CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17661/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 6 ottobre 2023 dal Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 337 cod. pen. Deduce due motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Con il primo motivo deduce l'erronea qualificazione della condotta di cui all'art. 337 cod. pen., non risultando in sentenza la natura della condotta contestata al ricorrente e se si è trattato di una resistenza attiva o passiva. 1.2 Con il secondo motivo deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, a fronte di una specifica motivazione sulla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti come contestati, fondata, peraltro, sulla confessione resa dall'imputato all'udienza di convalida dell'arresto, si limita a formulare delle censure vaghe e, comunque, manifestamente infondate. Va, al riguardo, ribadito che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione — non ricorrente nella fattispecie in esame in cui dalla contestazione del reato risulta la violenza con cui l'imputato si è opposto all'identificazione — sicché è inammissibile l'impugnazione che, come nel caso in esame, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). 2. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondato, attingendo un punto inesistente della sentenza impugnata che non ha disposto la confisca. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.