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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 35785/2022

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5649/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del l iquidatore volontario, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 142 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.354/2019 depositat o i l 11/01/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il decreto indicat o in epigrafe, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in Liquidazione e in [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su istanza proposta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da undici ex dipendenti, aveva dichiarato risolto il concordato preventivo liquidatorio della predetta società, omologatoin data 08/06/2011 .

1.1. – Il concordato prevedeva che l’attivo sarebbe stato in massima parte realizzato grazie alla vendita, al prezzo stimato di 16 milioni di euro, di un immobile sito in Villa S an Giovanni (che ospitava il centro commerciale “Perla dello Stretto”), a suo tempo concesso in leasing alla Romeo da [OSCURATO:SOCIETA]. ( poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ) , in quanto il contratto era stato risolto e la ex concedente avrebbe dovuto corrispondere alla ex conduttrice l’eccedenza del prezzo ricavato rispetto al proprio credito residuo, inizialmente dichiarato pari ad euro 3.492.381,61 in sede concordataria; sennonché, detto immobile era stato venduto a meno della metà del prezzo stimato e [OSCURATO:PERSONA], assumendo che il suo credito era pressoché equivalente, aveva trattenuto interamente il ricavato; di conseguenza il tribunaleaveva accertato che, oggettivamente, il concordato era venuto meno alla sua funzione, poiché « nella migliore delle ipotesi , considerando un incasso di €2.300.000 per Gizzeria e nessun incremento dei debiti nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] leasing, l'attivo r ealizzabile … sarebbe [stato] pari alla somma massima di €10.098.950,54 a fronte della previsione di entrata di € 20.831.263,00 », con conseguente soddisfacimento dei creditori privilegiati non più integrale bensì ridotto del 30% e senza alcun a possibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari.

1.2. – L a corte d’appello ha confermato la risoluzione del concordato per i l venir meno del la sua causa concreta , indipendentemente dall’accertamento della colpa della debitrice, della quale, peraltro, non era stato dichiarato il fallimento.

2. – Avverso detta decisione il liquidatore volontario della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione e in [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a du e motiv i , illustrato da memoria; gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. – Il primo motivo denunzia « omess a valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5, c . p . c . ) » – vale a dire la pendenza dinanzi al Tribunale di Milano della domanda di condanna al risarcimento dei danni per oltre 15 milioni di euro contro [OSCURATO:PERSONA] leasing, per la “svendita” del complesso immobiliare già concesso in leasing (domanda medio temporeaccolta, per quanto riferito in memoria, per soli € 3.991.706,06, con sentenza del 15/04/2021 oggetto di appello principale e incidentale) – c he, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia , con conseguente «vera e propria violazione di legge processuale per nullità della sentenza mancante della idonea motivazione ex art. 132 n. 4)».

2.2. –Il secondo mezzo deduce la « nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4, per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.», stante l’irriducibile contraddittorietà del decreto impugnato laddove afferma, per un verso, che il concordato preventivo è risolubile anche per impossibilità sopravvenuta, a prescindere dalla colpa del debitore, e per altro verso che dal concordato discende in capo al debitore l’obbligo giuridico di adempierlo, sicché la causa della risoluzione sarebbe l’inadempimento, «nel qual caso – però – non si vede come si possa prescindere da un profilo di “colpa” imputabile al debitore».

3. –Entrambi i motivi sono infondati. 3.1.– Quanto al primo, è lo stesso ricorrente a d ammettere che il fatto di cui si lamenta l’omesso esame è stato in realtà esaminato dalla Corte d’appello, la quale a pag. 10 del decreto impugnato dà atto, sulla base della relazione degli organi della procedura del 7 maggio 2015, che «tra le cause di tale insuccesso v’era senz’altro stata la flessione rilevante (coincidente con il grave periodo di crisi recessiva generalizzata del quadriennio 2010-2013) del mercato immobiliare non residenziale del territorio, con decremento dei valori di oltre il 40%», e nella successiva pagina sottolinea che il reclamante «non h a contestato l’esattezza delle stime e previsioni» degli organi suddetti , ma si è limitato a prospettare l’incidenza che avrebbe potuto avere «l’esito favorevole delle azioni di responsabilità da ultimo incoate dall’amministrazione giudiziale», però «trasc urando del tutto di riconoscere l'incertezza ed obiettiva non pronosticabili tà del relativo epilogo (e , comunque , la plurisolubilità delle questioni poste indetta sede giudiziaria)».

D’altro canto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più consent ito sindacare in sede di legittimità la contraddittorietà e l’ insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022 ) , sicché tutti gli ulteriori rilievi svolti nel motivo attengono al merito, presupponendo una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, che resta in sindacabile anche quando veicol ata , come nel caso di specie,attraverso l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (Cass. Sez.

U, 34476/2019;Cass. 5987/2021).

3.2. – Qu a nto al secondo mezzo , la motivazione della corte d’appello, per quanto non del tutto perspicua, è palesemente fondata su consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in tema di causa concreta del concordato preventivo e di risoluzione ex art. 186 l.fall. per inadempimento di non scarsa importanza, sicchéessa non integra affatto quella anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dando luogo a nullità della sentenza in relazione a l "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., e che si esaurisce (sempre che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali) nella "mancanza assoluta di moti vi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", ferma restando l’esclusione di ogni rilevanza del sempli ce difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U , 8053/2014 ; conf., ex plurimis , Cass. 17730/2022).

4. – Il rigetto del ricorso non richiede alcuna pronuncia sulle speseprocessuali, in assenza di difese degli intimati.

5. – Sussistono i presupposti per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto(Cass. Sez.

