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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 39362/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Perugia, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Quarta di questa Corte nell'am- bito del procedimento per equa riparazione, ha rigettato l'istanza ex art. 314 c.p.p. formulata dal Quarta in relazione all'ingiusta detenzione subita nell'ambito del pro- cedimento penale a suo carico conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia — procuratore speciale, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, c.p.p., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. lamentando l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. in relazione ai presupposti normativi legittimanti l'equa riparazione per la custodia cautelare su- bita, nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio espresso sul punto.

In sintesi, la difesa si duole perché la Corte di Appello di Perugia, a seguito dell'annullamento con rinvio operato dalla Corte di Cassazione nell'ambito del pro- cedimento per equa riparazione, sarebbe incorsa in un errore di diritto rigettando l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata nell'interesse del Quarta, pur in presenza dei presupposti normativi legittimanti la concessione dell'inden- nizzo.

In particolare, il giudice del rinvio avrebbe fondato il rigetto dell'istanza sul contenuto di una conversazione ambientale che tuttavia lo stesso giudice avrebbe affermato non aver costituito l'elemento determinante la misura cautelare emessa nei confronti dell'odierno ricorrente.

Tale conversazione, peraltro, sarebbe la stessa conversazione che i giudici della cognizione, nell'addivenire ad una sentenza di assoluzione nei confronti del Quarta, avevano ritenuto inidonea a fondare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti per il reato contestato.

Ad avviso della difesa, la Corte d'Appello avrebbe quindi omesso di dare seguito alle indicazioni della Suprema Corte, mancando di condurre un esame puntuale degli argomenti idonei a rappresentare in che cosa sarebbe consistito il comportamento gravemente colposo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.

Il giudice del rinvio avrebbe invece posto in essere un riesame della sentenza di assoluzione del Quarta, superando il limite del giudicato di merito e fornendo, peraltro, una motivazione contraddittoria poiché tale conversazione proverebbe l'esatto contrario di quanto ritenuto dalla gravata ordinanza, come peraltro già accertato dalle sentenze di assoluzione in favore del Quarta passate in giudicato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 15/6/2021, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso poiché il giudice del rinvio, al fine di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva, avrebbe correttamente valutato tutti gli aspetti della condotta tenuta dal ricorrente nel corso del processo, operando correttamente a ritroso e avendo come criterio di valutazione gli elementi indiziari su cui è fondato il ricorso cautelare, senza tuttavia ignorare l'esito assolutorio del giudizio.

Le argomentazioni spese per giu- stificare la ritenuta sussistenza di colpa grave in capo al Quarta sarebbero dunque congrue, prive di contraddittorietà o illogicità e coerenti tanto con le emergenze del processo quanto con i principi fissati dalla Sezioni Unite in punto di equa ripa- razione per ingiusta detenzione (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002 - dep. 15/10/2002, Min.

Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01).

4. Con memoria datata 31/08/2021 la difesa del Quarta ha replicato alle osservazioni formulate dal Procuratore Generale e ha rinnovato la richiesta di an- nullamento del provvedimento impugnato in forza delle considerazioni che se- guono.

Nel rigettare l'istanza di riparazione proposta dal proprio assistito, la Corte d'Appello si sarebbe limitata a valorizzare gli elementi indiziari indicati a suo tempo nell'ordinanza custodiale, omettendo tuttavia di confrontarsi tanto con la sentenza di assoluzione emessa nei confronti del Quarta nel procedimento penale c.d.

"Sa- nitopoli Abruzzese" (proc. pen.n.3052/06 R.g.n.r.), quanto con il provvedimento di annullamento con rinvio emesso da questa Corte (sent. n.3145/2019) in rela- zione all'ordinanza precedentemente emessa dalla Corte di Appello di Perugia.

Ed infatti, il giudice estensore del provvedimento gravato avrebbe rigettato l'istanza proposta sulla scorta della conversazione intercorsa tra il Quarta e l'An- gelini, già valutata dai giudici della cognizione come inidonea a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti del Quarta, e avrebbe omesso di illustrare in cosa sia consistita la condotta gravemente colposa del ricorrente ostativa al beneficio richiesto.

La Corte territoriale avrebbe dunque attribuito alla "nota" conversazione una valenza probatoria diversa rispetto a quella accertata dai giudici della cogni- zione e ne avrebbe enfatizzato alcuni stralci al fine di sostenere il rapporto confi- denziale con l'[OSCURATO:PERSONA], che parrebbe costituire il comportamento gravemente col- poso che i Giudici di legittimità, in sede di rinvio, avevano chiesto di accertare al fine di escludere il richiesto indennizzo.

Non specificando in cosa sia consistita la condotta colposa o meno del Quarta, infatti, il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso darebbe l'impressione che sia la medesima disponibilità al colloquio dimostrata dal Quarta ad essere ri- tenuta la condotta pregiudizievole, foriera dell'applicazione della misura cautelare.

Per quanto sopra, la difesa ritiene che la Corte Perugina non abbia fatto buon governo della disciplina normativa ex art. 314 c.p.p. e, a sostegno del proprio assunto, richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui per valutare se l'impu- tato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, all'applicazione della misura caute- lare, il Giudice della riparazione deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare sempre che gli elementi indiziari non siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giu- dizio di assoluzione (Sez. 4, n.19180 del 18/2/2016 - dep. 9/05/2016, Buccini.

Rv.26680801; Sez. 4, n.41396 del 15/09/2016 - dep.03/10/2016, Piccolo, Rv.26823801; S.U., n.1153 del 30/10/2008 - dep. 31/01/2009, Racco, Rv.24166701).

Ad avviso della difesa, infatti, il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale probatorio acquisito nel processo ma tale potestà valutativa rinverrebbe il proprio limite nel giudicato di merito formatosi sui mede- simi atti e documenti oggetto di valutazione da parte del giudice della riparazione, e ciò in quanto il loro precedente specifico vaglio svolto dai giudici della cognizione nella sentenza di assoluzione ne escluderebbe una rilevanza causale e/o concau- sale, ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione (sul punto, viene richiamata Sez. 3, n. 15722 del 12/02/2006 - dep. 15/04/2009, Mi- nistero [OSCURATO:PERSONA], Rv.243438).

In altri termini, la difesa ritiene che il giudice della riparazione può attribuire valenza diversa rispetto a quanto ritenuto dai giudici della cognizione solo in rife- rimento al materiale probatorio che non sia stato oggetto di valutazione da parte di questi ultimi (sul punto, viene richiamata Sez.3, n.20128 del 26/03/2004 - dep. 29/04/2004, Clericò, Rv.228883).

Tornando al caso di specie, la difesa sottolinea che i Giudici di legittimità ebbero ad annullare la sentenza emessa dalla Corte di Appello dell'Aquila analiz- zando precipuamente il contenuto della conversazione intercorsa con l'[OSCURATO:PERSONA] e la sua rilevanza probatoria in relazione all'ipotesi associativa a carico del Quarta;successivamente la Corte di Appello di Perugia, conformandosi al principio enun- ciato dalla Corte Suprema, assolveva il Quarta dal residuo reato di associazione per delinquere con la più ampia formula "perché il fatto non sussiste".

Ciò posto, la difesa ritiene irrefutabile che le medesime risultanze probato- rie su cui i giudici della cognizione hanno accertato l'estraneità del Quarta dal presunto sodalizio criminoso non possano legittimamente essere assunte per il diniego della riparazione per ingiusta detenzione poiché il loro precedente specifico vaglio svolto nella sentenza di assoluzione ne escluderebbe una rilevanza causale e/o concausale, ostativa al riconoscimento per ingiusta detenzione.

In conclusione, la difesa ribadisce la contraddizione in cui sarebbe incorso il giudice estensore della gravata ordinanza nel passaggio in cui, dopo aver pre- messo che la conversazione in questione non ha costituito l'argomento decisivo in forza del quale venne disposta la misura cautelare a carico del Quarta, avrebbe rigettato l'istanza sulla base di quegli stessi elementi già valutati dai giudici del merito che hanno escluso la partecipazione del ricorrente al presunto sodalizio criminoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Prima di esaminare la doglianza formulata dal ricorrente occorre richia- mare alcuni consolidati principi giurisprudenziali in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione.

