Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:436
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994V0003
PARERE 3/94 DELLE CORT
13 dicembre 1995
avente ad oggetto la domanda proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 228, n. 6, del [OSCURATO:PERSONA] CE, dalla Repubblica federale di Germania, diretta ad ottenere un parere in merito alla compatibilità con il [OSCURATO:PERSONA] dell'accordo quadro sulle banane stipulato tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il Nicaragua e il Venezuela.
Esposizione della domanda
I — Contesto storico dell'accordo quadro
1.
La strategia comunitaria per la conduzione dei negoziati nell'ambito dell'[OSCURATO:PERSONA] è stata fissata in una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio recante il titolo «concezione globale», approvata dal Consiglio il 16 e il 17 giugno 1986.
2.
Per quanto riguarda l'agricoltura, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto l'istruzione di
«contribuire all'equilibrio dei mercati mondiali, che del resto non può essere raggiunto senza una cooperazione più stretta tra i paesi che partecipano agli scambi dei prodotti agroalimentari; [...]
consentire un ragionevole accesso ai mercati d'importazione; [...]
garantire la partecipazione dei paesi in via di sviluppo in condizioni adeguate alle caratteristiche delle loro economie agricole ed a strategie alimentari equilibrate».
3.
Con la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del Este del 20 settembre 1986, adottata nell'imminenza dei negoziati dell'[OSCURATO:PERSONA], le parti contraenti nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di voler
«liberalizzare ulteriormente il commercio dei prodotti agricoli e [...] assoggettare tutti i provvedimenti riguardanti l'accesso all'importazione e la concorrenza all'esportazione a norme e discipline [OSCURATO:PERSONA] rafforzate e rese più efficaci nella loro applicazione pratica[...]»
Nella medesima dichiarazione le parti contraenti hanno convenuto un impegno di standstill in ordine alla creazione di nuovi ostacoli agli scambi internazionali e hanno riconosciuto che i negoziati sarebbero stati intesi a ridurre o eliminare le misure non tariffarie, in particolare le restrizioni quantitative.
4.
In pari data, su raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha approvato questa dichiarazione e autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] ad intraprendere i negoziati previsti in base alle istruzioni del Consiglio.
5.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (
GU L 47, pag. 1
), prevede al titolo IV, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi, la sostituzione del dazio doganale di aliquota pari al 20%, consolidato nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], con un regime di contingenti di importazione soggetti a dazi fissi.
6.
Il 19 febbraio 1993 la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il Guatemala, il Nicaragua e il Venezuela hanno chiesto alla Comunità l'apertura di consultazioni, ai sensi dell'art. XXII, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al regolamento n. 404/93. Poiché dalle consultazioni non era emersa una soluzione soddisfacente, i paesi latinoamericani di cui trattasi ricorrevano nell'aprile 1993 al procedimento di composizione delle liti previsto dall'art. XXIII, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].
7.
Il 22 marzo 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato nell'ambito dei negoziati dell'[OSCURATO:PERSONA], a nome della Comunità, una proposta relativa all'importazione di banane che riproduceva le disposizioni del regolamento n. 404/93 sul commercio con i paesi terzi.
8.
Il 3 giugno 1993, vale a dire prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 prevista per il 1
o
luglio, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al Consiglio un progetto di raccomandazione relativo ad una decisione mediante la quale il Consiglio avrebbe autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare negoziati ai sensi dell'art. XXVIII, n. 5, del [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la compensazione che la Comunità avrebbe offerto a talune parti contraenti del [OSCURATO:PERSONA] in cambio della soppressione del dazio consolidato del 20% sull'importazione di banane.
9.
Il 18 e il 19 ottobre 1993 il Consiglio, a seguito di detta raccomandazione, ha autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare i negoziati precisando che questi ultimi dovevano svolgersi in base alle norme [OSCURATO:PERSONA] vigenti, che le compensazioni dovevano essere concesse ai membri del [OSCURATO:PERSONA] conformemente alle norme di quest'ultimo e che i negoziati non dovevano «scalzare» il regolamento n. 404/93.
10.
