CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06415/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, pur vertendo su temi distinti sono accumunati dalla genericità delle argomentazioni, meramente apparenti ma per nulla idonee a costituire una critica argomentata alla motivazione impugnata, che, sui punti contestati (qualificazione dei fatti come furti; mancato riconoscimento del tentativo) trova adeguata risposta a pg. 3, con motivazione del tutto logica che in questa sede non può essere pertanto 'attaccata'; ritenuto quindi che i motivi non possono considerarsi effettivi ma solo apparenti in quanto inidonei a formulare una critica effettiva avverso la decisione e pertanto generici e, quindi, causa di inammissibilità del ricorso che su di essi si fondi, ex art 581, comma 1, lett. d) ed art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2