Come è noto, il comma primo dell'art. 314 c.p.p. riconosce al soggetto pro- sciolto in via definitiva il diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita purché, tuttavia, non via abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.

Le S.U. della Corte di Cassazione hanno chiarito che ai sensi dell'art. 314 c.p.p. deve intendersi dolosa - e quindi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo di cui al primo comma - non solo la condotta volta alla realiz- zazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso con- fliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il pa- rametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Inoltre, poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., ;deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., anche quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme discipli- nari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (S.U. n. 43 del 13.12.1995 (dep. 9.2.1996), Sarnataro ed altri, rv. 203637).

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che la condizione osta- tiva al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione con- siste nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare e il giudice, per accertarla, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successiva- mente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

La Corte di Cessazione, dunque, insiste particolarmente nel sottolineare che l'esclusione dell'equa riparazione ex art. 314 c.p.p. può essere giustificata esclusivamente dalla sussistenza di un effettivo collegamento causale tra la con- dotta dell'interessato e l'applicazione della misura cautelare custodiale; ai fini dell'esclusione dell'equa riparazione, dunque, il giudice della riparazione deve va- lutare se gli elementi probatori valorizzati dal giudice della cautela fossero idonei a generare l'apparenza della fondatezza dell'accusa e se a questa apparenza l'in- dagato abbia contribuito con il proprio comportamento.

3. Venendo al caso di specie, si rileva quanto segue.

3.1. Nell'ambito del procedimento penale che lo aveva visto imputato dei reati di associazione per delinquere, abuso di ufficio, truffa aggravata, corruzione e concussione, l'odierno ricorrente è stato assolto in via definitiva per l'insufficiente prova circa la sussistenza degli episodi denunciati e l'insufficiente prova della sua partecipazione.

A fronte della richiesta di equa riparazione ex art. 314 c.p.p. avanzata dal Quarta per l'ingiusta detenzione subita in via cautelare in carcere, dal 14/7/2008 al 11/08/2008, e poi agli arresti domiciliari fino al 13/10/2008, il giudice di legit- timità (sent. n. 42014/2019), ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto emessa dalla Corte di Appello di Perugia in veste di giudice della riparazione.

Il giudice del rinvio, con l'ordinanza qui impugnata, emessa il 13/01/2021, ha rigettato nuova- mente l'istanza ex art. 314 c.p.p., sulla base della conversazione già valorizzata nella precedente ordinanza annullata.

3.2. Al fine di verificare la legittimità del provvedimento oggetto dell'odierno ricorso occorre, dunque, accertare se la conversazione intercorsa tra il Quarta e l'[OSCURATO:PERSONA], valorizzata dalla Corte di Appello di Perugia nel rigettare l'istanza di equa riparazione, abbia o meno concorso a generare la fondatezza dell'accusa rivolta al Quarta, determinando l'adozione e il mantenimento del prov- vedimento coercitivo a carico dello stesso.

3.3. Dall'ordinanza cautelare del 12 luglio 2008, si ricava che il G.I.P. del Tribunale di Pescara si è determinato per l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del Quarta in ragione delle dichiarazioni auto ed etero accu- satorie dell'[OSCURATO:PERSONA], che, dopo aver deciso di collaborare con gli inquirenti, aveva ricostruito i suoi rapporti con i coindagati, tra cui il Quarta, riferendo una serie di episodi afferenti dazioni di danaro.

Tali dichiarazioni, giudicate dall'autorità giudi- ziaria intrinsecamente attendibili, sono state avvalorate da riscontri esterni indivi- dualizzanti, quali la riunione a Roma del 13/3/08 organizzata dal Quarta avente ad oggetto la cessione di villa Pini, riscontrata da specifica attività di o.c.p., e la conversazione intercorsa tra il Quarta e l'[OSCURATO:PERSONA] in data 27/2/08.

3.4. Proprio tale ultima conversazione — valorizzata dal giudice che ha emesso il provvedimento oggi impugnato — è stata ritenuta dal G.I.P. un «indub- bio riscontro» di quanto affermato dall'[OSCURATO:PERSONA], poiché idonea a dimostrare il re- gime di favore fino a quel momento a quest'ultimo assicurato e la determinazione del Quarta e degli altri soggetti coinvolti ad indurre [OSCURATO:PERSONA] a vendere le sue cli- niche, così da poter proseguire i loro affari con altri soggetti non compromessi, come era divenuto nel tempo [OSCURATO:PERSONA].

Il G.I.P., inoltre, avendo rilevato che nel corso di tale conversazione il Quarta aveva riferito all'[OSCURATO:PERSONA] una circostanza non vera - in particolare, un pre- sunto interrogatorio in Procura di tale [OSCURATO:PERSONA] durato circa sei ore - ha ritenuto che tale colloquio fosse idoneo a dimostrare anche la modalità attraverso cui era esercitato il "metus publicae potestatis" al fine di condizionare la condotta dell'in- terlocutore.

3.5. Per quanto sopra, ed in forza del principio affermato dalle Sezioni Unite per cui la chiamata in correità costituisce grave indizio di colpevolezza solo se, oltre ad essere intrinsecamente attendibile, è sorretta da riscontri esterni indivi- dualizzanti sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura (S.U., n. 36267 del 30/05/2006 - dep. 31/10/2006, PG in proc.

Spennato, Rv. 234598 - 01), il Giudice per le inda- gini preliminari aveva disposto nei confronti del Quarta la misura della custodia cautelare in carcere.

Successivamente, valutata l'attenuazione delle esigenze cautelari in consi- derazione delle dimissioni del Quarta dalla propria carica pubblica e dell'indizione delle nuove elezioni, ma ritenendo al contempo ancora vivo il pericolo di ricostitu- zione del vincolo associativo in considerazione del fatto che nessuno degli indagati sembrava essersi allontanato dal vincolo stesso, il GIP ha convertito la misura custodiale emessa nei confronti del Quarta in quella più tenue degli arresti domi- ciliari.

3.6. Conseguentemente, l'ordinanza oggi ricorsa non risulta essere affetta dai denunciati vizi nella misura in cui respinge la richiesta di riparazione per ingiu- sta detenzione in ragione della conversazione ambientale intercorsa tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il Quarta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Quest'ultima, infatti, risulta aver avuto un ruolo determinante ai fini dell'ap- plicazione della misura custodiale nei confronti dell'odierno ricorrente.

Nella sentenza rescindente della Quarta sezione penale di questa Corte (n. 42014/2019), in particolare, si era disposto l'annullamento della prima ordinanza reiettiva del giudice della riparazione, in quanto - si legge nella sentenza - questi "si limita, infatti, a ribadire che i giudici del merito avevano attribuito a quella conversazione un valore rilevante sotto il profilo probatorio e che, a sua volta, la Corte di cassazione, annullando la sentenza di appello, non ne aveva affatto escluso il significato di azione rivolta a sostenere gli interessi di [OSCURATO:PERSONA], ma l'a- veva ritenuta insufficiente a dar prova del reato associativo, in assenza della rap- presentazione delle modalità attraverso le quali l'azione si sarebbe in concreto spiegata.

A ciò l'ordinanza impugnata aggiunge che il comportamento tenuto da Quarta nel corso della conversazione è espressivo di un approccio non irreprensi- bile agli interessi e che il medesimo utilizzava toni suadenti ed induttivi".

Concludeva, però, la sentenza rescindente che "gli argomenti utilizzati dal giudice della riparazione si appalesano, nondimeno, inidonei a rappresentare in che cosa sarebbe consistito il comportamento gravemente colposo ostativo al ri- conoscimento dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione, che non viene neppure de- scritto, ma semplicemente aggettivato.

La motivazione, dunque, appare monca poiché omette il controllo sulla valenza delle espressioni utilizzate dal Quarta nel corso di quel dialogo e sulla loro capacità di indurre in errore sulla sussistenza della condotta delittuosa, accontentandosi di riprendere il giudizio formulato sul punto dai giudici di merito, la cui decisione, peraltro, è stata annullata dalla Corte di legittimità, e smentita dal giudice del rinvio che ha assolto Quarta, con la for- mula perché il fatto non sussiste".