Il 14 dicembre 1993, giorno precedente la fine dei negoziati relativi all'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al direttore generale del [OSCURATO:PERSONA] le proprie proposte «definitive», segnatamente per quanto riguarda l'importazione di banane. Tali proposte erano state approvate dal Consiglio nel corso di una riunione svoltasi il 13 dicembre 1993.
11.
Le proposte nel settore delle banane erano fondate sulle ultime offerte della Comunità agli Stati latinoamericani nell'ambito dei negoziati ai sensi dell'art. XXVIII, n. 5, del [OSCURATO:PERSONA].
12.
Nella comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] si specificava quanto segue:
«L'offerta relativa alle banane [...] è subordinata all'accettazione delle sue clausole da parte dei paesi produttori latinoamericani, membri del [OSCURATO:PERSONA] [...]. In caso contrario, l'offerta delle Comunità europee [sarebbe] quella contenuta nella loro [precedente] comunicazione 22 marzo 1993».
13.
Il 18 gennaio 1994 il gruppo di esperti designato nell'ambito del procedimento di composizione delle liti ha depositato un rapporto nel quale si constatava che alcune disposizioni del regolamento n. 404/93 erano incompatibili con le norme [OSCURATO:PERSONA]. Tale rapporto non è stato adottato da tutte le parti contraenti.
14.
Con sentenza 5 ottobre 1994, causa
C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973)
, la Corte ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica federale di Germania contro il regolamento n. 404/93. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha statuito che la ricorrente non può far valere le norme di quest'ultimo per contestare la legittimità del regolamento.
15.
Il 7 marzo 1994 il Consiglio ha deliberato la sottoscrizione dell'atto finale dell'[OSCURATO:PERSONA] e ha autorizzato il presidente del Consiglio e il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato dei negoziati a procedere a detta firma; in tale data l'offerta della Comunità relativa alle banane era tornata ad essere quella del 22 marzo 1993, poiché si erano interrotti i negoziati tra la Comunità e i paesi latinoamericani interessati.
16.
Il 25 marzo 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un testo definitivo dei suoi impegni relativi all'accesso al mercato; l'allegato LXXX ha ripreso, per quanto riguarda le banane, l'offerta del 22 marzo 1993.
17.
Il 28 marzo 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha raggiunto un accordo con la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il Nicaragua e il Venezuela, denominato accordo quadro sulle banane.
18.
Il giorno successivo, vale a dire il 29 marzo 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] una modifica delle sue proposte, contenute nell'allegato LXXX, che riproduce in appendice l'accordo quadro.
19.
Nel corso di riunioni del comitato speciale di cui all'art. 113 del [OSCURATO:PERSONA] tenutesi a [OSCURATO:PERSONA]11 e il 14 aprile 1994, le delegazioni della Repubblica federale di Germania e di altri Stati membri hanno espresso il loro dissenso sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse inserito l'accordo quadro sulle banane nell'elenco degli impegni della Comunità contenuto nell'allegato LXXX nonché il loro dissenso sul contenuto dello stesso accordo.
20.
Il Consiglio dei ministri degli Affari esteri, riunitosi a [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 1994, implicitamente ha confermato, con voto unanime, la propria decisione di sottoscrivere l'atto finale dell'[OSCURATO:PERSONA]. In una dichiarazione la [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto delle varie dichiarazioni effettuate dalle delegazioni nazionali alle riunioni del comitato di cui all'art. 113 del [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il regime di importazione delle banane.
21.
Il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato la decisione 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'[OSCURATO:PERSONA] (1986/1994) (
GU L 336, pag. 1
).
22.
Il 1
o
gennaio 1995 gli accordi dell'[OSCURATO:PERSONA], compresi gli allegati contenenti gli impegni della Comunità in materia di importazione di banane, sono entrati in vigore.
II — Contenuto dell'accordo quadro
1.
