CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24021/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 16/04/2025 della Corte d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale; AldoEsposito, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 16 aprile 2025, la Corte di appello di Bari confermavala sentenza del Tribunale di Trani del 12 dicembre 2023, che aveva ritenutol’odierno ricorrente colpevole del delitto di cui all’art. 75, comma 2 d.lgs. n. 159del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale, in data 4.7.2016 contravveniva alla prescrizione impostagli di nonportare seco telefoni cellulari. Con l’aggravante della recidiva ex art. 99, comma4 cod. pen.Rigettava il primo motivo di ricorso, relativo all’elemento soggettivo delreato, osservando che:- l’allegazione del ricorrente in ordine alla necessità di acquistare farmaci perla moglie era smentita dal fatto che la prescrizione era del 25.3.2014 e, quindi,di molto precedente i fatti in contestazione e avrebbe consentito unaprogrammazione dell’acquisto;- che, l’eventuale deroga al divieto di detenere telefono cellulare, fondata suesigenze lavorative e personali, doveva costituire oggetto di specifica istanza direvoca della prescrizione;- che, ove si fosse trattato di una effettiva emergenza sanitaria, egli avrebbedovuto chiedere l’intervento del servizio del 118;- che, almeno, egli avrebbe dovuto avvisare la [OSCURATO:PERSONA], comunicazione che, invece, non era stata effettuata.Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo al mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,osservava che la condotta non era connotata da alcuna levità, ed era, anzi, daritenersi grave, essendo stato trovato in auto con un pregiudicato “e in possessodi un telefono cellulare, nonostante fosse pienamente al corrente dellaprescrizione del decreto n. 404/05 che gli vietava di detenere telefoni cellulari”.Quanto al terzo motivo, relativo al riconoscimento della recidiva, evidenziavache l’aggravante non poteva essere esclusa in quanto la condotta, commessa dasoggetto gravato da plurimi e gravi precedenti penali, alcuni anche specifici,appariva indicativa di una maggiore pericolosità dello stesso.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente formulando tre motivi di impugnazione che, ai sensi dell’art. 173 disp.motivazione.2.1. Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., censura la decisione nella parte relativa alla valutazionedell’elemento psicologico del reato per avere omesso di considerare lecircostanze concrete nella quale si è realizzata l’azione dell’imputato, incidentisull’elemento soggettivo del reato; per avere travisato la documentazionesanitaria allegata a supporto della tesi difensiva (riferita alla data del 25.3.2014,anziché a quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); per avere omesso totalmente di motivare suimotivi nuovi con i quali si eccepiva la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., inrelazione all’art. 143 cod. civ.2.2. Con il secondo motivo, censura la motivazione della sentenza sul puntorelativo all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in quanto apparente ed illogica. Apparente in quanto il diniego dellacausa di non punibilità è stato argomentato sulla base del riscontro deglielementi costitutivi del reato contestato e sulla base di circostanze non oggettodi contestazione e, comunque, irrilevanti (la presenza in auto di un pregiudicato)e non, come dovuto, sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. sullabase dei quali argomentare in ordine al livello di offensività della condotta;illogica in quanto contrastante con i motivi di riconoscimento delle circostanzedelittuosa.2.3. Con il terzo motivo, lamenta che sia stata riconosciuta sussistente lacircostanza aggravante della recidiva sulla base del riscontro formale delcertificato penale, senza effettuare la verifica sulla effettiva idoneità del reato acostituire indice di una più accentuata colpevolezza e di una maggiorepericolosità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso osservando che: la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazionelineare e coerente, le ragioni della ritenuta inverosimiglianza delle giustificazionirese dall’imputato e le possibili condotte alternative idonee ad evitare laviolazione o, quanto meno, a rendere credibile il suo racconto, alla quale ilricorrente non ha opposto censure di contraddittorietà o illogicità, ma motivimeramente rivalutativi; la questione relativa alla mancata risposta ai motiviaggiunti è inammissibile in quanto questi erano fondati su argomenti del tuttodiversi da quelli proposti con il ricorso e, quindi, non valutabili dalla Corteterritoriale e, a fortiori, in questa sede di legittimità; le censure relative almancato riconoscimento della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.così come quella relativa al riconoscimento della recidiva, erano infondateessendo stato motivato il rigetto con motivazione congrua.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva quantosegue. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione edecisione, non già il rapporto tra prova e decisione, sicché il ricorso percassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutatoammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione postaa fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazioneprobatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estraneaal perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.Nel caso in esame, la Corte territoriale, diversamente da quanto asseritodal difensore, ha specificamente enunciato gli elementi fattuali e logici daiquali ha desunto la sussistenza del dolo generico e l’impossibilità diconfigurare la scriminante dello stato di necessità, avendo evidenziato, da unlato, la non credibilità della tesi difensiva e, dall’altro, l’esistenza di una seriedi condotte alternative lecite che avrebbero consentito al ricorrente di evitarela violazione della prescrizioni.Quanto alla credibilità, ha sottolineato che la distanza temporale tra ladatazione della prescrizione medica e l’episodio in contestazione, consentivauna programmazione dell’acquisto dei farmaci e non giustificava, quindi, lacondotta violativa. La motivazione è logica e, ove pure fondata sull’erroneaindividuazione della data della certificazione (2014 anziché 2016), comunquenon rimane inficiata nella sua validità, essendo comunque decorsi, secondola datazione fornita dal ricorrente, due mesi tra la prescrizione e l’episodio inoggetto.Quanto alla scriminante dello stato di necessità, enunciando le condottealternative lecite che il ricorrente poteva assumere, ha fatto correttaapplicazione del principio enunciato da questa Corte, la quale