4. Il "mandato" conferito al giudice del rinvio dalla Quarta sezione penale, in sintesi, imponeva: a) di individuare in cosa fosse consistito il comportamento gravemente colposo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiusta de- tenzione; b) di controllare la valenza delle espressioni utilizzate da Quarta nel corso di quel dialogo e la loro capacità di indurre in errore sulla sussistenza della condotta delittuosa.

Dalla lettura dell'ordinanza qui impugnata, emerge all'evidenza il compiuto assolvimento del "mandato" conferito dal giudice della sentenza rescindente.

4.1. Ed invero, come emerge dalla lettura della piana ordinanza (pagg. 3/18), il giudice del rinvio ha correttamente premesso di operare, in linea con quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, una valutazione ex ante che ricalchi quella eseguita al momento della emissione della misura cautelare dando conto brevemente della ricostruzione dei fatti, per quanto riferibili alla posizione del Quarta, operata dal G.I.P. nell'ordinanza appli- cativa delle misure cautelari.

Sul punto, la Corte territoriale rileva come l'esame dell'articolatissimo prov- vedimento (di cui, peraltro, questo Collegio disponeva l'acquisizione integrale al fascicolo, al fine di una migliore comprensione e verifica di quanto asserito dal giudice della riparazione), che aveva ad oggetto moltissimi imputati, ricostruisce le vicende afferenti la gestione della sanità regionale individuando una prima fase (prima dell'anno 2006) in cui la precedente amministrazione regionale sarebbe già stata connivente con [OSCURATO:PERSONA] (titolare di numerose case di cura convenzionate con la Regione), piegando la legislazione regionale agli interessi di questo ultimo.

Condotte afferenti capi di imputazione diversi da quelli contestati al Quarta ed al [OSCURATO:PERSONA] e relativi a precedente consiliatura.

Osservava il G.I.P. — si legge nell'ordinanza impugnata - come la nuova amministrazione, e cioè la giunta presieduta da [OSCURATO:PERSONA], era apparen- temente intenzionata ad avviare un nuovo corso nella gestione della sanità regio- nale.

In realtà, a tale apparenza — puntualizza il giudice della riparazione - si erano affiancate azioni di segno opposto volte a mantenere con [OSCURATO:PERSONA] un canale privi- legiato promettendo tutela da controlli, da ispezioni e da riduzione di posti letto 9 ;,, ed ottenendo indebiti ritorni economici attraverso la prospettazione di difficoltà fittizie e reali per il mantenimento della situazione in suo favore.

Quanto alle azioni in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] il dato più eclatante del sistema - precisa la Corte d'appello - era costituito dall'elevatissimo incremento nel numero di ricoveri nelle cliniche che a costui facevano capo negli anni 2002\2006 a fronte di una contemporanea diminuzione dei ricoveri di altre strutture private.

Tale ano- mala situazione era stata evidenziata - si legge nell'ordinanza impugnata - da una nota del dirigente del servizio [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] il 18\2\2008 che ricostruiva le modalità attraverso le quali la Casa di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA], faceva figurare ricoveri in numero elevatissimo, ricoveri che comportavano il diritto a rimborsi superiori da parte della regione (si vedano pagg. 216 e segg. della misura cautelare).

Situazione che era stata tollerata fino a tutto l'anno 2007 anche dalla nuova giunta.

L'indiscriminato avallo di tale modalità aveva determinato positive aspet- tative in [OSCURATO:PERSONA] al fine della prosecuzione di tale regime di favore inducendolo ad effettuare investimenti e ampliamenti delle case di cura.

Tale situazione aveva indotto proteste ad opera dei titolari di altre case di cura così da indurre il gruppo di imputati facenti capo ad [OSCURATO:PERSONA] ed a Lamberto Quarta ad assumere "atteggiamenti difensivi" per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Osserva il G.I.P. - si legge nell'ordinanza impugnata - come tale situazione aveva loro con- sentito di "alzare il prezzo" delle richieste concussive verso [OSCURATO:PERSONA], essendo cre- sciute le difficoltà per aiutarlo alla luce degli attacchi da costui subiti (in ambito amministrativo e giudiziario), al fine di continuare ad assicurare al medesimo col- laborazione evitando i rischi di chiusura di reparti ed il licenziamento di personale nella casa di cura di [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza del G.I.P. dà conto ancora - chiariscono i giudici perugini della riparazione - come tale mutato atteggiamento aveva in progresso di tempo portato gli indagati addirittura a "scaricare" l'[OSCURATO:PERSONA], essendo divenuto un soggetto che non poteva più essere aiutato tanto che sarebbero state nei suoi confronti esercitate pressioni per vendere la clinica Sanatrix oltre alla stessa [OSCURATO:PERSONA] al gruppo "HSS" facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

Tale quadro di riferimento, come ricostruito dal G.I.P. e riproposto nell'or- dinanza qui impugnata, era stato riempito di specifici contenuti alla luce delle af- fermazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'[OSCURATO:PERSONA] il quale, una volta deciso di collaborare con gli inquirenti, aveva ricostruito i suoi rapporti con gli imputati ed aveva riferito una lunga serie di episodi afferenti sue dazioni di denaro che avevano determinato le specifiche contestazioni di concussione a carico del Quarta e di altri imputati che costituivano i reati-fine dell'associazione per delin- quere ai medesimi contestata.4.2.

Venendo più specificamente a trattare i punti delegati dalla sentenza rescindente al giudice del rinvio, l'ordinanza impugnata rileva come, a conferma della complessiva ricostruzione operata dal G.I.P. ed al fine di descrivere il quadro di riferimento nell'ambito del quale si inserivano le affermazioni accusatorie dell'[OSCURATO:PERSONA], il quadro indiziario afferente il reato associativo e l'asserito atteggia- mento concessivo, nella misura cautelare si desse conto proprio del contenuto della conversazione di cui si discute, intercorsa tra il Quarta e l'[OSCURATO:PERSONA] il 18\2\2008 (rinviandosi alla pag.221 e alle pagg.312\313 dell'ordinanza applicativa della misura cautelare).

Si tratta - precisa l'ordinanza qui impugnata - di una lunga conversazione autonomamente registrata dall'[OSCURATO:PERSONA] il cui nastro è stato consegnato agli inqui- renti nel corso di uno dei suoi interrogatori, avvenuta fra i due presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che era il luogo di lavoro del Quarta prima di iniziare a svolgere il suo lavoro presso la regione Abruzzo, e che la Corte d'appello, nell'or- dinanza qui impugnata, riporta per intero proprio alla luce del contenuto della pronuncia di annullamento con rinvio, qui da intendersi peraltro integralmente ri- chiamata per ragioni di economia espositiva (pagg. 4/16 dell'ordinanza impu- gnata).

Effettivamente, come ben puntualizzano i giudici della riparazione, la con- versazione ambientale registrata dall'[OSCURATO:PERSONA] dà conto del tono estremamente confidenziale tra i due interlocutori e consente di apprezzare come nel corso del lunghissimo colloquio i due interlocutori si intrattengano su numerosissimi argo- menti di evidente interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] in relazione all'attività delle sue cliniche private e dei suoi rapporti con la Regione ed alla luce del ruolo ricoperto dal Quarta (uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della sanità regionale).

Conversazione nel corso della quale - aggiunge ancora la Corte territoriale - en- trambi si scambiano reciproche confidenze con riferimento ad altri soggetti all'ap- parenza coinvolti nella gestione della sanità regionale, e nel corso della quale il Quarta fornisce consigli e suggerimenti al suo interlocutore sulle condotte da te- nere in futuro e su come comportarsi al fine di tutelare e garantire il mantenimento dei propri interessi alla luce dei provvedimenti che il consiglio regionale e la giunta avrebbero potuto deliberare.

I due accennano anche alle indagini in corso della Procura di Pescara, ai funzionari della Regione sentiti dalla Procura, a specifici interessi di [OSCURATO:PERSONA] a vedersi confermare o aumentare il numero di posti letto convenzionati.

In tale ottica, puntualizza l'ordinanza impugnata, vengono svilup- pate considerazioni ed imbastite strategie a cui doveva attenersi [OSCURATO:PERSONA], minac- ciando il licenziamento di 300 dipendenti nell'ipotesi in cui la Regione gli avesse "tagliato" i posti letto convenzionati.

