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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30343/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 479/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando violazione di legge vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità, mancando a dlire del difensore ricorrente elementi certi in relazione alla destinazione alio spaccio della droga caduta in sequestro.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, peraltro, sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valo- rizzate dai giudici di merito.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. i giudici del gravame del merito, hanno dato conto, infatti, degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destina- zione allo spaccio, sottolineando come deponessero in tal senso, oltre il dato pon- derale dello stupefacente sequestrato tipari a 7,214 di resina cannabis-hashish con indice THC compreso tra 33,62% e 35% da cui era possibile ricavare 97 dosi sin- gole medie, le modalità di conservazione (in un cassetto insieme a varie bustine di cellophane ritagliate) e la presenza di un bilancino di precisione e di un taglierino di marca Maurer, solitamente utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor- rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva- mente personale.

Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget- tive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).

E questa Corte di legittimità ha co- stantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli N. 479/2023 R.G. ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista mag- giore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una fina- lità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).

Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac- cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele- menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva- lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco- nomica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale; conf.

Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 479/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando violazione di legge vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità, mancando a dlire del difensore ricorrente elementi certi in relazione alla destinazione alio spaccio della droga caduta in sequestro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, peraltro, sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valo- rizzate dai giudici di merito. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. i giudici del gravame del merito, hanno dato conto, infatti, degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destina- zione allo spaccio, sottolineando come deponessero in tal senso, oltre il dato pon- derale dello stupefacente sequestrato tipari a 7,214 di resina cannabis-hashish con indice THC compreso tra 33,62% e 35% da cui era possibile ricavare 97 dosi sin- gole medie, le modalità di conservazione (in un cassetto insieme a varie bustine di cellophane ritagliate) e la presenza di un bilancino di precisione e di un taglierino di marca Maurer, solitamente utilizzati per il confezionamento delle dosi. Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor- rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva- mente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget- tive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha co- stantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli N. 479/2023 R.G. ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista mag- giore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una fina- lità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac- cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele- menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva- lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco- nomica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.
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