L'accordo quadro sulle banane (in prosieguo: l'«accordo quadro») si compone di due documenti; il primo, recante il titolo «Risultato convenuto in seguito ai negoziati tra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il Nicaragua, il Venezuela e la Comunità europea in ordine al regime comunitario di importazione delle banane», sottoscritto a Bruxelles il 28 marzo 1994 dal membro della [OSCURATO:PERSONA] competente in materia di agricoltura e sviluppo rurale e dall'ambasciatore di [OSCURATO:PERSONA] presso la Comunità, costituisce una specie di preambolo dell'accordo vero e proprio; il secondo documento, intitolato «Accordo quadro sulle banane», contiene le disposizioni tecniche dell'accordo con i paesi latinoamericani.
2.
Nel primo documento si conviene quanto segue:
«Il progetto di accordo sulle banane qui accluso costituisce un risultato soddisfacente dei negoziati sulle banane nell'ambito dell'[OSCURATO:PERSONA].
L'accordo costituisce inoltre il risultato dei negoziati e delle consultazioni ai sensi dell'art. XXVIII che hanno avuto luogo tra la CE e i paesi sopra menzionati in ordine alle banane.
L'accordo costituisce inoltre una composizione della lite sulle banane che costituisce oggetto di un rapporto del gruppo di esperti del [OSCURATO:PERSONA]. Si è pertanto convenuto che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il Nicaragua, il Venezuela e la CE rinunceranno a chiedere l'adozione del detto rapporto del gruppo di esperti.
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il Nicaragua e il Venezuela hanno convenuto di non avviare il procedimento di composizione delle liti del [OSCURATO:PERSONA] contro il regime comunitario di importazione di banane per la durata dell'accordo qui allegato».
3.
L'accordo quadro vero e proprio fissa, al punto 1, il contingente tariffario complessivo di base a 2100000 tonnellate per il 1994 e a 2200000 tonnellate per il 1995 e per gli anni successivi, con riserva di qualsiasi aumento dovuto all'ampliamento della Comunità, e ripartisce al punto 2 questo contingente tra le quattro parti contraenti, la Repubblica domenicana e gli altri Stati ACP per quanto riguarda i quantitativi non tradizionali, nonché gli altri Stati.
Nei punti 3-5 è disciplinata l'applicazione o la modifica dei contingenti per ciascun paese nel caso in cui uno di essi non possa utilizzare il proprio contingente o in caso di aumento di quest'ultimo.
Il punto 6 prevede che la gestione dei contingenti, ivi compreso qualsiasi aumento, resti immutata rispetto alle disposizioni del regolamento n. 404/93. Tale punto prevede inoltre che
«i paesi fornitori ai quali è stato assegnato un contingente specifico possono rilasciare licenze di esportazione speciali per un quantitativo che può raggiungere il 70% del loro contingente; dette licenze costituiscono una condizione previa per il rilascio da parte della Comunità di titoli di importazione di banane provenienti da detti paesi da parte degli operatori della “categoria A” e della “categoria C”».
Il punto 7 fissa il dazio doganale del contingente a 75 ECU la tonnellata.
In forza dei punti 8 e 9, il sistema convenuto entrerà in vigore entro il 1
o
ottobre 1994 e scadrà il 31 dicembre 2002.
Ai termini dei punti 10 e 11:
«Il presente accordo sarà incorporato nell'elenco della Comunità per l'[OSCURATO:PERSONA].
Il presente accordo contiene una composizione della controversia tra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il Venezuela, il Nicaragua e la Comunità in ordine al regime comunitario per le banane. Le parti del presente accordo rinunceranno a chiedere l'adozione del rapporto redatto su tale questione dal gruppo di esperti del [OSCURATO:PERSONA]».
III — La domanda di parere
1.
Il governo tedesco, rappresentato dal signor E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e dall'avv. J. Sedemund, del foro di Colonia, in qualità di agenti, ha chiesto alla Corte un parere sulle seguenti questioni:
«a)
Se l'accordo quadro relativo alle banane sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA] in date 28 e 29 marzo 1994 sia stato negoziato nel rispetto delle norme procedurali, ossia
—
sulla base di una sufficiente autorizzazione all'apertura di negoziati conferitale dal Consiglio e
—
nel rispetto delle direttive impartite da quest'ultimo sulla conduzione dei negoziati.
b)
Se l'accordo quadro relativo alle banane sia compatibile con le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CE sotto il profilo sostanziale».
2.