Per ovviare al rischio di perdere l'accredita- mento, sembra emergere per la Corte d'appello un accordo politico in via di ap- provazione.

Si accenna anche alle trattative in corso per la vendita delle case di cura di [OSCURATO:PERSONA] del cui esito costui si informava, sia con riferimento alla clinica Sanatrix che con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alle trattative con il gruppo [OSCURATO:PERSONA], e di comportamenti che avrebbe dovuto in proposito tenere l'[OSCURATO:PERSONA] e del rischio da costui paventato di dovere cedere [OSCURATO:PERSONA] ad una cifra minima.

Si parla ancora di delibere che dovevano essere prese dal Con- siglio Regionale e non dalla Giunta alla luce della normativa di riferimento (che non sembrava favorevole ad [OSCURATO:PERSONA]) ed ai motivi in forza dei quali altri soggetti si muovevano in un determinato modo (contrario agli interessi dell'[OSCURATO:PERSONA]).

Nel corso di tale lunghissimo colloquio, [OSCURATO:PERSONA] si lamenta anche della condotta tenuta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e della sua proposta di revoca dell'accreditamento di [OSCURATO:PERSONA].

Quarta prende le distanze da tale condotta attribuendo l'iniziativa a pressioni su- bite dal medico da parte dei Carabinieri del NAS e della Procura di Pescara, facendo riferimento ad un interrogatori del [OSCURATO:PERSONA] in Procura durato varie ore.

4.3. Orbene, si legge nell'ordinanza impugnata come, con riferimento a tale circostanza, l'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. dà conto di come alla data del colloquio, e cioè il 18\2\2008, il [OSCURATO:PERSONA] non fosse mai stato sentito dai P.M. e come Quarta riferisca quindi una circostanza non vera ad [OSCURATO:PERSONA], all'evidenza a lui utile per dare corpo al "terrore generato da pressioni indebite adottate dalla Procura di Pescara" e quindi a condizionare le condotte del suo interlocutore (pag.313 ordinanza).

Né appare sostenibile, aggiunge il giudice della riparazione, come ci si trovi di fonte ad un fisiologica interlocuzione tra un funzionario "politico", che per conto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] si occupava di sanità regio- nale, ed un soggetto interessato a tali argomenti quali era l'[OSCURATO:PERSONA].

Ci si trova, infatti, di fronte ad un colloquio non istituzionale che si svolge a Chieti, presso il luogo ove Quarta lavorava prima di intraprendere la sua attività in Regione, nel corso del quale il Quarta non si limita ad illustrare il nuovo piano sanitario regio- nale, limitandosi ad ascoltare le lamentele del suo interlocutore e rifiutando di prendere in considerazione le richieste di [OSCURATO:PERSONA].

Essendo vero piuttosto il contrario.

Quarta "prende le parti di [OSCURATO:PERSONA]" al quale dà consigli e suggerimenti pur trattandosi di un soggetto privato (sia pure il più importante) che gestiva cliniche private in Abruzzo e che, aggiunge l'ordinanza impugnata, come emerge chiara- mente dal tenore della conversazione, aveva interessi in contrasto con i suoi con- correnti, quanto meno con riferimento all'accredito dei posti letto che costituiscono 12 ,t, proprio l'oggetto della relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] di cui sopra.

Quarta, aggiunge la Corte d'appello, aveva inoltre la piena consapevolezza delle indagini in corso nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] al quale fornisce suggerimenti e consigli, non rapportandosi con lui nella sua qualità di funzionario regionale, ma piuttosto quale "sodale" di [OSCURATO:PERSONA] che cura i suoi specifici interessi che appaiono comuni ad entrambi.

Significativo è, per il giudice del rinvio, a tale proposito, l'utilizzo dell'e- spressione "noi" con riferimento ad un emendamento che era stato "portato a casa", espressioni che, per la Corte territoriale, inducevano a ritenere sussistente un diretto coinvolgimento del Quarta nella gestione dell'attività dell'[OSCURATO:PERSONA] in ipo- tesi al fine di favorirlo o di lucrare sulle sue difficoltà.

E' certamente vero — sotto- lineano i giudici perugini della riparazione - che la conversazione non costituisce l'argomento decisivo in forza del quale venne emessa la misura cautelare nei con- fronti del Quarta, ma la stessa costituì indubbiamente riscontro delle affermazioni accusatorie dell'[OSCURATO:PERSONA].

Si tratta quindi di un colloquio che, alla luce del suo complessivo contenuto, ha contribuito a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei pre- supposti per l'adozione di una misura cautelare, e per la Corte d'appello costituisce quindi una condotta gravemente negligente o imprudente dell'imputato.

Condotta che, nella lettura non manifestamente illogica della Corte d'appello, ha contribuito alla formazione del quadro gravemente indiziario a carico del Quarta e che ha condotto al rigetto della istanza indennitaria.

5. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ri- corrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla valutazione delle emergenze processuali (ossia l'ordinanza impugnata) svolta dal giudice della riparazione, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo l'or- dinanza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sin- dacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustifi- cazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opina- bilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). 13 A,

5.1. Peraltro, nell'interpretare logicamente il contenuto della conversazione tra l'istante e l'[OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello non si limita a descrivere come "so- spetti" i comportamenti del Quarta (che, come è noto, non integrerebbero quella "colpa grave che abbia dato causa" alla custodia cautelare: cfr., in termini, Sez. 1, n. 4927 del 17/12/1991 - dep. 17/01/1992, Ciacci, Rv. 188908), ma ne evi- denzia in maniera puntuale la valenza indiziaria quali riscontri alle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA].

A ciò va aggiunto che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente ido- nea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare o ad altro che sia ad esso materialmente o funzionalmente collegato (v., da ultimo: Sez. 4, n. 2619 del 07/11/2018 - dep. 21/01/2019, Ahmetovic, Rv. 276253 - 01).

5.2. Ineccepibile, infine, è anche la considerazione svolta dai giudici di ap- pello con riferimento alla valenza non "assolutamente" determinante della conver- sazione in esame rispetto all'adozione del titolo cautelare (ed al suo manteni- mento), nel senso che la stessa, per i giudici di appello, ebbe comunque a costi- tuire indubbiamente riscontro delle affermazioni accusatorie dell'[OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, trattandosi di un colloquio che, alla luce del suo complessivo contenuto, aveva contribuito a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussi- stenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare, il comportamento tenuto dal Quarta ed ivi descritto integrava quella colpa prove ostativa al diritto alla riparazione.

Sul punto, il Collegio si limita a rilevare come tale affermazione è giuridi- camente corretta e scevra da illogicità manifeste, conformandosi alla giurispru- denza di questa Corte secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, può costituire condotta colposa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo anche quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque concorso a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013 - dep. 17/01/2014, Mannino, Rv. 258486 - 01).

5.3. Dunque, anche il contenuto di una conversazione assunta dal giudice della cautela come riscontro (nella specie, alle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA]), pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, è indubbio che, nella let- tura dell'ordinanza cautelare correttamente operata dai giudici della riparazione, abbia comunque concorso a dar causa all'instaurazione ed al successivo manteni- mento dello stato privativo della libertà.

6. Pertanto, e conclusivamente, diversamente da quanto asserito dalla di- fesa, il giudice che ha emesso il provvedimento oggi ricòrso, ha dato seguito alle indicazioni fornite dalla Quarta sezione di questa Corte in sede di annullamento, specificando il contenuto della conversazione e in che modo le parole del Quarta sono state tali da generare l'apparenza del reato addebitatogli.