ha affermatoche «La scriminante dello stato di necessità è configurabile a condizione chel'agente non abbia altra scelta all'infuori di quella di subire il conseguentedanno o di porre in essere l'azione che gli si imputa come reato e sempreche tra il pregiudizio temuto e l'azione di difesa sussista un giusto rapportodi proporzione» (Sez. 6, n. 24255 del 16/03/2021, Rv. 281526-01).La motivazione della Corte territoriale sul punto dell’elemento soggettivoè, quindi, logica, non contraddittoria, aderente ai principi enunciati da questaCorte e, quindi, non meritevole delle censure sollevate.Con riferimento all’omessa pronuncia sulla ulteriore scriminantedell’adempimento di un dovere, ex art. 51 cod. pen., in relazione agliobblighi di cui all’art. 143 cod. civ., la questione risulta infondata. QuestaCorte, con sentenza n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096-01, ha affermatoche «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motiviespressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con ilgravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva strutturaargomentativa della sentenza».Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur non menzionandoespressamente l’argomento difensivo, ha fornito elementi per superarlo. Ilriferimento fatto all’assenza di una effettiva urgenza, in relazione allapossibilità di programmazione dell’acquisto dei farmaci, nonché alla possibilecondotta alternativa lecita, mantengono la propria validità anche in ordinealla diversa scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., della quale, peraltro,mancano totalmente i presupposti, essendo invocabile la scriminantedell’adempimento del dovere solo nei rapporti di subordinazione di dirittopubblico e non anche tra privati (Sez. 3, n. 50760 del 13/10/2016, Rv.268661-01).3. Con riferimento alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen., la motivazione della Corte territoriale, pur sintetica, può,tuttavia, ritenersi sufficiente. Il fatto che il ricorrente, all’atto del controllo,veniva trovato in compagnia di un pregiudicato colora di maggiore gravitàla violazione della prescrizione in quanto dimostra una particolarepervicacia nella violazione ed un sostanziale disinteresse rispetto agliobblighi imposti. Non si ravvisa, peraltro, una illogicità manifesta rispetto aimotivi sui quali il giudice di primo grado ha fondato la concessione dellecircostanze attenuanti generiche. Il Tribunale di Trani, infatti, ha concessole circostanze ex art. 62 bis cod. pen., in parte, in ragione della correttacondotta processuale fondata sull’ammissione di responsabilità in sede diconvalida dell’arresto e, in parte, su asserzioni (“circostanze di fatto especifiche modalità dell’azione delittuosa”) che, in ragione della lorogenericità non consentono di ritenerle relative al grado di offensività dellacondotta.Al contrario, le circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., esaminate permotivare la determinazione della pena, caratterizzano anche la condotta intermini di gravità, sì da costituire argomenti incompatibili con ilriconoscimento della causa di non punibilità. Si allude alle circostanzesottolineate dal giudice di primo grado ovvero:aver commesso la condotta ad un solo mese di distanza dal suoripristino, così palesando l’assenza di qualsiasi resipiscenza;il pericolo cagionato dalla condotta, consistente nel possesso di untelefono tenuto acceso e funzionante;i gravi, reiterati e specifici precedenti penali.Ebbene, la lettura congiunta delle due motivazioni di primo e disecondo grado, possibile trattandosi di c.d. doppia conforme, evidenzial’insussistenza di elementi favorevoli al riconoscimento della causa di nonpunibilità, pur se, in parte, non espressamente spesi con riferimento adetta richiesta. Si è, in proposito, affermato che «Non è censurabile, insede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione auna specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigettorisulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza [...]» (Sez.4, n. 5936 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096-01).Tale principio dicarattere generale ha trovato applicato in relazione a molteplici istituti "difavore" per l'imputato, tra i quali la richiesta di riconoscimento della causadi non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la quale deve essereritenuta implicitamente disattesa dal giudice qualora la strutturaargomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi,elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolaretenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). Sulla sciadi tale indirizzo, la giurisprudenza ha riconosciuto che, quando laconsiderazione di fattori negativi significativi o rilevanti costituisce un indicedel disvalore significativo della vicenda criminosa, può ritenersi che essaimplicitamente concerna anche l'inesistenza di elementi utili a giustificarel'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, pur in mancanza diun espresso riferimento a tale causa di non punibilità (Sez. 2, n. 41544 del15/07/2022, Dieng, non massimata).4. Quanto infine, alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costantenell’affermare che «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo diun'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizionedell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione delgiudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arcotemporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base aicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui siprocede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressacondotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, cheabbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "subiudice"» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425-01).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare lasussistenza dell’aggravante, osservando che il fatto per il quale si procede, neiconfronti di imputato già gravato da numerosi e gravi precedenti penali, anchespecifici, costituisce indice di maggior pericolosità dello stesso. Tale motivazioneè, peraltro, integrata da quella conforme del giudice di primo grado, il quale haevidenziato che non possono trarsi elementi favorevoli all’imputato dall’esamedella condotta di vita anteatta e dai precedenti penali, tra i quali plurimepronunce di condanna per il reato di violazione degli obblighi inerenti lasorveglianza speciale nonché reati di evasione.La motivazione, nel suo complesso, risponde ai requisiti richiesti dallagiurisprudenza in quanto, seppur sintetica, esprime elementi dai quali desumerela perdurante e specifica inclinazione al crimine dell'imputato.5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]