CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 21358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; h letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché attraverso una generica deduzione riproduce di profili di censura ( legati al dolo) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce del tenore inequivoco della condotta, non contestata sul piano della logica ricostruzione operata dai giudici del merito, e della marcata inconsistenza degli argomenti difensivi prospettati, sforniti di qualsivoglia appiglio fattuale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ) Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] uqysg, 03g1, O 1 GIU 'I