Deve, quindi, ritenersi che il giudizio espresso dalla Corte territoriale, se- condo cui la conversazione in questione ha indubbiamente contribuito a trarre in inganno il giudice della cautela in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione ed il successivo mantenimento della misura cautelare (e ciò in conside- razione del tono confidenziale utilizzato dagli interlocutori, dell'utilizzo dell'espres- sione "noi" che induceva a ritenere esistente un diretto coinvolgimento del Quarta nella gestione dell'attività dell'[OSCURATO:PERSONA] nonché in considerazione del fatto che, sempre nel corso di tale dialogo, il Quarta aveva riferito una circostanza non vera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Perugia, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Quarta di questa Corte nell'am- bito del procedimento per equa riparazione, ha rigettato l'istanza ex art. 314 c.p.p. formulata dal Quarta in relazione all'ingiusta detenzione subita nell'ambito del pro- cedimento penale a suo carico conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia — procuratore speciale, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, c.p.p., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. lamentando l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. in relazione ai presupposti normativi legittimanti l'equa riparazione per la custodia cautelare su- bita, nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio espresso sul punto. In sintesi, la difesa si duole perché la Corte di Appello di Perugia, a seguito dell'annullamento con rinvio operato dalla Corte di Cassazione nell'ambito del pro- cedimento per equa riparazione, sarebbe incorsa in un errore di diritto rigettando l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata nell'interesse del Quarta, pur in presenza dei presupposti normativi legittimanti la concessione dell'inden- nizzo. In particolare, il giudice del rinvio avrebbe fondato il rigetto dell'istanza sul contenuto di una conversazione ambientale che tuttavia lo stesso giudice avrebbe affermato non aver costituito l'elemento determinante la misura cautelare emessa nei confronti dell'odierno ricorrente. Tale conversazione, peraltro, sarebbe la stessa conversazione che i giudici della cognizione, nell'addivenire ad una sentenza di assoluzione nei confronti del Quarta, avevano ritenuto inidonea a fondare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti per il reato contestato. Ad avviso della difesa, la Corte d'Appello avrebbe quindi omesso di dare seguito alle indicazioni della Suprema Corte, mancando di condurre un esame puntuale degli argomenti idonei a rappresentare in che cosa sarebbe consistito il comportamento gravemente colposo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. Il giudice del rinvio avrebbe invece posto in essere un riesame della sentenza di assoluzione del Quarta, superando il limite del giudicato di merito e fornendo, peraltro, una motivazione contraddittoria poiché tale conversazione proverebbe l'esatto contrario di quanto ritenuto dalla gravata ordinanza, come peraltro già accertato dalle sentenze di assoluzione in favore del Quarta passate in giudicato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 15/6/2021, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso poiché il giudice del rinvio, al fine di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva, avrebbe correttamente valutato tutti gli aspetti della condotta tenuta dal ricorrente nel corso del processo, operando correttamente a ritroso e avendo come criterio di valutazione gli elementi indiziari su cui è fondato il ricorso cautelare, senza tuttavia ignorare l'esito assolutorio del giudizio. Le argomentazioni spese per giu- stificare la ritenuta sussistenza di colpa grave in capo al Quarta sarebbero dunque congrue, prive di contraddittorietà o illogicità e coerenti tanto con le emergenze del processo quanto con i principi fissati dalla Sezioni Unite in punto di equa ripa- razione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 - dep. 15/10/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01). 4. Con memoria datata 31/08/2021 la difesa del Quarta ha replicato alle osservazioni formulate dal Procuratore Generale e ha rinnovato la richiesta di an- nullamento del provvedimento impugnato in forza delle considerazioni che se- guono. Nel rigettare l'istanza di riparazione proposta dal proprio assistito, la Corte d'Appello si sarebbe limitata a valorizzare gli elementi indiziari indicati a suo tempo nell'ordinanza custodiale, omettendo tuttavia di confrontarsi tanto con la sentenza di assoluzione emessa nei confronti del Quarta nel procedimento penale c.d. "Sa- nitopoli Abruzzese" (proc. pen.n.3052/06 R.g.n.r.), quanto con il provvedimento di annullamento con rinvio emesso da questa Corte (sent. n.3145/2019) in rela- zione all'ordinanza precedentemente emessa dalla Corte di Appello di Perugia. Ed infatti, il giudice estensore del provvedimento gravato avrebbe rigettato l'istanza proposta sulla scorta della conversazione intercorsa tra il Quarta e l'An- gelini, già valutata dai giudici della cognizione come inidonea a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti del Quarta, e avrebbe omesso di illustrare in cosa sia consistita la condotta gravemente colposa del ricorrente ostativa al beneficio richiesto. La Corte territoriale avrebbe dunque attribuito alla "nota" conversazione una valenza probatoria diversa rispetto a quella accertata dai giudici della cogni- zione e ne avrebbe enfatizzato alcuni stralci al fine di sostenere il rapporto confi- denziale con l'[OSCURATO:PERSONA], che parrebbe costituire il comportamento gravemente col- poso che i Giudici di legittimità, in sede di rinvio, avevano chiesto di accertare al fine di escludere il richiesto indennizzo. Non specificando in cosa sia consistita la condotta colposa o meno del Quarta, infatti, il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso darebbe l'impressione che sia la medesima disponibilità al colloquio dimostrata dal Quarta ad essere ri- tenuta la condotta pregiudizievole, foriera dell'applicazione della misura cautelare. Per quanto sopra, la difesa ritiene che la Corte Perugina non abbia fatto buon governo della disciplina normativa ex art. 314 c.p.p. e, a sostegno del proprio assunto, richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui per valutare se l'impu- tato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, all'applicazione della misura caute- lare, il Giudice della riparazione deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare sempre che gli elementi indiziari non siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giu- dizio di assoluzione (Sez. 4, n.19180 del 18/2/2016 - dep. 9/05/2016, Buccini. Rv.26680801; Sez. 4, n.41396 del 15/09/2016 - dep.03/10/2016, Piccolo, Rv.26823801; S.U., n.1153 del 30/10/2008 - dep. 31/01/2009, Racco, Rv.24166701). Ad avviso della difesa, infatti, il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale probatorio acquisito nel processo ma tale potestà valutativa rinverrebbe il proprio limite nel giudicato di merito formatosi sui mede- simi atti e documenti oggetto di valutazione da parte del giudice della riparazione, e ciò in quanto il loro precedente specifico vaglio svolto dai giudici della cognizione nella sentenza di assoluzione ne escluderebbe una rilevanza causale e/o concau- sale, ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione (sul punto, viene richiamata Sez. 3, n. 15722 del 12/02/2006 - dep. 15/04/2009, Mi- nistero [OSCURATO:PERSONA], Rv.243438). In altri termini, la difesa ritiene che il giudice della riparazione può attribuire valenza diversa rispetto a quanto ritenuto dai giudici della cognizione solo in rife- rimento al materiale probatorio che non sia stato oggetto di valutazione da parte di questi ultimi (sul punto, viene richiamata Sez.3, n.20128 del 26/03/2004 - dep. 29/04/2004, Clericò, Rv.228883). Tornando al caso di specie, la difesa sottolinea che i Giudici di legittimità ebbero ad annullare la sentenza emessa dalla Corte di Appello dell'Aquila analiz- zando precipuamente il contenuto della conversazione intercorsa con l'[OSCURATO:PERSONA] e la sua rilevanza probatoria in relazione all'ipotesi associativa a carico del Quarta;successivamente la Corte di Appello di Perugia, conformandosi al principio enun- ciato dalla Corte Suprema, assolveva il Quarta dal residuo reato di associazione per delinquere con la più ampia formula "perché il fatto non sussiste". Ciò posto, la difesa ritiene irrefutabile che le medesime risultanze probato- rie su cui i giudici della cognizione hanno accertato l'estraneità del Quarta dal presunto sodalizio criminoso non possano legittimamente essere assunte per il diniego della riparazione per ingiusta detenzione poiché il loro precedente specifico vaglio svolto nella sentenza di assoluzione ne escluderebbe una rilevanza causale e/o concausale, ostativa al riconoscimento per ingiusta detenzione. In conclusione, la difesa ribadisce la contraddizione in cui sarebbe