U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigettail ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5649/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del l iquidatore volontario, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 142 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.354/2019 depositat o i l 11/01/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il decreto indicat o in epigrafe, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in Liquidazione e in [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su istanza proposta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da undici ex dipendenti, aveva dichiarato risolto il concordato preventivo liquidatorio della predetta società, omologatoin data 08/06/2011 . 1.1. – Il concordato prevedeva che l’attivo sarebbe stato in massima parte realizzato grazie alla vendita, al prezzo stimato di 16 milioni di euro, di un immobile sito in Villa S an Giovanni (che ospitava il centro commerciale “Perla dello Stretto”), a suo tempo concesso in leasing alla Romeo da [OSCURATO:SOCIETA]. ( poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ) , in quanto il contratto era stato risolto e la ex concedente avrebbe dovuto corrispondere alla ex conduttrice l’eccedenza del prezzo ricavato rispetto al proprio credito residuo, inizialmente dichiarato pari ad euro 3.492.381,61 in sede concordataria; sennonché, detto immobile era stato venduto a meno della metà del prezzo stimato e [OSCURATO:PERSONA], assumendo che il suo credito era pressoché equivalente, aveva trattenuto interamente il ricavato; di conseguenza il tribunaleaveva accertato che, oggettivamente, il concordato era venuto meno alla sua funzione, poiché « nella migliore delle ipotesi , considerando un incasso di €2.300.000 per Gizzeria e nessun incremento dei debiti nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] leasing, l'attivo r ealizzabile … sarebbe [stato] pari alla somma massima di €10.098.950,54 a fronte della previsione di entrata di € 20.831.263,00 », con conseguente soddisfacimento dei creditori privilegiati non più integrale bensì ridotto del 30% e senza alcun a possibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari. 1.2. – L a corte d’appello ha confermato la risoluzione del concordato per i l venir meno del la sua causa concreta , indipendentemente dall’accertamento della colpa della debitrice, della quale, peraltro, non era stato dichiarato il fallimento. 2. – Avverso detta decisione il liquidatore volontario della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione e in [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a du e motiv i , illustrato da memoria; gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Il primo motivo denunzia « omess a valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5, c . p . c . ) » – vale a dire la pendenza dinanzi al Tribunale di Milano della domanda di condanna al risarcimento dei danni per oltre 15 milioni di euro contro [OSCURATO:PERSONA] leasing, per la “svendita” del complesso immobiliare già concesso in leasing (domanda medio temporeaccolta, per quanto riferito in memoria, per soli € 3.991.706,06, con sentenza del 15/04/2021 oggetto di appello principale e incidentale) – c he, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia , con conseguente «vera e propria violazione di legge processuale per nullità della sentenza mancante della idonea motivazione ex art. 132 n. 4)». 2.2. –Il secondo mezzo deduce la « nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4, per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.», stante l’irriducibile contraddittorietà del decreto impugnato laddove afferma, per un verso, che il concordato preventivo è risolubile anche per impossibilità sopravvenuta, a prescindere dalla colpa del debitore, e per altro verso che dal concordato discende in capo al debitore l’obbligo giuridico di adempierlo, sicché la causa della risoluzione sarebbe l’inadempimento, «nel qual caso – però – non si vede come si possa prescindere da un profilo di “colpa” imputabile al debitore». 3. –Entrambi i motivi sono infondati. 3.1.– Quanto al primo, è lo stesso ricorrente a d ammettere che il fatto di cui si lamenta l’omesso esame è stato in realtà esaminato dalla Corte d’appello, la quale a pag. 10 del decreto impugnato dà atto, sulla base della relazione degli organi della procedura del 7 maggio 2015, che «tra le cause di tale insuccesso v’era senz’altro stata la flessione rilevante (coincidente con il grave periodo di crisi recessiva generalizzata del quadriennio 2010-2013) del mercato immobiliare non residenziale del territorio, con decremento dei valori di oltre il 40%», e nella successiva pagina sottolinea che il reclamante «non h a contestato l’esattezza delle stime e previsioni» degli organi suddetti , ma si è limitato a prospettare l’incidenza che avrebbe potuto avere «l’esito favorevole delle azioni di responsabilità da ultimo incoate dall’amministrazione giudiziale», però «trasc urando del tutto di riconoscere l'incertezza ed obiettiva non pronosticabili tà del relativo epilogo (e , comunque , la plurisolubilità delle questioni poste indetta sede giudiziaria)». D’altro canto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più consent ito sindacare in sede di legittimità la contraddittorietà e l’ insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022 ) , sicché tutti gli ulteriori rilievi svolti nel motivo attengono al merito, presupponendo una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, che resta in sindacabile anche quando veicol ata , come nel caso di specie,attraverso l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (Cass. Sez. U, 34476/2019;Cass. 5987/2021). 3.2. – Qu a nto al secondo mezzo , la motivazione della corte d’appello, per quanto non del tutto perspicua, è palesemente fondata su consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in tema di causa concreta del concordato preventivo e di risoluzione ex art. 186 l.fall. per inadempimento di non scarsa importanza, sicchéessa non integra affatto quella anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dando luogo a nullità della sentenza in relazione a l "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., e che si esaurisce (sempre che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali) nella "mancanza assoluta di moti vi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", ferma restando l’esclusione di ogni rilevanza del sempli ce difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U , 8053/2014 ; conf., ex plurimis , Cass. 17730/2022). 4. – Il rigetto del ricorso non richiede alcuna pronuncia sulle speseprocessuali, in assenza di difese degli intimati. 5. – Sussistono i presupposti per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto(Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. Rigettail ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, c