CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA à". sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04LDSPZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 del TRIBUNALE di PADOVA Wato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Padova, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 624 e 61 n.4 cod. pen.; - che, con unico motivo, la ricorrente si lamenta della violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., dell'eccessività della pena e dell'erronea qualificazione giuridica del fatto; - che le prime due censure sono proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la terza censura, con la quale la ricorrente si limita genericamente a lamentarsi dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, senza indicare quale sarebbe quella corretta e senza specificare quale sarebbe l'errore, è inammissibile, perché «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così