incorso il giudice estensore della gravata ordinanza nel passaggio in cui, dopo aver pre- messo che la conversazione in questione non ha costituito l'argomento decisivo in forza del quale venne disposta la misura cautelare a carico del Quarta, avrebbe rigettato l'istanza sulla base di quegli stessi elementi già valutati dai giudici del merito che hanno escluso la partecipazione del ricorrente al presunto sodalizio criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Prima di esaminare la doglianza formulata dal ricorrente occorre richia- mare alcuni consolidati principi giurisprudenziali in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione. Come è noto, il comma primo dell'art. 314 c.p.p. riconosce al soggetto pro- sciolto in via definitiva il diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita purché, tuttavia, non via abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. Le S.U. della Corte di Cassazione hanno chiarito che ai sensi dell'art. 314 c.p.p. deve intendersi dolosa - e quindi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo di cui al primo comma - non solo la condotta volta alla realiz- zazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso con- fliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il pa- rametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Inoltre, poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., ;deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., anche quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme discipli- nari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (S.U. n. 43 del 13.12.1995 (dep. 9.2.1996), Sarnataro ed altri, rv. 203637). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che la condizione osta- tiva al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione con- siste nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare e il giudice, per accertarla, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successiva- mente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). La Corte di Cessazione, dunque, insiste particolarmente nel sottolineare che l'esclusione dell'equa riparazione ex art. 314 c.p.p. può essere giustificata esclusivamente dalla sussistenza di un effettivo collegamento causale tra la con- dotta dell'interessato e l'applicazione della misura cautelare custodiale; ai fini dell'esclusione dell'equa riparazione, dunque, il giudice della riparazione deve va- lutare se gli elementi probatori valorizzati dal giudice della cautela fossero idonei a generare l'apparenza della fondatezza dell'accusa e se a questa apparenza l'in- dagato abbia contribuito con il proprio comportamento. 3. Venendo al caso di specie, si rileva quanto segue. 3.1. Nell'ambito del procedimento penale che lo aveva visto imputato dei reati di associazione per delinquere, abuso di ufficio, truffa aggravata, corruzione e concussione, l'odierno ricorrente è stato assolto in via definitiva per l'insufficiente prova circa la sussistenza degli episodi denunciati e l'insufficiente prova della sua partecipazione. A fronte della richiesta di equa riparazione ex art. 314 c.p.p. avanzata dal Quarta per l'ingiusta detenzione subita in via cautelare in carcere, dal 14/7/2008 al 11/08/2008, e poi agli arresti domiciliari fino al 13/10/2008, il giudice di legit- timità (sent. n. 42014/2019), ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto emessa dalla Corte di Appello di Perugia in veste di giudice della riparazione. Il giudice del rinvio, con l'ordinanza qui impugnata, emessa il 13/01/2021, ha rigettato nuova- mente l'istanza ex art. 314 c.p.p., sulla base della conversazione già valorizzata nella precedente ordinanza annullata. 3.2. Al fine di verificare la legittimità del provvedimento oggetto dell'odierno ricorso occorre, dunque, accertare se la conversazione intercorsa tra il Quarta e l'[OSCURATO:PERSONA], valorizzata dalla Corte di Appello di Perugia nel rigettare l'istanza di equa riparazione, abbia o meno concorso a generare la fondatezza dell'accusa rivolta al Quarta, determinando l'adozione e il mantenimento del prov- vedimento coercitivo a carico dello stesso. 3.3. Dall'ordinanza cautelare del 12 luglio 2008, si ricava che il G.I.P. del Tribunale di Pescara si è determinato per l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del Quarta in ragione delle dichiarazioni auto ed etero accu- satorie dell'[OSCURATO:PERSONA], che, dopo aver deciso di collaborare con gli inquirenti, aveva ricostruito i suoi rapporti con i coindagati, tra cui il Quarta, riferendo una serie di episodi afferenti dazioni di danaro. Tali dichiarazioni, giudicate dall'autorità giudi- ziaria intrinsecamente attendibili, sono state avvalorate da riscontri esterni indivi- dualizzanti, quali la riunione a Roma del 13/3/08 organizzata dal Quarta avente ad oggetto la cessione di villa Pini, riscontrata da specifica attività di o.c.p., e la conversazione intercorsa tra il Quarta e l'[OSCURATO:PERSONA] in data 27/2/08. 3.4. Proprio tale ultima conversazione — valorizzata dal giudice che ha emesso il provvedimento oggi impugnato — è stata ritenuta dal G.I.P. un «indub- bio riscontro» di quanto affermato dall'[OSCURATO:PERSONA], poiché idonea a dimostrare il re- gime di favore fino a quel momento a quest'ultimo assicurato e la determinazione del Quarta e degli altri soggetti coinvolti ad indurre [OSCURATO:PERSONA] a vendere le sue cli- niche, così da poter proseguire i loro affari con altri soggetti non compromessi, come era divenuto nel tempo [OSCURATO:PERSONA]. Il G.I.P., inoltre, avendo rilevato che nel corso di tale conversazione il Quarta aveva riferito all'[OSCURATO:PERSONA] una circostanza non vera - in particolare, un pre- sunto interrogatorio in Procura di tale [OSCURATO:PERSONA] durato circa sei ore - ha ritenuto che tale colloquio fosse idoneo a dimostrare anche la modalità attraverso cui era esercitato il "metus publicae potestatis" al fine di condizionare la condotta dell'in- terlocutore. 3.5. Per quanto sopra, ed in forza del principio affermato dalle Sezioni Unite per cui la chiamata in correità costituisce grave indizio di colpevolezza solo se, oltre ad essere intrinsecamente attendibile, è sorretta da riscontri esterni indivi- dualizzanti sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura (S.U., n. 36267 del 30/05/2006 - dep. 31/10/2006, PG in proc. Spennato, Rv. 234598 - 01), il Giudice per le inda- gini preliminari aveva disposto nei confronti del Quarta la misura della custodia cautelare in carcere. Successivamente, valutata l'attenuazione delle esigenze cautelari in consi- derazione delle dimissioni del Quarta dalla propria carica pubblica e dell'indizione delle nuove elezioni, ma ritenendo al contempo ancora vivo il pericolo di ricostitu- zione del vincolo associativo in considerazione del fatto che nessuno degli indagati sembrava essersi allontanato dal vincolo stesso, il GIP ha convertito la misura custodiale emessa nei confronti del Quarta in quella più tenue degli arresti domi- ciliari. 3.6. Conseguentemente, l'ordinanza oggi ricorsa non risulta essere affetta dai denunciati vizi nella misura in cui respinge la richiesta di riparazione per ingiu- sta detenzione in ragione della conversazione ambientale intercorsa tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il Quarta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quest'ultima, infatti, risulta aver avuto un ruolo determinante ai fini dell'ap- plicazione della misura custodiale nei confronti dell'odierno ricorrente. Nella sentenza rescindente della Quarta sezione penale di questa Corte (n. 42014/2019), in particolare, si era disposto l'annullamento della prima ordinanza reiettiva del giudice della riparazione, in quanto - si legge nella sentenza - questi "si limita, infatti, a ribadire che i giudici del merito avevano attribuito a quella conversazione un valore rilevante sotto il profilo probatorio e che, a sua volta, la Corte di cassazione, annullando la sentenza di appello, non ne aveva affatto escluso il significato di azione rivolta a sostenere gli interessi di [OSCURATO:PERSONA], ma l'a- veva ritenuta insufficiente a dar prova del reato associativo, in assenza della rap- presentazione delle modalità attraverso le quali l'azione si sarebbe in concreto spiegata. A ciò l'ordinanza impugnata aggiunge che il comportamento tenuto da Quarta nel corso della conversazione è espressivo di un approccio non irreprensi- bile agli interessi e che il medesimo utilizzava toni suadenti ed induttivi". Concludeva, però, la sentenza rescindente che "gli argomenti utilizzati dal giudice della riparazione si appalesano, nondimeno, inidonei a rappresentare in che cosa sarebbe consistito il comportamento gravemente colposo ostativo al ri- conoscimento dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione, che non viene neppure de- scritto, ma semplicemente aggettivato. La motivazione, dunque, appare monca poiché omette il controllo sulla valenza delle espressioni utilizzate dal Quarta nel corso di quel dialogo e sulla loro capacità di indurre in errore sulla sussistenza della condotta delittuosa, accontentandosi di riprendere il giudizio formulato sul punto dai giudici di merito, la cui decisione, peraltro, è stata annullata dalla Corte di legittimità, e smentita dal giudice del rinvio che ha assolto Quarta, con la for- mula perché il fatto non sussiste". 