Il governo tedesco osserva che la
ricevibilità
della domanda di parere non può essere messa in dubbio. Infatti, la domanda ha ad oggetto l'esame della compatibilità con il diritto comunitario del procedimento di stipulazione dell'accordo quadro e del contenuto di quest'ultimo. La questione se occorra eventualmente rinegoziare l'accordo presenta un'indubbia importanza per le relazioni esterne della Comunità e per la situazione delle imprese comunitarie. L'accordo quadro non è ancora divenuto definitivo in diritto internazionale pubblico, in quanto il rinvio all'incorporazione del contenuto dell'accordo nell'elenco degli impegni della Comunità nell'ambito dell'[OSCURATO:PERSONA] deve considerarsi una riserva alla ratifica. L'accordo quadro è separabile dall'atto finale dell'[OSCURATO:PERSONA]; esso viene infatti riportato solo con valore dichiarativo in appendice all'allegato LXXX dell'atto finale; inoltre, formano parte integrante di questo allegato unicamente le norme di cui ai punti 1 e 7 dell'accordo quadro; infine, tale incorporazione è stata effettuata soltanto dopo la decisione del Consiglio di sottoscrivere l'atto finale. Conseguentemente la Comunità ha il diritto di ratificare l'atto finale, fatta eccezione per le disposizioni relative alle banane, ove l'accordo quadro fosse in contrasto col [OSCURATO:PERSONA]. La sottoscrizione separata dell'accordo quadro da parte della [OSCURATO:PERSONA] dimostra che anch'essa considera il detto accordo separabile dall'atto finale.
All'udienza il governo tedesco precisa che l'art. 228, n. 6, del [OSCURATO:PERSONA] richiede unicamente che l'accordo sia previsto al momento della domanda di parere. [OSCURATO:PERSONA] non richiede che l'accordo non sia ancora entrato in vigore quando il parere è emesso. Se si ammettesse il contrario si renderebbe inutile il procedimento di cui all'art. 228, n. 6, mediante una conclusione rapida dell'accordo e si recherebbe pregiudizio alla tutela giurisdizionale dell'istituzione o dello Stato che ha presentato alla Corte la domanda di parere. Se la Corte è interpellata in forza dell'art. 228, n. 6, del [OSCURATO:PERSONA] si dovrebbe sospendere il procedimento di conclusione dell'accordo in attesa del parere della Corte.
3.
Quanto al
merito,
il governo tedesco sostiene: la [OSCURATO:PERSONA] non era autorizzata a negoziare o, quanto meno, ha oltrepassato le istruzioni del Consiglio; essa non era autorizzata a sottoscrivere l'accordo; il procedimento espletato era in contrasto con la prassi abituale in materia e l'accordo quadro è in contrasto con le norme sostanziali del [OSCURATO:PERSONA].
a) Sul mandato a negoziare
[OSCURATO:PERSONA] il governo tedesco, non sussiste alcuna autorizzazione ad avviare negoziati sull'accordo quadro, indispensabile in forza dell'art. 228, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Non può ravvisarsi una tale autorizzazione né nella decisione del Consiglio relativa all'apertura dei negoziati nell'ambito dell'[OSCURATO:PERSONA] né nella decisione relativa all'apertura dei negoziati ai sensi dell'art. XXVIII del [OSCURATO:PERSONA] 0 in quella che autorizza la sottoscrizione dell'atto finale.
1 negoziati nell'ambito dell'[OSCURATO:PERSONA] sono stati condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle due decisioni del Consiglio del 1986 che hanno approvato la «concezione globale» e la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del Este. Orbene, il negoziato relativo all'accordo quadro perseguiva finalità differenti. Infatti, lungi dal tendere ad una liberalizzazione del commercio, tale negoziato mirava ad impedire l'adozione del rapporto del gruppo di esperti e a preservare il regolamento n. 404/93; orbene, questo regolamento è in contraddizione con la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del Este, segnatamente a causa dell'istituzione di dazi doganali più elevati, di restrizioni quantitative e di titoli di importazione.
