CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 42848/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 6 febbraio 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli nord in data 20-12-2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di concorso in rapina aggravata e lesioni personali. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Grasso, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riguardo alla omessa assoluzione dell'imputato per entrambi i capi di imputazione contestati; in particolare si deduceva che errato doveva ritenersi il ragionamento del giudice di appello quanto alla identificazione dei supposti rapinatori che avrebbero viaggiato a bordo degli scooter, trattandosi di soggetti, per conformazione ed abbigliamento, diversi da quelli descritti dalle persone offese; ed anche l'attribuzione al ricorrente del ruolo di conducente la [OSCURATO:PERSONA] che si assumeva coinvolta nei fatti, doveva ritenersi altresì incerta; - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. in ragione del ruolo di mero autista svolto nella consumazione dei fatti, alla negazione delle attenuanti generiche, ed alla determinazione della pena e degli aumenti per continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità del Gargano, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente è costituito dalla individuazione dello stesso quale conducente uno dei mezzi utilizzati per la rapina cui si è giunti in assenza di illogicità manifesta nonché soggetto titolare di utenza cellulare che aveva agganciato le celle poste a poca distanza dal luogo di consumazione dei fatti. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e reiterativo; invero, quanto all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., va ricordato come sia stato ripetutamente affermato che non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di "palo" e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga (Sez. 2, n. 21453 del 05/03/2019, Rv. 275817 - 01); e si è anche precisato come in tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante della minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., non è applicabile a colui che attende il complice alla guida di un'autovettura per portarlo in salvo, poiché egli facilita il compimento dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera svolta dal correo, garantendone una rapida fuga dal luogo del commesso reato ed una quasi certa impunità (Sez. 1, n. 9458 del 20/06/1994, Rv. 199847 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi comporta proprio dichiarare l'inammissibilità della doglianza stante che, il ruolo attribuito al ricorrente nella consumazione della rapina, è stato quello di conducente di uno dei mezzi utilizzati nella perpetrazione dei fatti. Quanto agli ulteriori profili, la negazione delle attenuanti generiche è stata ricollegata compiutamente dai giudici di merito a plurimi aspetti della gravità dei fatti valutati in assenza di qualsiasi illogicità mentre, la pena, anche nella misura dell'aumento per continuazione, appare determinata in prossimità ai minimi edittali. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A [OSCURATO:PERSONA]