4. Il "mandato" conferito al giudice del rinvio dalla Quarta sezione penale, in sintesi, imponeva: a) di individuare in cosa fosse consistito il comportamento gravemente colposo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiusta de- tenzione; b) di controllare la valenza delle espressioni utilizzate da Quarta nel corso di quel dialogo e la loro capacità di indurre in errore sulla sussistenza della condotta delittuosa. Dalla lettura dell'ordinanza qui impugnata, emerge all'evidenza il compiuto assolvimento del "mandato" conferito dal giudice della sentenza rescindente. 4.1. Ed invero, come emerge dalla lettura della piana ordinanza (pagg. 3/18), il giudice del rinvio ha correttamente premesso di operare, in linea con quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, una valutazione ex ante che ricalchi quella eseguita al momento della emissione della misura cautelare dando conto brevemente della ricostruzione dei fatti, per quanto riferibili alla posizione del Quarta, operata dal G.I.P. nell'ordinanza appli- cativa delle misure cautelari. Sul punto, la Corte territoriale rileva come l'esame dell'articolatissimo prov- vedimento (di cui, peraltro, questo Collegio disponeva l'acquisizione integrale al fascicolo, al fine di una migliore comprensione e verifica di quanto asserito dal giudice della riparazione), che aveva ad oggetto moltissimi imputati, ricostruisce le vicende afferenti la gestione della sanità regionale individuando una prima fase (prima dell'anno 2006) in cui la precedente amministrazione regionale sarebbe già stata connivente con [OSCURATO:PERSONA] (titolare di numerose case di cura convenzionate con la Regione), piegando la legislazione regionale agli interessi di questo ultimo. Condotte afferenti capi di imputazione diversi da quelli contestati al Quarta ed al [OSCURATO:PERSONA] e relativi a precedente consiliatura. Osservava il G.I.P. — si legge nell'ordinanza impugnata - come la nuova amministrazione, e cioè la giunta presieduta da [OSCURATO:PERSONA], era apparen- temente intenzionata ad avviare un nuovo corso nella gestione della sanità regio- nale. In realtà, a tale apparenza — puntualizza il giudice della riparazione - si erano affiancate azioni di segno opposto volte a mantenere con [OSCURATO:PERSONA] un canale privi- legiato promettendo tutela da controlli, da ispezioni e da riduzione di posti letto 9 ;,, ed ottenendo indebiti ritorni economici attraverso la prospettazione di difficoltà fittizie e reali per il mantenimento della situazione in suo favore. Quanto alle azioni in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] il dato più eclatante del sistema - precisa la Corte d'appello - era costituito dall'elevatissimo incremento nel numero di ricoveri nelle cliniche che a costui facevano capo negli anni 2002\2006 a fronte di una contemporanea diminuzione dei ricoveri di altre strutture private. Tale ano- mala situazione era stata evidenziata - si legge nell'ordinanza impugnata - da una nota del dirigente del servizio [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] il 18\2\2008 che ricostruiva le modalità attraverso le quali la Casa di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA], faceva figurare ricoveri in numero elevatissimo, ricoveri che comportavano il diritto a rimborsi superiori da parte della regione (si vedano pagg. 216 e segg. della misura cautelare). Situazione che era stata tollerata fino a tutto l'anno 2007 anche dalla nuova giunta. L'indiscriminato avallo di tale modalità aveva determinato positive aspet- tative in [OSCURATO:PERSONA] al fine della prosecuzione di tale regime di favore inducendolo ad effettuare investimenti e ampliamenti delle case di cura. Tale situazione aveva indotto proteste ad opera dei titolari di altre case di cura così da indurre il gruppo di imputati facenti capo ad [OSCURATO:PERSONA] ed a Lamberto Quarta ad assumere "atteggiamenti difensivi" per il raggiungimento degli scopi prefissati. Osserva il G.I.P. - si legge nell'ordinanza impugnata - come tale situazione aveva loro con- sentito di "alzare il prezzo" delle richieste concussive verso [OSCURATO:PERSONA], essendo cre- sciute le difficoltà per aiutarlo alla luce degli attacchi da costui subiti (in ambito amministrativo e giudiziario), al fine di continuare ad assicurare al medesimo col- laborazione evitando i rischi di chiusura di reparti ed il licenziamento di personale nella casa di cura di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza del G.I.P. dà conto ancora - chiariscono i giudici perugini della riparazione - come tale mutato atteggiamento aveva in progresso di tempo portato gli indagati addirittura a "scaricare" l'[OSCURATO:PERSONA], essendo divenuto un soggetto che non poteva più essere aiutato tanto che sarebbero state nei suoi confronti esercitate pressioni per vendere la clinica Sanatrix oltre alla stessa [OSCURATO:PERSONA] al gruppo "HSS" facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Tale quadro di riferimento, come ricostruito dal G.I.P. e riproposto nell'or- dinanza qui impugnata, era stato riempito di specifici contenuti alla luce delle af- fermazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'[OSCURATO:PERSONA] il quale, una volta deciso di collaborare con gli inquirenti, aveva ricostruito i suoi rapporti con gli imputati ed aveva riferito una lunga serie di episodi afferenti sue dazioni di denaro che avevano determinato le specifiche contestazioni di concussione a carico del Quarta e di altri imputati che costituivano i reati-fine dell'associazione per delin- quere ai medesimi contestata.4.2. Venendo più specificamente a trattare i punti delegati dalla sentenza rescindente al giudice del rinvio, l'ordinanza impugnata rileva come, a conferma della complessiva ricostruzione operata dal G.I.P. ed al fine di descrivere il quadro di riferimento nell'ambito del quale si inserivano le affermazioni accusatorie dell'[OSCURATO:PERSONA], il quadro indiziario afferente il reato associativo e l'asserito atteggia- mento concessivo, nella misura cautelare si desse conto proprio del contenuto della conversazione di cui si discute, intercorsa tra il Quarta e l'[OSCURATO:PERSONA] il 18\2\2008 (rinviandosi alla pag.221 e alle pagg.312\313 dell'ordinanza applicativa della misura cautelare). Si tratta - precisa l'ordinanza qui impugnata - di una lunga conversazione autonomamente registrata dall'[OSCURATO:PERSONA] il cui nastro è stato consegnato agli inqui- renti nel corso di uno dei suoi interrogatori, avvenuta fra i due presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che era il luogo di lavoro del Quarta prima di iniziare a svolgere il suo lavoro presso la regione Abruzzo, e che la Corte d'appello, nell'or- dinanza qui impugnata, riporta per intero proprio alla luce del contenuto della pronuncia di annullamento con rinvio, qui da intendersi peraltro integralmente ri- chiamata per ragioni di economia espositiva (pagg. 4/16 dell'ordinanza impu- gnata). Effettivamente, come ben puntualizzano i giudici della riparazione, la con- versazione ambientale registrata dall'[OSCURATO:PERSONA] dà conto del tono estremamente confidenziale tra i due interlocutori e consente di apprezzare come nel corso del lunghissimo colloquio i due interlocutori si intrattengano su numerosissimi argo- menti di evidente interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] in relazione all'attività delle sue cliniche private e dei suoi rapporti con la Regione ed alla luce del ruolo ricoperto dal Quarta (uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della sanità regionale). Conversazione nel corso della quale - aggiunge ancora la Corte territoriale - en- trambi si scambiano reciproche confidenze con riferimento ad altri soggetti all'ap- parenza coinvolti nella gestione della sanità regionale, e nel corso della quale il Quarta fornisce consigli e suggerimenti al suo interlocutore sulle condotte da te- nere in futuro e su come comportarsi al fine di tutelare e garantire il mantenimento dei propri interessi alla luce dei provvedimenti che il consiglio regionale e la giunta avrebbero potuto deliberare. I due accennano anche alle indagini in corso della Procura di Pescara, ai funzionari della Regione sentiti dalla Procura, a specifici interessi di [OSCURATO:PERSONA] a vedersi confermare o aumentare il numero di posti letto convenzionati. In tale ottica, puntualizza l'ordinanza impugnata, vengono svilup- pate considerazioni ed imbastite strategie a cui doveva attenersi [OSCURATO:PERSONA], minac- ciando il licenziamento di 300 dipendenti nell'ipotesi in cui la Regione gli avesse "tagliato" i posti letto convenzionati. Per ovviare al rischio di perdere l'accredita- mento, sembra emergere per la Corte d'appello un accordo politico