[OSCURATO:PERSONA] ha infatti condotto, in base agli artt. XXII e XXIII del [OSCURATO:PERSONA], negoziati intesi a porre fine al procedimento di composizione della controversia relativa al regime di importazione delle banane. Il rinvio formale all'allegato LXXX dell'atto finale, contenente le proposte della Comunità, non è sufficiente a far rientrare a posteriori l'accordo quadro nel mandato a negoziare dell'[OSCURATO:PERSONA], poiché il contenuto dell'accordo non è nella sua sostanza conforme a detta autorizzazione. Qualsiasi interpretazione contraria priverebbe di senso l'art. 228, n. 1, prima frase, seconda parte, del [OSCURATO:PERSONA], in quanto la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe avvalersi di negoziati globali, come quelli dell'[OSCURATO:PERSONA], per conseguire obiettivi diversi.
L'adozione da parte del Consiglio di un'autorizzazione specifica ad avviare negoziati, su proposta del resto della [OSCURATO:PERSONA], in base all'art. XXVIII del [OSCURATO:PERSONA], mette altresì in evidenza come la [OSCURATO:PERSONA] non ritenesse che l'autorizzazione conferita per i negoziati relativi all'[OSCURATO:PERSONA] fosse sufficiente per negoziare l'accordo quadro. Infine, il contenuto dell'autorizzazione ad avviare negoziati nell'ambito dell'[OSCURATO:PERSONA] era troppo indeterminato per servire da base per negoziati tecnici e concreti come quelli dell'accordo quadro. L'autorizzazione prevista dall'art. 228, n. 1, prima frase, del [OSCURATO:PERSONA] non può consistere in un mandato in bianco rilasciato alla [OSCURATO:PERSONA].
La decisione del Consiglio 18 e 19 ottobre 1993, relativa all'apertura di negoziati ai sensi dell'art. XXVIII del [OSCURATO:PERSONA], mirava, alla luce delle istruzioni sui negoziati impartite alla [OSCURATO:PERSONA], a confermare il fatto compiuto costituito dal regolamento n. 404/93, in contrasto col [OSCURATO:PERSONA]. Tali negoziati erano finalizzati al raggiungimento di un accordo con alcuni Stati latinoamericani per impedire l'instaurazione di un procedimento di composizione delle liti o la prosecuzione di quello pendente.
La decisione del Consiglio 7 marzo 1994, relativa alla sottoscrizione dell'atto finale dell'[OSCURATO:PERSONA], è stata adottata in un momento in cui i negoziati relativi all'accordo quadro non erano ancora giunti a termine e tale accordo non figurava ancora nell'allegato LXXX.
b) Sul rispetto delle istruzioni impartite dal Consiglio
In subordine, il governo tedesco assume che la [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta alle istruzioni impartite per i negoziati.
Le istruzioni per i negoziati relativi all'[OSCURATO:PERSONA], impartite con la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del Este, non hanno autorizzato nuove misure restrittive; orbene, il negoziato relativo all'accordo quadro è stato inteso a salvaguardare il regolamento n. 404/93, il quale deroga al [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] non ha neanche rispettato le istruzioni per i negoziati ai sensi dell'art. XXVIII del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, contrariamente a queste istruzioni, l'accordo quadro è in contrasto con il regolamento n. 404/93 in quanto prevede un'ulteriore restrizione della libertà degli operatori economici. Il governo tedesco menziona l'istituzione di contingenti fissi per i vari paesi, che consoliderebbe le strutture di approvvigionamento e le quote di mercato, l'istituzione di licenze di esportazione e l'imposizione di nuovi oneri a carico degli esportatori o degli importatori di banane provenienti da paesi terzi mediante la riscossione di una tassa per le licenze di esportazione. Ne consegue un ulteriore peggioramento della posizione concorrenziale degli importatori di banane provenienti da paesi terzi che rafforzerebbe la discriminazione già effettuata col regolamento n. 404/93. [OSCURATO:PERSONA] non ha inoltre rispettato l'istruzione di negoziare con i paesi latinoamericani un compromesso come corrispettivo della deconsolidazione del dazio doganale.
