Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 04592/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5471/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, n. 1, presso la Corte di Cassazione rappresentato e difeso in proprio -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, alla piazza Cavour, n. 1, presso la Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente– avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE CATANIA n. 448/2022 depositata il19/01/2022.

R.g. n. 5471 del 2022; Ad 25/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, impugna, con atto affidato a un unico motivo, la sentenza del Tribunale di Catania, n. 448/2022 pubblicata il 19/01/20 22, che ha rigettato l’appello, proposto dallo stesso Intelisano, avverso sentenza del Giudice di Pace di Giarre, che, con sentenza n. 34 del 30 /0 4 – 7/05/2021 a veva accolto l’opposizion e all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], introdotta nella fase sommaria innanzi al G.E. nell’ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 2204/2019, promossa nei suoi confronti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del credito discendente dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 455 del 2007, che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (quale difensore distrattario), di un terzo delle spese di lite liquidate nel complesso in euro 2.157,46 di cui € 157,46 per esborsi, oltre accessori di legge.

Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso afferma violazionee falsa applicazione dell’art. 2945 cod. civ. in relazione all’art. 91 c od. proc. c iv. ed afferma la decorrenza della prescrizione (anche per le spese liquidate al difensore distrattario) dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e non dalla data della decisione, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata.

R.g. n. 5471 del 2022; Ad 25/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione proposta dalla Fugazzotto è stata accolta per prescrizione con conferma in appello sulla base della seguente motivazione: la pronuncia sulle spese era esecutiva e si trattava di credito sorto senza presupporre domanda, a differenza dell’art. 2945, comma 2 c od . c iv . , relativo ad atto interruttivo costituito da domanda.

La detta motivazione è stata condivisa dal Tribunale, quale giudice d’appello.

Il motivo di ricorso secondo il quale deve applica rsi il disposto dell’art. 2945,comma 2, cod. civ., per cui il termine di prescrizione decorre dal giudicato, èinfondato: il credito per il quale l’art. 2945, comma 2,cod. civ. prevede che la prescrizione non decorra fino al passaggio in giudicato è quello per il quale è stata proposta la domanda giudiziale, che l’art. 2943 cod. civ. considera atto interruttivo, mentre il credito per le spese processuali , di cui è titolare il difensore distrattario, sorge con la sentenza ed è diverso dal credito della fattispecie sostanziale per il quale trova applicazione l’art. 2945,comma 2, cod. civ.

Il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3655 del 12/02/2021) che riguarda la fattispecie sostanziale (peraltro in materiadi occupazione espropriativa) e non le spese processuali è, quindi, del tutto inconferente.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base del valore della controversia, in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

R.g. n. 5471 del 2022; Ad 25/01/2023 CC; estensore: C. Valle P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5471/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, n. 1, presso la Corte di Cassazione rappresentato e difeso in proprio -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, alla piazza Cavour, n. 1, presso la Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente– avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE CATANIA n. 448/2022 depositata il19/01/2022. R.g. n. 5471 del 2022; Ad 25/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, impugna, con atto affidato a un unico motivo, la sentenza del Tribunale di Catania, n. 448/2022 pubblicata il 19/01/20 22, che ha rigettato l’appello, proposto dallo stesso Intelisano, avverso sentenza del Giudice di Pace di Giarre, che, con sentenza n. 34 del 30 /0 4 – 7/05/2021 a veva accolto l’opposizion e all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], introdotta nella fase sommaria innanzi al G.E. nell’ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 2204/2019, promossa nei suoi confronti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del credito discendente dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 455 del 2007, che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (quale difensore distrattario), di un terzo delle spese di lite liquidate nel complesso in euro 2.157,46 di cui € 157,46 per esborsi, oltre accessori di legge. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso afferma violazionee falsa applicazione dell’art. 2945 cod. civ. in relazione all’art. 91 c od. proc. c iv. ed afferma la decorrenza della prescrizione (anche per le spese liquidate al difensore distrattario) dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e non dalla data della decisione, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. R.g. n. 5471 del 2022; Ad 25/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione proposta dalla Fugazzotto è stata accolta per prescrizione con conferma in appello sulla base della seguente motivazione: la pronuncia sulle spese era esecutiva e si trattava di credito sorto senza presupporre domanda, a differenza dell’art. 2945, comma 2 c od . c iv . , relativo ad atto interruttivo costituito da domanda. La detta motivazione è stata condivisa dal Tribunale, quale giudice d’appello. Il motivo di ricorso secondo il quale deve applica rsi il disposto dell’art. 2945,comma 2, cod. civ., per cui il termine di prescrizione decorre dal giudicato, èinfondato: il credito per il quale l’art. 2945, comma 2,cod. civ. prevede che la prescrizione non decorra fino al passaggio in giudicato è quello per il quale è stata proposta la domanda giudiziale, che l’art. 2943 cod. civ. considera atto interruttivo, mentre il credito per le spese processuali , di cui è titolare il difensore distrattario, sorge con la sentenza ed è diverso dal credito della fattispecie sostanziale per il quale trova applicazione l’art. 2945,comma 2, cod. civ. Il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3655 del 12/02/2021) che riguarda la fattispecie sostanziale (peraltro in materiadi occupazione espropriativa) e non le spese processuali è, quindi, del tutto inconferente. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base del valore della controversia, in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. R.g. n. 5471 del 2022; Ad 25/01/2023 CC; estensore: C. Valle P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella
Sentenza Cassazione n. 04592/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris