CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2021
Cassazione n. 46715/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA e [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. t • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30 aprile - 8 giugno 2021 il Tribunale di Messina, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 30 marzo 2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti degli stessi, indagati per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (capo 12). Il fatto ascritto al capo 12 era documentato da intercettazioni, significative di un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], candidato alle elezioni amministrative, avente ad oggetto l'intervento del primo per dirigere il consenso elettorale a favore del secondo, dietro versamento del corrispettivo nell'importo di C 10.000. L'accordo si era realizzato con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], negli incontri con [OSCURATO:PERSONA], era accompagnato dal padre Antonino. L'intervento di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondato, da una parte, sulla collaborazione dei soggetti a lui più vicini (i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e di esponenti di altri clan con i quali era in buoni rapporti e, dall'altra, sulla condizione di soggezione nei suoi confronti di alcuni quartieri della zona centro- sud della città di Messina. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti ma dal contenuto sovrapponibile, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 292, 178 cod. proc. pen. con riguardo al rigetto dell'eccezione di nullità del provvedimento restrittivo per la diversità fra accusa di cui all'imputazione e l'accertamento compiuto dall'ordinanza genetica. A fronte della imputazione che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] partecipe al sodalizio di cui al capo 9, l'ordinanza aveva invece ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse partecipe della distinta associazione di cui al capo 1, peraltro rimasta estranea alla imputazione di cui al capo 12, unica ascritta ai [OSCURATO:PERSONA]. Ne risultava quindi modificato il fatto rispetto alla imputazione. Viene denunciata anche la violazione degli artt. 178 e 309 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU: avendo il Tribunale del riesame mutato il fatto rispetto a quanto ritenuto dal giudice della cautela. Con il secondo motivo viene denunciata il difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Nel provvedimento impugnato mancano riferimenti all'utilizzo del metodo mafioso e all'attuale appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] a un'associazione mafiosa in nome della quale avrebbe concluso l'accordo. Tanto più che il sodalizio di cui al capo 1 aveva concluso accordi elettorali con altri candidati. Dall'analisi delle conversazioni intercettate non si rileva che [OSCURATO:PERSONA] avesse prospettato al candidato [OSCURATO:PERSONA] il ricorso alla forza di assoggettamento promanante dall'associazione. In mancanza di una precisa specificazione circa l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] a una determinata associazione mafiosa era centrale il tema del metodo mafioso. Con il terzo e quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, non indicate nella ordinanza genetica, che dunque per tale motivo doveva essere annullata, e non motivate nemmeno dall'ordinanza impugnata, a fronte della incensuratezza degli indagati e del tempo trascorso dal fatto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi deducono motivi infondati e di merito, e vanno, perciò, complessivamente considerati, respinti. 1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. per aver il Tribunale respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica che avrebbe applicato la misura cautelare con riguardo a fatto diverso. Inoltre, viene denunciata la nullità dell'ordinanza impugnata per aver il Tribunale ritenuto la sussistenza del sodalizio di cui al capo 9, così mutando il fatto rispetto a quanto ritenuto dal giudice della cautela. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza ha precisato che al giudice della cautela è consentito attribuire al fatto, oggetto della richiesta del pubblico ministero, una diversa qualificazione giuridica ai limitati fini dell'incidente cautelare, mentre non è consentito, non potendo procedere d'ufficio, applicare alcuna misura cautelare in relazione ad un fatto diverso da quello cui si riferiva la richiesta del pubblico ministero.Con riguardo al capo 12 viene in rilievo, secondo la prospettazione difensiva, la diversa qualifica attribuita agli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di partecipi del sodalizio di cui al capo 9 - secondo l'imputazione provvisoria - ovvero di partecipe al sodalizio di cui al capo 1, come ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari per [OSCURATO:PERSONA], o di estranei rispetto ad alcun sodalizio mafioso, come ritenuto con riguardo agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto tipico della fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen. è costituito dall'accordo avente ad oggetto il procacciamento di voti in occasione di una consultazione elettorale, ove sia concluso con esponenti di associazioni di stampo mafioso ovvero preveda l'esercizio del metodo mafioso, e sempre che sia previsto un corrispettivo da parte del soggetto politico interessato. L'imputazione provvisoria ha dunque descritto il fatto indicando il soggetto politico interessato e la consultazione elettorale ([OSCURATO:PERSONA], candidato alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Messina nell'anno 2018), il corrispettivo promesso dal politico (la somma di € 10.000), e sia la "qualità" dei soggetti attivi (esponenti del sodalizio mafioso di cui al capo 9) sia l'utilizzo del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non ha operato alcuna innovazione del fatto, in quanto ha ritenuto - richiamando sia l'espressione di un ignoto elettore sia il tenore delle comunicazioni tra l'esponente politico e gli indagati - che la gravità indiziaria riguardasse la previsione dell'utilizzo del metodo mafioso, e non in relazione alla posizione soggettiva degli indagati. Quanto rilevato consente di apprezzare come il Tribunale, a sua volta, non abbia confermato la misura cautelare in relazione ad un fatto diverso rispetto a quello ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, essendo stato valorizzato il ricorso al metodo mafioso. 