e) Sull'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo quadro
Il 7 marzo 1994, data in cui il Consiglio ha autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] alla sottoscrizione dell'atto finale, il testo dell'accordo quadro non era ancora venuto ad esistenza e l'allegato LXXX ha riprodotto le precedenti proposte della Comunità risalenti al marzo 1993. Tale decisione non può quindi considerarsi autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo quadro.
d) Sulla deroga atta prassi abituale detta [OSCURATO:PERSONA] mancanza di proposta da parte della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio ai fini della stipulazione dell'accordo quadro e l'inclusione di questo accordo a posteriori nell'atto finale dell'[OSCURATO:PERSONA] è in contrasto con una prassi costante delle istituzioni comunitarie.
e) Sulla compatibilità dell'accordo quadro con il [OSCURATO:PERSONA] il governo tedesco, l'accordo quadro viola il [OSCURATO:PERSONA] CE. Il governo sottolinea in particolare la discriminazione di cui sono vittime gli operatori delle categorie A e C rispetto a quelli della categoria B. Gli operatori delle categorie A e C sono infatti gli unici soggetti, in forza del punto 6 dell'accordo quadro, al regime delle licenze di esportazione, che comporterebbe per gli stessi un ulteriore notevole onere finanziario, al quale sfuggono gli operatori della categoria B.
IV — [OSCURATO:PERSONA] conformità all'art. 107, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, la domanda di parere è stata notificata al Consiglio, alla [OSCURATO:PERSONA] e agli Stati membri. Hanno presentato osservazioni scritte: la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dai signori P. Gilsdorf, direttore presso il servizio giuridico, e T. Christoforou, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti; il Consiglio, rappresentato dai signori J. Huber, consigliere giuridico, e J.-P. Hix, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti; il governo belga, rappresentato dal signor J. Devadder, direttore di amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente; il governo olandese, rappresentato dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; il governo spagnolo, rappresentato dal signor A. [OSCURATO:PERSONA], direttore generale per il coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA] de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti; il governo francese, rappresentato dalle signore E. Belliard e C. de Salins, vicedirettori presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti; e il governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori J. E. Collins, del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, e D. Wyatt e D. Anderson, barristers.
Il governo tedesco, rappresentato dal signor E. Roder e dall' aw. J. Sedemund, il governo belga, rappresentato dal signor J. Devadder, il governo ellenico, rappresentato dal signor G. Karipsiadis, collaboratore scientifico specializzato presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, il governo spagnolo, rappresentato dalla signora [OSCURATO:PERSONA] de Lapuerta, il governo francese, rappresentato dal signor J.-F. Dobelle, direttore aggiunto presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, il governo olandese, rappresentato dal signor M. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, il governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor D. Wyatt, il Consiglio, rappresentato dal signor J. Huber, e la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor P. Gilsdorf, sono stati sentiti all'udienza del 25 ottobre 1995.
V — Osservazioni dei governi e delle istituzioni comunitarie
a) Sulh ricevibilitá della domanda di parere
All'udienza i governi spagnolo e francese, nonché il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], hanno sostenuto che la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo quadro, nell'ambito dell'atto finale dell'[OSCURATO:PERSONA], hanno reso la domanda di parere priva di oggetto. [OSCURATO:PERSONA] i governi belga, olandese e del [OSCURATO:PERSONA] la domanda di parere è ricevibile ed è compito della Corte pronunciarsi al riguardo.
b) Sul mandato a negoziare
1.
I
governi belga
e
olandese
condividono la tesi del governo tedesco sulla mancanza di un mandato a negoziare.
L'accordo quadro è indipendente dall'atto finale dell'[OSCURATO:PERSONA]. Esso è stato stipulato nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. XXVIII del [OSCURATO:PERSONA] ed esula dall'autorizzazione ad avviare negoziati conferita per l'[OSCURATO:PERSONA]; esso è stato sottoscritto separatamente con i paesi latinoamericani interessati e prevede una data di entrata in vigore specifica.
2.
I
governi spagnolo, francese
e
del [OSCURATO:PERSONA],
la
[OSCURATO:PERSONA]
ed il
Consiglio
ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata autorizzata dal Consiglio a negoziare l'accordo quadro.
