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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 38312/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impu gnat.:

3. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per soplavvenuta carenza d'interesse.

Nelle more del giudizio di legittimità è terminata l'espiazione cl :flla pena detentiva sostituita con l'impugnata espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.

Il provvedimento impugnato da atto che il fine pena è fissato p ?c- il 17 maggio 2024.

La disposta espulsione dello straniero non è più eseguibile trattandosi di una misura alternativa alla detenzione prevista allo scopo di ridurre a po Polazione carceraria.

A sostegno di tale conclusione militano ragioni sistematiche, sprretie da dati testuali.

L'espulsione di cui trattasi, infatti, proprio per la sua natura ontolog camente alternativa alla pena, richiede che sia disposta ed eseguita allorché l'esp azione di quest'ultima sia ancora in atto all'interno dello stabilimento carcer rio (iez. 1, n. 28714 del 09/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]), il cui decongestionamento approsenta la ratio fondamentale dell'istituto.

La pena è estinta, del resto, ai sensi de l'art. 16, comma 8, T.U. imm., decorsi dieci anni dall'espulsione, p crché essa - evidentemente- non si sia già estinta in precedenza per un qualsiasi altni motivo, quale quello della sua completa esecuzione.

E, in caso di rientro il egitt imo dello straniero condannato nel territorio dello Stato entro dieci anni, la rorm.: dispone che riprenda l'esecuzione della pena, ma è chiaro che non può ri prendere l'esecuzione di una pena già interamente eseguita, «senza considera .e che il termine di dieci anni comincia a decorrere dal momento dell'esecui ione del provvedimento di espulsione, che nel caso di specie non v'è stata né poti., [OSCURATO:PERSONA] esservi» (in Sez. 5, n. 35750 del 29/05/2007, Deda, Rv. 237709-01).

2. La sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione de ricc rso non comporta condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del .25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/119/20 :17, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interes3e.

Così deciso, in Roma 26 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impu gnat.: 3. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per soplavvenuta carenza d'interesse. Nelle more del giudizio di legittimità è terminata l'espiazione cl :flla pena detentiva sostituita con l'impugnata espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998. Il provvedimento impugnato da atto che il fine pena è fissato p ?c- il 17 maggio 2024. La disposta espulsione dello straniero non è più eseguibile trattandosi di una misura alternativa alla detenzione prevista allo scopo di ridurre a po Polazione carceraria. A sostegno di tale conclusione militano ragioni sistematiche, sprretie da dati testuali. L'espulsione di cui trattasi, infatti, proprio per la sua natura ontolog camente alternativa alla pena, richiede che sia disposta ed eseguita allorché l'esp azione di quest'ultima sia ancora in atto all'interno dello stabilimento carcer rio (iez. 1, n. 28714 del 09/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]), il cui decongestionamento approsenta la ratio fondamentale dell'istituto. La pena è estinta, del resto, ai sensi de l'art. 16, comma 8, T.U. imm., decorsi dieci anni dall'espulsione, p crché essa - evidentemente- non si sia già estinta in precedenza per un qualsiasi altni motivo, quale quello della sua completa esecuzione. E, in caso di rientro il egitt imo dello straniero condannato nel territorio dello Stato entro dieci anni, la rorm.: dispone che riprenda l'esecuzione della pena, ma è chiaro che non può ri prendere l'esecuzione di una pena già interamente eseguita, «senza considera .e che il termine di dieci anni comincia a decorrere dal momento dell'esecui ione del provvedimento di espulsione, che nel caso di specie non v'è stata né poti., [OSCURATO:PERSONA] esservi» (in Sez. 5, n. 35750 del 29/05/2007, Deda, Rv. 237709-01). 2. La sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione de ricc rso non comporta condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del .25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/119/20 :17, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interes3e. Così deciso, in Roma 26 se
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