CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2026
Cassazione n. 26103/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoANTONIO SINDONA;2026- controricorrente –3424nonché contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA];- intimata -avverso la sentenza n. 302/2021 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 07/07/2021 R.G.N. 336/2020;Numero registro generualed 2i5t5a8 /2la02 2relazione della causa svolta nella cameNruam dei rcoo dni sriagclcioo ldtae gl enerale 26103/2026Numero sezionale 3424/2026 Data pubblicazione 02/10/202610/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 427/2020 del 28 aprile 2020, il Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto, in parziale accoglimento del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] - dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora innanzi SISE) licenziata il 22luglio 2010 all'esito di procedura di mobilità ex l. n. 223/1991 -dichiarava che il rapporto di lavoro intercorso con la SISE eraproseguito senza soluzione di continuità con la [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora innanzi SEUS) adecorrere dal 22 luglio 2010, ai sensi dell'art. 2112 c.c.,condannando quest'ultima a riammettere in servizio laricorrente e a corrisponderle le retribuzioni maturate dal 5ottobre 2010 alla reintegra, detratto l'aliunde perceptum.La Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 302/2021 del 7luglio 2021, confermava la decisione di primo grado,condannando la SEUS al pagamento delle spese di lite.2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ritenevasussistente un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra SISEe SEUS nella gestione del servizio di emergenza-urgenza 118sul territorio della Regione [OSCURATO:PERSONA], valorizzando: (a) ilpassaggio complessivo di tutta la manodopera (3.317 unità dipersonale fra autisti soccorritori e amministrativi) dalla societàcedente a quella subentrante, personale altamente specializzatoe professionalizzato nel settore, in assenza del quale SEUS nonsarebbe stata in grado di gestire autonomamente il servizio; (b)il subentro di SEUS nei contratti di leasing delle ambulanze giàstipulati da SISE con la società Leasys, con consegna diretta deiNumero registro generale 2558/2022 Numero di raccolta generale 26103/2026Numero sezionale 342m4/2e02z6zi dalla cedente alla cessionaria, senza applicaDzaiotan peu bdbil icazione 02/10/2026penali per recesso anticipato, nonché il trasferimento dimateriale di consumo, strumentazione medica, arredi, personalcomputer, materiale informatico, stampanti e vestiario.3. Per la cassazione della sentenza la SEUS ha proposto ricorsoassistito da memoria affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.2112 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), sostenendo che ilpassaggio alle dipendenze della SEUS avrebbe presupposto lapersistenza del rapporto di lavoro con la SISE, che invece erastato legittimamente interrotto dal licenziamento - nondichiarato illegittimo dal Tribunale - con conseguente passaggioin giudicato del relativo capo, non impugnato in via incidentaledalla lavoratrice.1.1. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 2112 c.c.,della direttiva 2001/23/CE e dell'art. 2697 c.c. (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.), censurando la sentenza impugnata per avereritenuto la sussistenza di un trasferimento d'azienda nonostantene mancassero i presupposti: la SEUS, costituita ex novo dallaRegione [OSCURATO:PERSONA] e dalle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], si era dotata di un'organizzazione aziendale originalee autonoma, acquisendo dai propri soci i locali e le risorsestrumentali, stipulando nuovi contratti di leasing per leambulanze e nuovi contratti di servizio per i ponti radio;l'assunzione del personale SISE era avvenuta non già per effettodi una cessione ma in forza di accordi collettivi del 15 marzoNumero registro generale 2558/2022 Numero di raccolta generale 26103/2026Numero sezionale 34224/2001260 finalizzati a preservare i livelli occupazionali;D antae spsuubnbl icazione 02/10/2026contratto di cessione era stato stipulato tra SISE e SEUS, néalcun bene materiale o immateriale era stato trasferito tra ledue società; la stessa Cassazione, con le sentenze n.21220/2015 e n. 9150/2017, aveva escluso, nella medesimavicenda, la configurabilità del trasferimento d'azienda.2. Il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente per ragionilogico - sistematiche, è fondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema ditrasferimento d'azienda, la disciplina di cui all'art. 2112 c.c.postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nellasua identità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forzadi una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno dellasuccessione in senso ampio, potendosi prescindere da unrapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quelloche subentra nella gestione; il trasferimento d'azienda èconfigurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto di unservizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di nontrascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento diuna specifica impresa (Cass. sez. lav., 13 gennaio 2005, n. 493;Cass. sez. lav., 16 maggio 2013, n. 11918; Cass. sez. lav., 15marzo 2017, n. 6770).2.1. Con specifico riferimento alla vicenda del passaggio dellagestione del servizio regionale di emergenza 118 in Sicilia daSISE a SEUS, questa Corte si è già pronunciata, affermando chenon sussiste un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112c.c. allorché - come nel caso di specie - ricorrano elementi dicesura della continuità aziendale, costituiti dalla mancanza ditrasferimento dei mezzi essenziali per l'espletamento delservizio, dalla natura innovativa ed originariadell'organizzazione aziendale della società subentrante, e dallaNumero registro generale 2558/2022 Numero di raccolta