2. Con il secondo motivo viene censurata l'adeguatezza motivazionale del giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo 12, rilevando che il Tribunale aveva argomentato sul "peso criminale" di [OSCURATO:PERSONA], dissentendo dal giudice della cautela che aveva ricondotto l'episodio ad una iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] come "singolo", senza però confrontarsi con il dato accertato secondo il quale il sodalizio cui [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito aveva concluso accordi elettorali con altri candidati. Inoltre, era stato ritenuto il raggiungimento di un accordo, pur risultando provato solo che [OSCURATO:PERSONA] era intenzionato a chiedere il versamento di un corrispettivo in denaro.• Infine, l'assunto secondo il quale l'accordo aveva previsto l'utilizzo di metodo mafioso era smentito dall'esplicito riferimento di [OSCURATO:PERSONA] alla distribuzione agli elettori di "buoni benzina". Il motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto, in conformità con l'impostazione accusatoria manifestata dall'imputazione, che l'accordo raggiunto con il candidato alle elezioni [OSCURATO:PERSONA] fosse riferibile al sodalizio mafioso costituito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimi ritenuti sodali di [OSCURATO:PERSONA], e tale accertamento è stato fondato sui dati significativi del "peso criminale" rappresentato da [OSCURATO:PERSONA]. In tale prospettiva il dato relativo agli "accordi elettorali", con altri candidati, conclusi da altri sodalizi, definiti "alleati", costituisce, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, riscontro all'assunto del ruolo autonomo del clan [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza ha quindi motivato l'accertamento in ordine alla effettività dell'accordo raggiunto - che prevedeva l'impegno del clan [OSCURATO:PERSONA] a raccogliere voti per il candidato [OSCURATO:PERSONA] dietro versamento del compenso di C 10.000 - sulla base del chiaro tenore delle conversazioni intercorse, da una parte, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, tra [OSCURATO:PERSONA] e i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convergenti nell'indicare l'importo di C 10.000 come compenso per l'impegno del clan. Infine, condivisa da tutti i partecipi all'accordo era la consapevolezza che lo strumento per dirigere il consenso del corpo elettorale verso il candidato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il metodo mafioso. Significativo, in tal senso, è il riferimento, presente in diverse conversazioni, al territorio destinatario dell'indicazione elettorale, caratterizzato dall'essere quello dove la capacità di intimidazione rappresentata dal clan [OSCURATO:PERSONA] era reale. Il riferimento alla realizzazione di opere pubbliche (strade) o a regalie a privati (biliardi, televisione) riguarda altri accordi elettorali conclusi in passato, ed è comunque significativo di un'opera di propaganda elettorale che non è fondata sulla comunicazione di idee e programmi politici, bensì sulla condizione di soggezione, alimentata da favori e minacce, del tessuto sociale cui ci si rivolge. 3. Con i motivi terzo e quarto viene censurato il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Si deve precisare che il motivo terzo, nell'intitolazione, denuncia la violazione dell-articolo 292 lett. C) c.p.p. nella parte in cui non è stata dichiarata la nullità dell'ordinanza per la mancata esposizione ..• mentre nell'argomentazione articola censura motivazionale nei confronti dell'ordinanza del Tribunale in ordine al ritenuto pericolo di recidiva. Il contenuto del terzo motivo, dunque, si salda con il quarto motivo e concorre a denunciare la carenza motivazionale del giudizio sulle esigenze cautelari e sulla necessità della misura custodiale domiciliare. L'ordinanza, secondo l'assunto difensivo, non avrebbe esplicitato i dati ritenuti significativi della capacità a delinquere e, con riguardo al requisito della concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, non si sarebbe confrontato con l'incensuratezza degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e la risalenza nel tempo dei fatti per cui si procede. I motivi hanno contenuto di merito. L'ordinanza impugnata, invero, ha specificamente valutato il profilo soggettivo di Natalino e [OSCURATO:PERSONA], soggetti che intrattenevano relazioni anche con altri esponenti mafiosi locali, e il dato relativo alla non imminenza di nuove elezioni, osservando che i [OSCURATO:PERSONA] avevano rivelato di essere persone, non solo disponibili a "scendere a compromessi" ma anche a inserirsi in un contesto criminale, a prescindere dalla partecipazione a competizioni elettorali. I ricorsi, sul punto, reiterano argomenti attinenti al merito, sollecitando il Collegio ad una, non consentita, rivisitazione del giudizio in ordine al pericolo di recidiva e alla necessità degli arresti domiciliari. La difesa, dunque, si muove nell'ambito proprio di un giudizio di merito, al di là dei limiti in cui è consentito il sindacato sulla struttura della motivazione. 4. Vanno, dunque, respinti i ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.