Il governo spagnolo e il Consiglio si richiamano alla decisione 18 e 19 ottobre 1993 che autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare negoziati ai sensi dell'art. XXVIII del [OSCURATO:PERSONA]; il governo spagnolo rileva al riguardo che l'accordo quadro prevede una riduzione del dazio fisso sul contingente da 100 a 75 ECU la tonnellata.
I governi francese e del [OSCURATO:PERSONA] nonché il Consiglio si richiamano inoltre alla decisione del Consiglio 16 e 17 giugno 1986 che ha approvato la «concezione globale» e la concezione di principio 20 settembre 1986 che ha approvato la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del Este. [OSCURATO:PERSONA] il governo francese, l'esito dei negoziati con gli Stati latinoamericani rientra nell'ambito dei negoziati relativi all'[OSCURATO:PERSONA], in quanto l'accordo quadro, aumentando il contingente e riducendo i dazi fissi, ha migliorato l'accesso dei paesi terzi al mercato comunitario, ha operato una tariffazione delle restrizioni quantitative e comportato una concessione della Comunità ai paesi interessati mediante l'istituzione delle licenze di esportazione.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il Consiglio deve autorizzare l'apertura dei negoziati, il che esso ha fatto con le decisioni del 1986 e del 1993.
c) Sul rispetto delle istruzioni del Consiglio
1.
[OSCURATO:PERSONA] i
governi belga
e
olandese,
l'accordo va oltre i negoziati relativi all'[OSCURATO:PERSONA] in quanto pone fine ai procedimenti di composizione della lite pendente. L'inserimento dell'accordo quadro negli allegati dell'atto finale dell'[OSCURATO:PERSONA] non può considerarsi una rettifica, ma costituisce una modifica del testo del [OSCURATO:PERSONA].
2.
I
governi spagnolo, francese
e
del [OSCURATO:PERSONA],
il
Consiglio
e la
[OSCURATO:PERSONA]
negano che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sconfinato dalle istruzioni impartite nell'autorizzazione ad avviare negoziati.
I governi spagnolo e francese osservano che l'accordo quadro si attiene alle istruzioni impartite nel 1993. Il regime dei titoli di esportazione garantisce agli Stati contraenti l'accesso al mercato comunitario, consente loro di controllare direttamente la loro produzione e le correnti degli scambi e non può essere considerato un ostacolo a questi ultimi. L'accordo è conforme all'obbligo di offrire una compensazione, poiché esso prevede un aumento del contingente e una diminuzione del dazio fisso, ed è conforme ai principi basilari sanciti dal regolamento n. 404/93.
II Consiglio contesta la pertinenza dell'argomento relativo allo sconfinamento dalle istruzioni impartite per i negoziati. Infatti, la decisione del Consiglio di sottoscrivere un accordo negoziato dalla [OSCURATO:PERSONA] implica l'approvazione del suo contenuto e sana ogni eventuale irregolarità compiuta nel corso dei negoziati. Nella pratica, la negoziazione di un accordo internazionale conduce spesso la [OSCURATO:PERSONA] a sconfinare dalle istruzioni impartitele per i negoziati; in tali circostanze il Consiglio, anziché modificare dette istruzioni nel corso del procedimento, si limita ad accettare l'esito finale mediante la sottoscrizione dell'accordo.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea come il Consiglio, pur essendo tenuto ad autorizzare l'apertura dei negoziati, non sia obbligato a impartire istruzioni per i negoziati. Comunque sia, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver ottemperato a quelle del 1986 e del 1993. L'accordo quadro, determinando un aumento del contingente tariffario e una riduzione del dazio fisso, opera una liberalizzazione del commercio delle banane. Le parti contraenti hanno considerato l'accordo quadro un'adeguata compensazione per la deconsolidazione del dazio del 20%. L'accordo quadro è inoltre conforme alle disposizioni principali del regolamento n. 404/93 e non è in contrasto con le norme fondamentali del [OSCURATO:PERSONA], il quale ammette i contingenti tariffari. L'accordo quadro costituisce il risultato di due negoziati condotti parallelamente, vale a dire le trattative commerciali generali dell'[OSCURATO:PERSONA] e lo specifico procedimento di cui all'art. XXVIII del [OSCURATO:PERSONA].
d) Sull'autorizzazione a sottoscrivere l'accordo quadro
1.
