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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 32304/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso principale iscritto al n. 31592/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – [OSCURATO:PERSONA], Agente della riscossione per la provincia di Catania, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Catania, viale della Libertà, n. 185, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA, sezione staccata CATANIA, n.3317/18, depositata il 1°/08/2018.

Nonché sul ricorso successivo avverso il diniego di definizione agevolata della controversia dell’Agenzia delle Entrate (ufficio di Catania) del 27/02/2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente– Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto di accogliere il ricorso incidentale contro il diniego di definizione agevolata e di dichiarare estinto il giudizio relativo al ricorso principale a seguito di intervenuta definizione agevolata della controversia. [OSCURATO:PERSONA]

1. DustyS.r.l. propose opposizione innanzi alla C.T.P. di Catania, contro il concessionario della riscossione, avverso la cartella di pagamento, notificata alla debitrice il 16/05/2016, emessa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dopo l’iscrizione a ruolo del credito tributario, da parte dell’Amministrazione finanziaria, conseguente alla liquidazione (automatica), ai sensi dell’art. 36-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’I.r.a.p. dichiarata e non versata, per l’annualità 2012, e, oltre a dedurre vizi propri della cartella, chiese anche l’annullamento di ogni pretesa impositiva del Fisco; in particolare, nell’istanza di sospensione della cartella, la società sostenne l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo dell’imposta regionale, trattandosi di adempimento fiscale sospeso in applicazione dell’art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, nei confronti delle vittime di estorsione e di usura, sono previste alcune agevolazioni, compresa la proroga di tre anni degli adempimenti fiscali ricadenti entro l’anno dalla data dell’evento lesivo.

2. Dopo l’intervento volontario in giudizio, ex art. 14, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dell’Agenzia delle entrate, la Commissione provinciale rigettò la domanda, con sentenza (n. 3790/09/2017) che è stata riformata dalla C.T.R. della Sicilia (sezione staccata di Catania), la quale, per quanto ancora interessa, ha accolto la censura della contribuente (appellante) d’illegittimità della cartella perché emessa nel periodo di sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali, riconosciuto ai soggetti indicati dalla legge n. 44 del 1999, quale lasso di tempo in cui il concessionario della riscossione non può procedere all’esecuzione né può emettere e notificare una cartella di pagamento.

3. L’Agenzia ricorre per la cassazione con un motivo; la società contribuente non si è costituita; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato controricorso nel quale aderisce al ricorso dell’A.F.

4. In pendenza del giudizio di cassazione, l’Agenzia delle entrate (ufficio di Catania) ha rigettato l’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla contribuente, ai sensi degli artt. 6 e 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, rilevando che la controversia non è suscettibile di definizione agevolata perché ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento (di euro 1.382.489,79, notificata il 16/05/2016) per il recupero di imposte dichiarate e non versate, emerse dal controllo formale eseguito, ex art. 36 - bis , del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla dichiarazione I.r.a.p., per l’anno d’imposta 2012.

5. La società ha qui impugnato il diniego, deducendo l’illegittimità e il difetto di motivazione di tale atto, ed ha anche depositato una memoria; l’Agenzia resiste con controricorso.

6. Questa Corte, in diversa composizione, con ordinanza emessa nell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione concernente la definizione agevolata della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato. 7.Preliminarmente, e in maniera assorbente rispetto al vaglio del ricorso principale, occorre esaminare il ricorso successivo della contribuente avverso il diniego di condono.

Per la Corte (Cass.14/09/2021, n. 24652) «il ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata è sicuramente ammissibile, a norma del comma 12 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, secondo cui “il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia”, atteso che la dizione legislativa è chiara nell’attribuire alla Corte di cassazione, per le liti pendenti in fase di legittimità, la competenza in unico grado con pienezza di giudizio, e, quindi, anche per motivi di merito, sul provvedimento adottato dall’Amministrazione sulla domanda di definizione.

L’ammissibilità del ricorso diretto alla Corte di cassazione avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente è stata, infatti, affermata da questa Corte già con la sentenza n. 15847 del 12 luglio 2006 (con riguardo alla legge n. 289 del 2002, art. 16), sia dalla successiva pronuncia n. 25095 del 26 novembre 2014, con riferimento al d.l. n. 98 del 2011, art. 39, che prevede che l’impugnazione va proposta “dinanzi all’organo giurisdizionale presso il qualepende la lite” (in senso conforme, Cass., sez. 5, 30/11/2018, n. 31049; Cass., sez. 5, 3/05/2019, n. 11623). […] Peraltro, la decisione sul diniego di condono si pone in “stretto rapporto di pregiudizialità” rispetto a quella concernente l’atto impositivo.

Infatti, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1518 del 27 gennaio 2016, “Il condono fiscale ....costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata” e, pertanto, la definizione agevolata, incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco, assume carattere logicamente prevalente su quest’ultimo». 8.Il ricorso è fondato.

8.1. La società sostiene che l’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale sono liquidate le imposte calcolate su dati forniti dal contribuente, dà luogo ad una controversia definibile in forma agevolata, in quanto la cartella, quale unico atto portato a conoscenza del contribuente, con cui si rende nota la pretesa fiscale, non preceduto da un avviso di accertamento, è impugnabile non soltanto per vizi propri, ma anche per questioni che attengono al merito della pretesa fiscale ed ha quindi natura di atto impositivo.

8.2. Una simile prospettazione è in linea con l’indirizzo di Cass., Sez.

U., 25/06/2021, n. 18298, secondo cui «In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 d el d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva».

8.3. Il principio di diritto sopra enunciato si attaglia alla presente controversia che (come suaccennato) riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa in seguito a controllo automatizzato della dichiarazione, con la quale, pertanto, in mancanza di un previo avviso di accertamento, la contribuente è stata per la prima volta messa a conoscenza della pretesa del fisco. 9.

In conclusione, accolto il ricorso successivo proposto dalla contribuente, va annullato il diniego di definizione agevolata.

10. Con la conseguenza, rispetto al giudizio principale, che deve ritenersi perfezionata la definizione agevolata exart. 6, d.l. n. 11 9 del 2018, e che, quindi, il processo va dichiarato estinto.

11. Le spese relative al ricorso successivo vanno compensate, tra le parti, atteso l’intervento regolatore delle Sezioni Unite a composizione dei diversi contrastanti orientamenti precedentemente emersi, mentre quelle del giudizio principale restano, come per legge, a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e compensa, tra le parti, le spese di tale giudizio; dichiara estinto il giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso principale iscritto al n. 31592/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – [OSCURATO:PERSONA], Agente della riscossione per la provincia di Catania, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Catania, viale della Libertà, n. 185, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata CATANIA, n.3317/18, depositata il 1°/08/2018. Nonché sul ricorso successivo avverso il diniego di definizione agevolata della controversia dell’Agenzia delle Entrate (ufficio di Catania) del 27/02/2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente– Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto di accogliere il ricorso incidentale contro il diniego di definizione agevolata e di dichiarare estinto il giudizio relativo al ricorso principale a seguito di intervenuta definizione agevolata della controversia. [OSCURATO:PERSONA] 1. DustyS.r.l. propose opposizione innanzi alla C.T.P. di Catania, contro il concessionario della riscossione, avverso la cartella di pagamento, notificata alla debitrice il 16/05/2016, emessa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dopo l’iscrizione a ruolo del credito tributario, da parte dell’Amministrazione finanziaria, conseguente alla liquidazione (automatica), ai sensi dell’art. 36-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’I.r.a.p. dichiarata e non versata, per l’annualità 2012, e, oltre a dedurre vizi propri della cartella, chiese anche l’annullamento di ogni pretesa impositiva del Fisco; in particolare, nell’istanza di sospensione della cartella, la società sostenne l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo dell’imposta regionale, trattandosi di adempimento fiscale sospeso in applicazione dell’art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, nei confronti delle vittime di estorsione e di usura, sono previste alcune agevolazioni, compresa la proroga di tre anni degli adempimenti fiscali ricadenti entro l’anno dalla data dell’evento lesivo. 2. Dopo l’intervento volontario in giudizio, ex art. 14, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dell’Agenzia delle entrate, la Commissione provinciale rigettò la domanda, con sentenza (n. 3790/09/2017) che è stata riformata dalla C.T.R. della Sicilia (sezione staccata di Catania), la quale, per quanto ancora interessa, ha accolto la censura della contribuente (appellante) d’illegittimità della cartella perché emessa nel periodo di sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali, riconosciuto ai soggetti indicati dalla legge n. 44 del 1999, quale lasso di tempo in cui il concessionario della riscossione non può procedere all’esecuzione né può emettere e notificare una cartella di pagamento. 3. L’Agenzia ricorre per la cassazione con un motivo; la società contribuente non si è costituita; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato controricorso nel quale aderisce al ricorso dell’A.F. 4. In pendenza del giudizio di cassazione, l’Agenzia delle entrate (ufficio di Catania) ha rigettato l’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla contribuente, ai sensi degli artt. 6 e 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, rilevando che la controversia non è suscettibile di definizione agevolata perché ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento (di euro 1.382.489,79, notificata il 16/05/2016) per il recupero di imposte dichiarate e non versate, emerse dal controllo formale eseguito, ex art. 36 - bis , del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla dichiarazione I.r.a.p., per l’anno d’imposta 2012. 5. La società ha qui impugnato il diniego, deducendo l’illegittimità e il difetto di motivazione di tale atto, ed ha anche depositato una memoria; l’Agenzia resiste con controricorso. 6. Questa Corte, in diversa composizione, con ordinanza emessa nell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione concernente la definizione agevolata della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato. 7.Preliminarmente, e in maniera assorbente rispetto al vaglio del ricorso principale, occorre esaminare il ricorso successivo della contribuente avverso il diniego di condono. Per la Corte (Cass.14/09/2021, n. 24652) «il ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata è sicuramente ammissibile, a norma del comma 12 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, secondo cui “il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia”, atteso che la dizione legislativa è chiara nell’attribuire alla Corte di cassazione, per le liti pendenti in fase di legittimità, la competenza in unico grado con pienezza di giudizio, e, quindi, anche per motivi di merito, sul provvedimento adottato dall’Amministrazione sulla domanda di definizione. L’ammissibilità del ricorso diretto alla Corte di cassazione avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente è stata, infatti, affermata da questa Corte già con la sentenza n. 15847 del 12 luglio 2006 (con riguardo alla legge n. 289 del 2002, art. 16), sia dalla successiva pronuncia n. 25095 del 26 novembre 2014, con riferimento al d.l. n. 98 del 2011, art. 39, che prevede che l’impugnazione va proposta “dinanzi all’organo giurisdizionale presso il qualepende la lite” (in senso conforme, Cass., sez. 5, 30/11/2018, n. 31049; Cass., sez. 5, 3/05/2019, n. 11623). […] Peraltro, la decisione sul diniego di condono si pone in “stretto rapporto di pregiudizialità” rispetto a quella concernente l’atto impositivo. Infatti, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1518 del 27 gennaio 2016, “Il condono fiscale ....costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata” e, pertanto, la definizione agevolata, incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco, assume carattere logicamente prevalente su quest’ultimo». 8.Il ricorso è fondato. 8.1. La società sostiene che l’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale sono liquidate le imposte calcolate su dati forniti dal contribuente, dà luogo ad una controversia definibile in forma agevolata, in quanto la cartella, quale unico atto portato a conoscenza del contribuente, con cui si rende nota la pretesa fiscale, non preceduto da un avviso di accertamento, è impugnabile non soltanto per vizi propri, ma anche per questioni che attengono al merito della pretesa fiscale ed ha quindi natura di atto impositivo. 8.2. Una simile prospettazione è in linea con l’indirizzo di Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298, secondo cui «In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 d el d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva». 8.3. Il principio di diritto sopra enunciato si attaglia alla presente controversia che (come suaccennato) riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa in seguito a controllo automatizzato della dichiarazione, con la quale, pertanto, in mancanza di un previo avviso di accertamento, la contribuente è stata per la prima volta messa a conoscenza della pretesa del fisco. 9. In conclusione, accolto il ricorso successivo proposto dalla contribuente, va annullato il diniego di definizione agevolata. 10. Con la conseguenza, rispetto al giudizio principale, che deve ritenersi perfezionata la definizione agevolata exart. 6, d.l. n. 11 9 del 2018, e che, quindi, il processo va dichiarato estinto. 11. Le spese relative al ricorso successivo vanno compensate, tra le parti, atteso l’intervento regolatore delle Sezioni Unite a composizione dei diversi contrastanti orientamenti precedentemente emersi, mentre quelle del giudizio principale restano, come per legge, a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e compensa, tra le parti, le spese di tale giudizio; dichiara estinto il giudizio
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