effetto a decorrere dal 2 marzo 2006 e si applica alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo l'entrata in vigore del predetto decreto, dall'altro, il contratto di cessione d'azienda di cui è causa, contenente la clausola compromissoria, è di epoca precedente (24.2.2005). Ne consegue che l'impugnazione poteva essere effettuata dalla ricorrente solo per vizi della volontà (vedi Cass. n. 6830/2014) e non certo per difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] in proprio. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1321,1418, 1703, 1711 cod. civ, 112, 806, 808 nella versione ante riforma, nonché la nullità del lodo per difetto della potestas iudicandi: difetto di contratto, di clausola compromissioria e difetto di mandato tra le parti del processo. Deduce la ricorrente che la pronuncia arbitrale non poteva che intervenire tra le parti del rapporto sostanziale che lo hanno richiesto. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazoone degli artt. 1427, 1429, 1703, 1711, 112, 806, 808 cod. proc. civ. nella versione ante riforma: annullabilità per falsa rappresentazione della realtà, per avere l'arbitro pronunciato il lodo a favore di un soggetto estraneo alla procedura arbitrale, eccesso di mandato. Deduce la ricorrente che nel giudizio di primo grado la circostanza che il lodo fosse stato emesso a favore di un soggetto che non aveva partecipato alla procedura arbitrale era stata censurata sia sotto il profilo del difetto di mandato, sia sotto quello della falsa rappresentazione della realtà allorchè aveva dedotto, a pag. 6 dell'atto di citazione (allegato F) la gravità dell' "errore in cui è incorso l'arbitro che, ignorando le più elementari nozioni giuridiche, ha preteso di cambiare le parti del giudizio arbitrale". Tali allegazioni sarebbero state riproposte in sede di appello nella comparsa di costituzione allorchè l'odierna ricorrente aveva osservato "che l'arbitro è sicuramente incorso nel vizio di falsa rappresentazione della realtà, per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti: tale errore che incide sulla formazione della volontà dell'arbitro è rilevante, pacificamente, motivi di invalidità del lodo" (pag. 13 ricorso). 5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, affrontando questioni collegate, sono inammissibili. In primo luogo, il secondo motivo difetta di autosufficienza, non essendo stata trascritta, o comunque riassunta nei suoi tratti essenziali, la convenzione del 24 febbraio 2005, di cessione dell'azienda, che si assume intercorsa tra la [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, e la società [OSCURATO:PERSONA] (Cass. Sez. U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34469). La ricorrente, con l'apparente deduzione della violazione di legge, in realtà, non fa che censurare un accertamento in fatto degli arbitri, insindacabile in questa sede, traducendosi in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti (Cass. 14986/2021), circa il fatto che - all'epoca del versamento del prezzo della cessione di azienda (2004) - la società [OSCURATO:PERSONA] neppure esisteva, essendo stata costituita solo nel gennaio 2005, con la conseguenza che la condanna per riduzione del prezzo e risarcimento del danno, emessa nei confronti della venditrice [OSCURATO:PERSONA], e a favore della [OSCURATO:PERSONA] in proprio, trovava giustificazione nel rilievo che era stata quest'ultima a corrispondere il prezzo della vendita, non esistendo ancora la società. Dunque, gli arbitri non avevano confuso le parti della controversia (come invocato dalla ricorrente), ma, nel valutare tutte le circostanze di fatto e diritto sottoposte alla loro attenzione, hanno ritenuto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era titolare, in proprio, del diritto risarcitorio accertato, con la conseguenza che "le somme indicate (ossia, quelle delle condanne pecuniarie appena pronunciate) vanno corrisposte dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e non alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., perché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è l'istante» (v. controricorso, p. 14). Nella memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., la ricorrente, da un lato, non ha minimamente contestato la ricostruzione dell'articolato ragionamento degli arbitri contenuto nel controricorso - anzi è stata riportata a pag. 6 di tale memora la stessa espressione "perché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è l'istante" senza confrontarsi con quanto precisato dalla controricorrente - dall'altro, ha censurato inammissibilmente il contrasto di tale affermazione degli arbitri con le risultanze della procedura arbitrale che era stata attivata e coltivata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., così finendo per svolgere mere censure di merito. Questo rilievo si riflette, infatti, anche sul terzo motivo, atteso che la ricorrente tenta di sovvertire il giudizio di fatto operato dagli arbitri, circa l'effettiva creditrice del risarcimento portato dal decreto ingiuntivo. In ogni caso, il terzo motivo è comunque è inammissibile per difetto di autosufficienza, per non avere la ricorrente riprodotto i passi salienti dell'atto di appello, nel quale, a suo dire, sarebbe stata dedotta la questione della nullità per errore essenziale. In proposito, come già evidenziato nella parte narrativa, la Corte d'Appello, nell'affermare che l'odierna ricorrente, in sede di appello, aveva limitato la propria domanda alla dedotta nullità del lodo per violazione del mandato ex art.829 cod. proc. civ., ha messo in luce che nell'atto di citazione in opposizione in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA], pur esprimendosi in termini di "errore essenziale collegato alla falsa rappresentazione della realtà da parte dell'arbitro", aveva invocato l'annullamento del contratto non per l'erronea individuazione della parte conferente il mandato all'arbitro, ma in relazione ad un diverso profilo (ovvero che l'arbitro era incorso nell'erronea percezione della realtà di limitare la propria indagine alla cessione del magazzino, nonostante che il vero oggetto del contratto sottoposto alla sua valutazione dovesse essere il più ampio contratto di cessione di azienda). Tale preciso rilievo della Corte d'Appello è stato solo genericamente contestato dalla ricorrente, che si è limitata riportare un mero parziale frammento della propria memoria di costituzione senza indicare il completo contesto in cui, in grado di appello, era stato invocato il vizio di falsa rappresentazione della realtà in cui sarebbe incorso l'arbitro, non consentendo così smentire la precisa affermazione della Corte d'Appello secondo cui l'errore era stato dedotto non in relazione alla individuazione dei soggetti che hanno conferito il mandato all'arbitro, ma per un diverso profilo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 5.200, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis del
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