CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Napoli - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 12 agosto 2025, di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 423 bis commi 1, 2 e 3 cod. pen., per avere, in data 9 agosto 2025, appiccato il fuoco alla vegetazione presente in contrada Bosco di Montemiletto, cagionando un vasto incendio che interessava 3 ettari di vegetazione nonché aree con presenza di edifici ed abitazioni; con le aggravanti di avere cagionato un incendio dal quale è derivato il pericolo per edifici ed un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di tardività formulata dalla difesa in ordine al deposito, avvenuto in udienza da parte del pubblico ministero, della relazione tecnica dell'agronomo dott. [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto corretta la disamina effettuata dal giudice per le indagini preliminari che aveva qualificato le aree interessate dall'incendio come aree boscate; ha quindi confermato il giudizio di sussistenza di un quadro indiziario grave a carico dell'indagato in relazione al reato contestatogli. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha ravvisato il pericolo di reiterazione del reato, sottolineando come le modalità dell'azione denotassero una particolare spregiudicatezza dell'indagato, che non ha esitato a porre a rischio l'incolumità delle persone residenti negli edifici vicini pur di perseguire il proprio scopo. Ha quindi ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari, in quanto idonea a comprimere la libertà di movimento e, così, a prevenire la reiterazione della condotta contestata; ha infine rigettato la richiesta di autorizzazione a recarsi al lavoro, osservando che non era stata dimostrata la qualità, in capo al prevenuto, di unico percettore di reddito e che, in ogni caso, la possibilità di allontanarsi dal domicilio per esigenze lavorative avrebbe finito per vanificare l'efficacia deterrente della misura applicata. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge penale e processuale, ex art.606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309 comma 5, 291 bis e 348 cod. proc. pen.; nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla base di una relazione tardivamente depositata dal pubblico ministero nel corso dell'udienza di trattazione del riesame stesso, avendo respinto l'eccezione di tardività della produzione con una motivazione ingiusta ed erronea in quante emessa in violazione del disposto di cui 2all'art. 309, comma 5 cod. proc. pen., che indica quale termine ultimo per il deposito e la trasmissione di atti di indagine al Tribunale il quinto giorno successivo alla presentazione del ricorso. Richiamate le Sez. U, n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, Rv. 212073 - 01, rilevava il ricorrente come il Tribunale del riesame di Napoli avesse fatto erronea applicazione della legge penale, violando l'art. 309 quinto comma, in relazione agli artt. 291 bis e 348 quarto comma cod. proc. pen., avendo utilizzato una consulenza di parte tardivamente depositata, che rappresentava elementi nuovi indiziari sui quali la difesa non aveva avuto alcuna possibilità di replicare stante il tardivo deposito. 2.2. Con il secondo e terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 423 bis cod. pen. per difetto dell'elemento oggettivo del reato, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Il Tribunale ha erroneamente qualificato come boschiva un'area che, secondo la documentazione catastale e le risultanze tecniche, non presenta i requisiti normativi per tale classificazione; ciò emerge con chiarezza dalla relazione dell'ing. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, allegata agli atti, che evidenzia la natura seminativa del terreno, e che è stata pretermessa dal Tribunale del riesame. Il Tribunale del riesame ha, illogicamente, ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 423 bis cod. pen. sulla base di una valutazione solo parziale della consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], avendo fatto riferimento esclusivamente alle conclusioni di detta consulenza, omettendo tuttavia di operare una valutazione critica del suo contenuto. Lo stesso agronomo nominato dal P.M., infatti, in seno al suo elaborato, evidenziava criticità nella qualificazione del terreno come boscato, escludendo alcune particelle dalla definizione di bosco, e ritenendo, senza alcun elemento valutativo concreto, di poter qualificare il terreno come «urbano-rurale» o a «macchia mediterranea». 2.3. Con il quarto e quinto motivo denuncia violazione di legge, in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per erronea valutazione delle esigenze cautelari e del principio di proporzionalità, nonché mancanza di motivazione sulla richiesta di misure alternative. Il Tribunale del riesame ha violato l'art 275 cod. proc. pen., non considerando adeguatamente il principio di proporzionalità e l'idoneità di misure meno afflittive; e ciò considerato che il ricorrente è incensurato e svolge regolare attività lavorativa, non sussistono precedenti di evasione o violazione di prescrizioni, l'area interessata è limitata e non ha comportato danni persone o edifici: tutti elementi che inducono a ritenere che le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte con misure meno afflittive, come l'obbligo di presentazione alla p.g. o il divieto di allontanarsi dal Comune. 3Su tale specifico punto, la motivazione è del tutto assente, dal momento che il Tribunale non ha fornito alcuna specifica motivazione sulle ragioni per cui misure meno afflittive non sarebbero idonee a soddisfare le esigenze cautelari. 2.4. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge, in particolare dell'art. 284 cod. proc. pen., per omessa considerazione delle condizioni lavorative dell'indagato. Il Tribunale del riesame ha violato l'art. 284 cod. proc. pen. non considerando adeguatamente le condizioni lavorative del ricorrente e l'impatto della misura cautelare sulla sua attività professionale; come risulta da documentazione allegata il ricorrente svolge regolare attività lavorative nel settore edile, che risulta incompatibile con la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale non ha quindi adeguatamente valutato l'impatto della misura cautelare applicata sulle indispensabili esigenze di vita del soggetto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile e sconta la sua natura fattuale e confutativa delle argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza, con la quale peraltro non si confronta compiutamente. 2. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili. In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, 4Rv. 215828 - 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, questa Corte è quindi priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Giova sul punto richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». 3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È principio consolidato che, nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali, il pubblico ministero possa produrre documenti ulteriori anche nel corso dell'udienza, purché tale iniziativa non si traduca in un'elusione del termine perentorio di dieci giorni per la decisione e resti, in ogni caso, garantita alla difesa la possibilità di chiedere un termine a difesa. In particolare, quanto al deposito di atti d'indagine sopravvenuti rispetto all'emissione dell'ordinanza genetica, la giurisprudenza di legittimità ne ammette la valutazione da parte del Tribunale del riesame, fermo restando che essi non possono incidere sulla decorrenza e sulla perentorietà del termine di cui all'art. 309 cod. proc. pen., il quale inizia a decorrere dalla ricezione degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare e di quelli strettamente connessi (art. 291, comma 1, cod. proc. 5pen.), ma non comprende gli esiti di nuove indagini svolte dal pubblico ministero dopo l'applicazione della misura. Ne discende che i risultati di tali indagini, se introdotti in udienza, possono essere apprezzati dal collegio, senza tuttavia determinare alcuna dilazione del termine decisorio, che deve comunque essere rispettato, pena la vanificazione della sua perentorietà (Sez. 1, n. 1781 del 24 marzo 1995, Rv. 201178 - 01). Sul versante delle garanzie difensive, è stato altresì chiarito che, in materia di impugnazioni cautelari, ove il pubblico ministero produca in udienza nuovi elementi probatori a carico, il tribunale è tenuto - su richiesta dell'indagato - a concedere un termine a difesa; la relativa congruità, però, va calibrata sulla scansione accelerata del procedimento di riesame, in modo da rendere comunque possibile l'adozione della decisione entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020, Mazzoni, Rv. 279298 - 01). Coerentemente, il principio di completa devoluzione del thema decidendum consente al Tribunale del riesame di decidere sulla base di tutti gli elementi ritualmente introdotti nel contraddittorio, inclusi quelli acquisiti dopo l'applicazione della misura e dopo l'adozione dell'ordinanza impugnata (Sez. 6, n. 922 del 27 febbraio 1996, Rv. 205671; Sez. F, n. 38037 del 28 agosto 2014, Rv. 261188), fermo l'obbligo di assicurare il contraddittorio (Sez. 6, n. 53720 del 25 settembre 2014, Rv. 262092). Nel caso in esame, tale garanzia deve ritenersi rispettata, non risultando che, a fronte del deposito in udienza della relazione tecnica - atto certamente nuovo -, la difesa abbia richiesto un termine per l'esame dell'atto. 4. Le censure mosse con il secondo e terzo motivo, che per la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto meramente confutative. Il Tribunale ha fornito una motivazione ampia e coerente sull'integrazione del delitto di cui all'art. 423-bis cod. pen., fondata sulle condivise conclusioni del consulente del pubblico ministero, l'agronomo dott. [OSCURATO:PERSONA], ed ha esaminato le deduzioni del consulente di parte, ing. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, motivatamente disattendendole. Le doglianze difensive si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del merito e di una diversa lettura del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, tanto più nel procedimento cautelare, ove il controllo della Corte è limitato alla verifica della congruità e della non manifesta illogicità della motivazione. In presenza di un apparato argomentativo non contraddittorio, aderente agli atti e conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di incendio boschivo, le censure si pongono al di fuori dei limiti del sindacato consentito e sono pertanto inammissibili. 65. Il quarto e quinto motivo, con i quali la difesa lamenta l'assenza di un'adeguata motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, al principio di proporzionalità ed alla mancata valutazione di misure meno afflittive, sono inammissibili, in quanto meramente reiterativi di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione congrua, rispetto alla quale il ricorrente si pone in termini meramente confutativi. Il Tribunale del riesame ha esplicitamente individuato il pericolo di reiterazione del reato, valorizzando la gravità della condotta, le modalità dell'azione e la personalità dell'indagato, ed ha ritenuto necessaria l'applicazione di una misura idonea a comprimere la libertà di movimento, reputando non sufficienti soluzioni cautelari di minore intensità. La motivazione sul punto è logica, completa e non apparente e non presenta profili di manifesta illogicità. 6. Del pari inammissibile è infine il sesto motivo. Il Tribunale ha escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., ed ha comunque evidenziato, con argomentazione dirimente, che l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, consentendo spostamenti esterni, avrebbe vanificato le esigenze cautelari ritenute sussistenti. Il motivo è, pertanto, inammissibile, poiché si esaurisce nella richiesta di una rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere i ricorrenti esenti da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q P.Q.M