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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21956/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RVEGLIANZA di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di L’Aquila con provvedimento del 5 dicembre 2025 hadichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordine diservizio che disciplina lo scambio di generi alimentari e oggetti di modico valore all’internodello stesso gruppo di socialità, rilevando come dalla regolamentazione, anche oraria, dellemodalità di tale scambio non sia derivata lesione alcuna ai diritti soggettivi del detenuto ecome, pertanto, trattandosi di mere modalità attuative dell’esercizio di un diritto non si vertain tema di reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis Ord. pen.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato tramite il difensore difiducia articolando due motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 35 bis Ord. pen., 678, 666 cod. proc.pen. artt. 27, 3 e 111 Cost.Posto, infatti, che il detenuto lamentava la lesione di un diritto soggettivo, il Magistratoavrebbe dovuto procedere utilizzando lo schema procedimentale dell’art. 35 bis Ord. pen edunque avrebbe dovuto fissare l’udienza nel contradittorio delle parti.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 35 bis Ord. pen., 678, 666comma e cod. proc. pen. artt. 24 e 25, 3 e 111 Cost., art. 6 CEDU.La materia degli scambi tra appartenenti allo stesso gruppo di socialità attiene ad undiritto soggettivo e dunque avrebbe dovuto essere esaminata nel contraddittorio fra le parti.In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare la congruità della misura applicataallo scopo perseguito tenendo presente anche il fine rieducativo della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il motivo di ricorso è fondato su una tesi giuridica in patente contrasto con il datonormativo e con la giurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, infatti, operando una doverosa valutazione circa la naturadella posizione giuridica che il ricorrente ha assunto essere stata lesa, ha valutato nontrattarsi di diritto soggettivo e ha ritenuto il reclamo ex art. 35 bis Ord. pen comeinammissibile, decidendo dunque de plano.Secondo un insegnamento che si intende richiamare e ribadire, infatti, in tema diordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato disorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridicoazionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta,una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva ela condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamodeve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi dimateria che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativoprovvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021,Gallico, Rv. 281998 – 01 : fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificatocome reclamo generico quel lo proposto dal detenuto avverso la decisionedell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi daquelli di cui alla circolare del DAP del 2 ottobre 2017 non incidendo sul diritto all'informazionegarantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata).Le critiche mosse all’impugnato provvedimento sono del tutto generiche e leargomentazioni offerte non contrastano adeguatamente l’affermazione circa il fatto che laregolamentazione oraria degli scambi di oggetti o generi alimentari fra i compagni delmedesimo gruppo di socialità attiene ad una modalità organizzativa propria della potestàamministrativa che, da un lato, ha una ragione pratica che viene dichiarata e, dall’altra, nonincide in alcun modo sul diritto del singolo detenuto di scambiare tali beni.Per tali ragioni trattandosi di reclamo generico, ex art. 35 Ord. pen, il provvedimentoche lo decide non può essere impugnato e dunque il presente ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di L’Aquila con provvedimento del 5 dicembre 2025 hadichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordine diservizio che disciplina lo scambio di generi alimentari e oggetti di modico valore all’internodello stesso gruppo di socialità, rilevando come dalla regolamentazione, anche oraria, dellemodalità di tale scambio non sia derivata lesione alcuna ai diritti soggettivi del detenuto ecome, pertanto, trattandosi di mere modalità attuative dell’esercizio di un diritto non si vertain tema di reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis Ord. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato tramite il difensore difiducia articolando due motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 35 bis Ord. pen., 678, 666 cod. proc.pen. artt. 27, 3 e 111 Cost.Posto, infatti, che il detenuto lamentava la lesione di un diritto soggettivo, il Magistratoavrebbe dovuto procedere utilizzando lo schema procedimentale dell’art. 35 bis Ord. pen edunque avrebbe dovuto fissare l’udienza nel contradittorio delle parti.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 35 bis Ord. pen., 678, 666comma e cod. proc. pen. artt. 24 e 25, 3 e 111 Cost., art. 6 CEDU.La materia degli scambi tra appartenenti allo stesso gruppo di socialità attiene ad undiritto soggettivo e dunque avrebbe dovuto essere esaminata nel contraddittorio fra le parti.In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare la congruità della misura applicataallo scopo perseguito tenendo presente anche il fine rieducativo della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il motivo di ricorso è fondato su una tesi giuridica in patente contrasto con il datonormativo e con la giurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, infatti, operando una doverosa valutazione circa la naturadella posizione giuridica che il ricorrente ha assunto essere stata lesa, ha valutato nontrattarsi di diritto soggettivo e ha ritenuto il reclamo ex art. 35 bis Ord. pen comeinammissibile, decidendo dunque de plano.Secondo un insegnamento che si intende richiamare e ribadire, infatti, in tema diordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato disorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridicoazionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta,una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva ela condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamodeve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi dimateria che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativoprovvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021,Gallico, Rv. 281998 – 01 : fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificatocome reclamo generico quel lo proposto dal detenuto avverso la decisionedell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi daquelli di cui alla circolare del DAP del 2 ottobre 2017 non incidendo sul diritto all'informazionegarantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata).Le critiche mosse all’impugnato provvedimento sono del tutto generiche e leargomentazioni offerte non contrastano adeguatamente l’affermazione circa il fatto che laregolamentazione oraria degli scambi di oggetti o generi alimentari fra i compagni delmedesimo gruppo di socialità attiene ad una modalità organizzativa propria della potestàamministrativa che, da un lato, ha una ragione pratica che viene dichiarata e, dall’altra, nonincide in alcun modo sul diritto del singolo detenuto di scambiare tali beni.Per tali ragioni trattandosi di reclamo generico, ex art. 35 Ord. pen, il provvedimentoche lo decide non può essere impugnato e dunque il presente ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]