generale 26103/2026Numero sezionale 342n4/2a0t2u6 ra degli accordi collettivi stipulati con finDaalittaà p ubdbil icazione 02/10/2026salvaguardia sociale collegata al subentro di un nuovoimprenditore nel contratto di appalto (Cass. sez. lav., ordinanza6 ottobre 2023, n. 28183).In particolare, la citata ordinanza n. 28183/2023, decidendo suuna fattispecie sovrapponibile a quella odierna, ha accolto ilricorso della SEUS, cassato la sentenza della Corte d'Appello diMessina che aveva riconosciuto il trasferimento d'azienda e,decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda dellavoratore, escludendo la sussistenza di una vicenda traslativaimplicante l'operatività dell'art. 2112 c.c.Nella medesima direzione si è espressa Cass. sez. lav.,ordinanza 12 gennaio 2023, n. 694, che, in fattispecie contiguarelativa al passaggio del servizio 118 dalla SISE all'Assessoratoregionale, ha escluso la configurabilità di una vicenda traslativasoggetta all'art. 2112 c.c., ritenendo legittimo il licenziamentoper riduzione del personale intimato dalla società cedente.Già in precedenza questa Corte, con riferimento alla medesimavicenda SISE-SEUS, aveva confermato le decisioni di merito cheavevano escluso il trasferimento d'azienda: la sentenza n.21220/2015 ha ritenuto conforme a diritto e congruamentemotivata la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che avevaescluso la cessione, valorizzando la natura assolutamente nuovadell'organizzazione aziendale della SEUS, la riorganizzazione delservizio, la provenienza dei beni dai soci pubblici (e non dallaSISE), e l'assunzione ex novo del personale a seguito ditrattative sindacali.Quanto alla sentenza n. 9150/2017, parimenti relativa allastessa vicenda, questa Corte ha ribadito il principio per cui, aifini del trasferimento di ramo d'azienda, costituisce elementocostitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramoNumero registro generale 2558/2022 Numero di raccolta generale 26103/2026Numero sezionale 342c4/e20d26uto, ovvero la sua capacità, già al momento dello Dsactoar ppuobrobl icazione 02/10/2026dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivocon i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere- senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizioo la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente,precisando che grava su chi invoca gli effetti dell'art. 2112 c.c.l'onere di fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti dioperatività (cfr. Cass. n. 9150/2017, punto 14 dellamotivazione).3. La sentenza oggi impugnata si discosta da tali principi,avendo la Corte territoriale desunto la sussistenza deltrasferimento essenzialmente dal passaggio in blocco delpersonale e dal preteso subentro nei contratti di leasing delleambulanze, senza tuttavia accertare adeguatamente se vi fossestato un effettivo passaggio di un complesso organizzato di beninella loro funzione unitaria e strumentale all'attività d'impresa.In particolare, la Corte ha omesso di considerareadeguatamente gli elementi di discontinuità rappresentati dallacostituzione ex novo della SEUS quale società consortile acapitale interamente pubblico, dall'acquisizione di beni e localidai soci pubblici (ASP, [OSCURATO:PERSONA] e Regione), dallastipulazione di nuovi contratti con Leasys - sia pure con ilmedesimo contraente - contenenti significative differenze didisciplina (rinuncia al deposito cauzionale, veicoli usati e nonnuovi, diversa disciplina assicurativa e risolutiva), nonché dallanatura sociale e occupazionale degli accordi sindacali del 15marzo 2010, che la stessa giurisprudenza di questa Corte haqualificato come propri del subentro in contratto di appalto enon già del trasferimento d'azienda (cfr. Cass. n. 28183/2023,cit.; Cass. n. 21220/2015, cit.).Numero registro generale 2558/2022 Numero di raccolta generale 26103/2026Numero sezionale 34234/2.012.6 Né può ritenersi sufficiente, ai fini della configuraDbailtiat àp udbebll icazione 02/10/2026trasferimento d'azienda, il mero passaggio di personale,quand'anche numericamente consistente e professionalmentequalificato, ove non accompagnato dal trasferimento di benimateriali o immateriali di non trascurabile entità nella lorofunzione unitaria e strumentale all'attività di impresa (Cass. sez.lav., ordinanza 3 maggio 2024, n. 11979).L'accertamento compiuto dalla Corte di Messina risulta pertantoviziato per erronea sussunzione della fattispecie concreta nelladisciplina dell'art. 2112 c.c., non avendo la Corte territorialefatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati,in particolare con riguardo alla necessaria verifica del passaggiodi un complesso di beni organizzati di non trascurabile entità ealla rilevanza degli elementi di discontinuità costituiti dallanatura innovativa dell'organizzazione della SEUS e dalla finalitàdi salvaguardia sociale degli accordi collettivi.4. Resta assorbito il primo motivo, concernente la pretesanecessità della persistenza del rapporto di lavoro al momentodel trasferimento, atteso che l'accoglimento del secondo motivo- dal quale discende l'insussistenza ab origine del trasferimentod'azienda - priva di rilievo la questione relativa alla sorte dellicenziamento intimato da SISE.5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il secondo motivodi ricorso va accolto, assorbito il primo. La sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causarinviata alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione,anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto eNumero registro generale 2558/2022 Numero di raccolta generale 26103/2026Numero sezionale 342r4/i2n0v26ia la causa alla Corte d’appello di Messina, inD adtaiv peurbsabl icazione 02/10/2026composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio dilegittimità.Così deciso nell’Adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 2558/2022 Numero di raccolta generale 26103/2026Num ero sezionale 3424/2026 Data pubblicazione 02/10/2026