I
governi belga
e
ohndese
condividono la tesi del governo tedesco secondo la quale il Consiglio non ha autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] a sottoscrivere l'accordo quadro.
2.
[OSCURATO:PERSONA] i
governi spagnolo, francese
e
del [OSCURATO:PERSONA],
nonché il
Consiglio
e la
[OSCURATO:PERSONA],
il Consiglio ha deciso di sottoscrivere l'accordo quadro.
Il governo spagnolo menziona la decisione del Consiglio 7 marzo 1994 che autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a sottoscrivere l'atto finale dell'[OSCURATO:PERSONA], al quale è allegato l'accordo quadro. La successiva modifica degli allegati non incide su questa decisione, poiché le offerte possono essere modificate fino alla sottoscrizione dell'atto finale, qualora si tratti di migliorare l'accesso al mercato.
Il governo francese rileva del pari come l'accordo quadro formi parte integrante e indissociabile dei risultati dell'[OSCURATO:PERSONA]. La sottoscrizione del commissario europeo non costituisce la sottoscrizione di un accordo ai sensi della Convenzione di Vienna 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, bensì una semplice sigla o la sottoscrizione di un verbale di negoziato.
I governi francese e del [OSCURATO:PERSONA] riconoscono che il 7 marzo 1994 l'accordo quadro non figurava negli impegni della Comunità.
Il 15 aprile 1994, data in cui il Consiglio ha confermato, all'unanimità, la decisione di sottoscrivere l'atto finale, nell'allegato LXXX era incorporato il contenuto dell'accordo quadro. Contrariamente a quanto asserisce il governo tedesco, l'insieme dei risultati dei negoziati intitolato «accordo quadro sulle banane» è stato incluso nell'elenco degli impegni della Comunità.
Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono del pari che l'accordo quadro forma parte integrante dei risultati dell'[OSCURATO:PERSONA]. L'inserimento nell'allegato LXXX delle disposizioni dell'accordo quadro non costituisce affatto una riproduzione, a mo' di dichiarazione, di un accordo a parte, ma sancisce gli impegni della Comunità. Come risulta dal verbale della riunione del Consiglio 7 marzo 1994, quest'ultimo ha autorizzato la sottoscrizione dell'atto finale dell'[OSCURATO:PERSONA], pur sapendo che i testi normativi in vigore a quella data non erano definitivi e che in seguito sarebbero stati necessari negoziati in particolare per quanto riguarda gli impegni della Comunità. In tale prospettiva sono state convocate riunioni del comitato speciale di cui all'art. 113 del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], I'11 e il 14 aprile 1994. Nel corso della sua riunione in data 15 aprile il Consiglio ha implicitamente confermato, con voto unanime, la propria decisione di sottoscrivere tutti i risultati dell'[OSCURATO:PERSONA] nella versione esistente a tale data, ivi compreso l'accordo quadro facente parte integrante dell'allegato LXXX. Le dichiarazioni iscritte a verbale di talune delegazioni nazionali non sono atte ad inficiare la legittimità della sottoscrizione dell'atto finale da parte del Consiglio, avvenuta il 15 aprile 1994.
e) Sulla compatibilità dell'accordo quadro con il [OSCURATO:PERSONA]
I
governi spagnolo, francese
e
del [OSCURATO:PERSONA],
nonché la
[OSCURATO:PERSONA]
ed il
Consiglio
osservano che le censure mosse dal governo tedesco si ricollegano ampiamente a quelle rigettate dalla Corte nella precitata sentenza Germania/Consiglio.
Il regime delle licenze di esportazione mira a consentire agli Stati esportatori di conservare nella Comunità le loro quote di mercato. Il fatto che gli operatori della categoria B non siano soggetti a tale regime è dovuto alla situazione diversa in cui si trovano detti importatori di banane comunitarie e di banane tradizionali ACP sui mercati di detti paesi terzi rispetto agli importatori tradizionali di banane di paesi terzi.