in via di ap- provazione. Si accenna anche alle trattative in corso per la vendita delle case di cura di [OSCURATO:PERSONA] del cui esito costui si informava, sia con riferimento alla clinica Sanatrix che con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alle trattative con il gruppo [OSCURATO:PERSONA], e di comportamenti che avrebbe dovuto in proposito tenere l'[OSCURATO:PERSONA] e del rischio da costui paventato di dovere cedere [OSCURATO:PERSONA] ad una cifra minima. Si parla ancora di delibere che dovevano essere prese dal Con- siglio Regionale e non dalla Giunta alla luce della normativa di riferimento (che non sembrava favorevole ad [OSCURATO:PERSONA]) ed ai motivi in forza dei quali altri soggetti si muovevano in un determinato modo (contrario agli interessi dell'[OSCURATO:PERSONA]). Nel corso di tale lunghissimo colloquio, [OSCURATO:PERSONA] si lamenta anche della condotta tenuta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e della sua proposta di revoca dell'accreditamento di [OSCURATO:PERSONA]. Quarta prende le distanze da tale condotta attribuendo l'iniziativa a pressioni su- bite dal medico da parte dei Carabinieri del NAS e della Procura di Pescara, facendo riferimento ad un interrogatori del [OSCURATO:PERSONA] in Procura durato varie ore. 4.3. Orbene, si legge nell'ordinanza impugnata come, con riferimento a tale circostanza, l'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. dà conto di come alla data del colloquio, e cioè il 18\2\2008, il [OSCURATO:PERSONA] non fosse mai stato sentito dai P.M. e come Quarta riferisca quindi una circostanza non vera ad [OSCURATO:PERSONA], all'evidenza a lui utile per dare corpo al "terrore generato da pressioni indebite adottate dalla Procura di Pescara" e quindi a condizionare le condotte del suo interlocutore (pag.313 ordinanza). Né appare sostenibile, aggiunge il giudice della riparazione, come ci si trovi di fonte ad un fisiologica interlocuzione tra un funzionario "politico", che per conto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] si occupava di sanità regio- nale, ed un soggetto interessato a tali argomenti quali era l'[OSCURATO:PERSONA]. Ci si trova, infatti, di fronte ad un colloquio non istituzionale che si svolge a Chieti, presso il luogo ove Quarta lavorava prima di intraprendere la sua attività in Regione, nel corso del quale il Quarta non si limita ad illustrare il nuovo piano sanitario regio- nale, limitandosi ad ascoltare le lamentele del suo interlocutore e rifiutando di prendere in considerazione le richieste di [OSCURATO:PERSONA]. Essendo vero piuttosto il contrario. Quarta "prende le parti di [OSCURATO:PERSONA]" al quale dà consigli e suggerimenti pur trattandosi di un soggetto privato (sia pure il più importante) che gestiva cliniche private in Abruzzo e che, aggiunge l'ordinanza impugnata, come emerge chiara- mente dal tenore della conversazione, aveva interessi in contrasto con i suoi con- correnti, quanto meno con riferimento all'accredito dei posti letto che costituiscono 12 ,t, proprio l'oggetto della relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] di cui sopra. Quarta, aggiunge la Corte d'appello, aveva inoltre la piena consapevolezza delle indagini in corso nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] al quale fornisce suggerimenti e consigli, non rapportandosi con lui nella sua qualità di funzionario regionale, ma piuttosto quale "sodale" di [OSCURATO:PERSONA] che cura i suoi specifici interessi che appaiono comuni ad entrambi. Significativo è, per il giudice del rinvio, a tale proposito, l'utilizzo dell'e- spressione "noi" con riferimento ad un emendamento che era stato "portato a casa", espressioni che, per la Corte territoriale, inducevano a ritenere sussistente un diretto coinvolgimento del Quarta nella gestione dell'attività dell'[OSCURATO:PERSONA] in ipo- tesi al fine di favorirlo o di lucrare sulle sue difficoltà. E' certamente vero — sotto- lineano i giudici perugini della riparazione - che la conversazione non costituisce l'argomento decisivo in forza del quale venne emessa la misura cautelare nei con- fronti del Quarta, ma la stessa costituì indubbiamente riscontro delle affermazioni accusatorie dell'[OSCURATO:PERSONA]. Si tratta quindi di un colloquio che, alla luce del suo complessivo contenuto, ha contribuito a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei pre- supposti per l'adozione di una misura cautelare, e per la Corte d'appello costituisce quindi una condotta gravemente negligente o imprudente dell'imputato. Condotta che, nella lettura non manifestamente illogica della Corte d'appello, ha contribuito alla formazione del quadro gravemente indiziario a carico del Quarta e che ha condotto al rigetto della istanza indennitaria. 5. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ri- corrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla valutazione delle emergenze processuali (ossia l'ordinanza impugnata) svolta dal giudice della riparazione, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo l'or- dinanza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sin- dacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustifi- cazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opina- bilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). 13 A, 5.1. Peraltro, nell'interpretare logicamente il contenuto della conversazione tra l'istante e l'[OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello non si limita a descrivere come "so- spetti" i comportamenti del Quarta (che, come è noto, non integrerebbero quella "colpa grave che abbia dato causa" alla custodia cautelare: cfr., in termini, Sez. 1, n. 4927 del 17/12/1991 - dep. 17/01/1992, Ciacci, Rv. 188908), ma ne evi- denzia in maniera puntuale la valenza indiziaria quali riscontri alle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA]. A ciò va aggiunto che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente ido- nea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare o ad altro che sia ad esso materialmente o funzionalmente collegato (v., da ultimo: Sez. 4, n. 2619 del 07/11/2018 - dep. 21/01/2019, Ahmetovic, Rv. 276253 - 01). 5.2. Ineccepibile, infine, è anche la considerazione svolta dai giudici di ap- pello con riferimento alla valenza non "assolutamente" determinante della conver- sazione in esame rispetto all'adozione del titolo cautelare (ed al suo manteni- mento), nel senso che la stessa, per i giudici di appello, ebbe comunque a costi- tuire indubbiamente riscontro delle affermazioni accusatorie dell'[OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, trattandosi di un colloquio che, alla luce del suo complessivo contenuto, aveva contribuito a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussi- stenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare, il comportamento tenuto dal Quarta ed ivi descritto integrava quella colpa prove ostativa al diritto alla riparazione. Sul punto, il Collegio si limita a rilevare come tale affermazione è giuridi- camente corretta e scevra da illogicità manifeste, conformandosi alla giurispru- denza di questa Corte secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, può costituire condotta colposa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo anche quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque concorso a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013 - dep. 17/01/2014, Mannino, Rv. 258486 - 01). 5.3. Dunque, anche il contenuto di una conversazione assunta dal giudice della cautela come riscontro (nella specie, alle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA]), pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, è indubbio che, nella let- tura dell'ordinanza cautelare correttamente operata dai giudici della riparazione, abbia comunque concorso a dar causa all'instaurazione ed al successivo manteni- mento dello stato privativo della libertà. 6. Pertanto, e conclusivamente, diversamente da quanto asserito dalla di- fesa, il giudice che ha emesso il provvedimento oggi ricòrso, ha dato seguito alle indicazioni fornite dalla Quarta sezione di questa Corte in sede di annullamento, specificando il contenuto della conversazione e in che modo le parole del Quarta sono state tali da generare l'apparenza del reato addebitatogli. Deve, quindi, ritenersi che il giudizio espresso dalla Corte territoriale, se- condo cui la conversazione in questione ha indubbiamente contribuito a trarre in inganno il giudice della cautela in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione ed il successivo mantenimento della misura cautelare (e ciò in conside- razione del tono confidenziale utilizzato dagli interlocutori, dell'utilizzo dell'espres- sione "noi" che induceva a ritenere esistente un diretto coinvolgimento del Quarta nella gestione dell'attività dell'[OSCURATO:PERSONA] nonché in considerazione del fatto che, sempre nel corso di tale dialogo, il Quarta aveva riferito una circostanza non vera
Sentenza Cassazione n. 39362/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris