CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22890/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Teramo n. 598/2024 depositato il07/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione allo stato passivo del2010, nella parte in cui ha rigettato la propria domanda tardiva diNumero registro generale 10806/2025Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 22890/2026Data pubblicazione 08/07/2026ammissione in prededuzione del proprio credito risarcitorio di € 65.700,00,sorto dopo la dichiarazione di fallimento e derivante da mancatariconsegna di un immobile di sua proprietà (capannone), occupato sinetitulo dal Fallimento, domanda rigettata sia per tardività, sia nel merito.Ha dedotto l’opponente che l’immobile è stato detenuto dal Fallimento dal27 maggio 2013 (data di acquisto dell’immobile) sino alla data del 14settembre 2022 per 111 mesi complessivi. Nel suddetto immobile eranostati originariamente ricoverati i beni inventariati dal fallimento e affidati aun custode ([OSCURATO:PERSONA]), che successivamente aveva rinunciatoall’incarico; l’immobile era stato acquistato dall’opponente e ne era statachiesta reiteratamente la consegna. Il credito risarcitorio è statodeterminato nel quantum sulla base di un canone di locazione di mercato.2. Il Tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione, riconoscendo uncredito indennitario di € 3.600,00 in prededuzione, per la sola parte dicredito maturata dal 14 settembre 2021 sino al 14 settembre 2022indicato nella domanda, in quanto domanda tempestiva per questo arcotemporale. Per il credito maturato precedentemente al 14 settembre2021, la domanda è stata dichiarata intempestiva. Ha osservato ilTribunale – richiamandosi a Cass., n. 2308/2021 - che per i crediti sorti incorso di procedura il termine per proporre domanda di ammissione vi è untermine, da individuarsi in un anno come per le altre domande tardive,decorrente dal momento in cui si determinano le condizioni dipartecipazione al concorso, momento da individuare nell’inizio delladetenzione da parte dell’occupante Fallimento (27 maggio 2013).3. Propone ricorso per cassazione l’opponente, affidato a un unicomotivo, cui resiste con controricorso la curatela del fallimento. Entrambele parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 101n. 10806/2025 R.G.Numero registro generale 10806/2025Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 22890/2026Data pubblicazione 08/07/2026l.fall., 3 e 24 Cost., nonché degli artt. 2697, 2043, 2934 cod. civ. peravere il tribunale erroneamente ritenuto non tempestiva la domanda diinsinuazione al passivo fallimentare per il risarcimento del danno daoccupazione sine titulo maturata sino al 14/07/2021 e ammissibile ladomanda per la risarcibilità del danno da occupazione sine titulo per i solinei dodici mesi precedenti il deposito della mentovata domanda». Siosserva come il Tribunale avrebbe omesso di considerare il fatto chel’occupazione dell’immobile fosse in essere al momento della proposizionedella domanda di ammissione allo stato passivo. Non essendovi, pertanto,cessazione dell’occupazione, non avrebbe preso a decorrere il termine perinsinuarsi allo stato passivo per il credito da occupazione sine titulo.2. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso (articolata inmemoria del controricorrente), secondo cui il decreto impugnatoconterrebbe due ragioni della decisione di cui una sola impugnata,essendo il decreto (nella parte impugnata) fondato unicamente sulladecadenza ultrannuale del credito oggetto di insinuazione.3. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, vi èun limite temporale per la presentazione delle domande di ammissione dicredito secondo l’art. 101, quarto comma, l.fall., oltre il termine di cui alprimo comma (dodici mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo),ove si tratti di crediti che maturino in costanza della proceduraconcorsuale (come nella specie) e che usufruiscono della prededuzione;tale limite va correlato al momento in cui si verificano le condizioni dipartecipazione allo stato passivo fallimentare (Cass., n. 17594/2019;Cass., n. 28799/2019; Cass., n. 3872/2020; Cass., n. 12735/2021). Nonva inteso, però, negli stessi termini in cui opera per la proposizione delledomande tardive di cui al primo comma del medesimo articolo (dodicimesi), ma va bilanciato e parametrato all’onere di preventiva attivazionein funzione del caso concreto, senza che il giudizio sulla tempestività dellan. 10806/2025 R.G.Numero registro generale 10806/2025Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 22890/2026Data pubblicazione 08/07/2026condotta del creditore sia sindacabile in sede di legittimità, ovecongruamente motivato (Cass., n. 11000/2022; Cass., n. 18760/2024).4. Nel caso dell’occupazione sine titulo di beni immobili, la decorrenzadel termine presuppone che il creditore formuli la domanda di ammissioneal momento della cessazione dell’occupazione dell’immobile, essendoquesto il dies a quo dal quale calcolare l’onere di attivazione del creditore.Il creditore non è, difatti, tenuto a frazionare la domanda per ogni giornodi occupazione (o per ogni ragionevole periodo di tempo), proponendo unaseparata domanda di ammissione allo stato passivo (Cass., n.19610/2024; Cass., n. 34730/2021; Cass., 20310/2018).5. Ciò per la concorrente ragione per cui il credito da ammettere alpassivo con le successive domande tardive sarebbe fondato sullamedesima causa petendi della prima domanda tardiva che, pertanto, nonpuò essere frazionata con domande successive, ove il creditore sia giàammesso allo stato passivo per il medesimo titolo (Cass., n. 4506/2018;Cass., n. 14936/2016). Né la domanda potrebbe essere integrata in sededi opposizione, non essendo compatibile con lo speciale procedimento diformazione dello stato passivo la variazione emendativa del petitum(Cass., n. 37802/2022; Cass., n. 4418/2025). All’atto della proposizionedell’unica domanda (quale che sia), il creditore consuma il proprio poteredi determinazione della causa petendi e del petitum.6. Nulla esclude, tuttavia, che – in costanza di occupazione sine titulo eprima della cessazione dell’occupazione e, quindi, prima del decorso deldies a quo dal quale prende a decorrere l’onere di attivarsi – il creditoreformuli anticipatamente la domanda per i crediti maturati; circostanza chepuò avvenire sia in sede di domande tempestive, sia tardive, sia oltre iltermine di dodici mesi di cui all’art. 101 l.fall., come nel caso di specie, incui l’occupazione dell’immobile ha preso a decorrere in epoca successivaalla apertura del fallimento. Non può, difatti, escludersi il diritto delcreditore a far valere il proprio credito prima della cessazionen. 10806/2025 R.G.Numero registro generale 10806/2025Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 22890/2026Data pubblicazione 08/07/2026dell’occupazione, trattandosi di fatto illecito permanente, che sorge conl’inizio dell’occupazione e si protrae sino all’avvenuto rilascio (Cass., n.1535/2026). Il diritto sorge, difatti, dalla consumazione del fatto illecitodell’occupazione (Cass., n. 39376/2021) e, quale illecito permanente,matura giorno per giorno, non diversamente dalla maturazione dellaprescrizione del diritto (Cass., n. 17170/2013; Conf. Cass., n.10056/2019). In tale momento si consuma, in ogni caso, il potere dideterminazione di petitum e causa petendi.7. Deve enunciarsi il seguente principio di diritto:«Ove il creditore faccia valere un credito da occupazione senza titolo dellacuratela del fallimento, protrattosi in epoca successiva alla dichiarazione difallimento e la stessa non risulti ancora ancora cessata al momento dellaproposizione della domanda, non può ritenersi decorso il termine di cuiall’art. 111, quarto comma, l.fall., alla cui data si consolidano causapetendi e petitum della domanda».8. Il decreto impugnato non è in linea col principio e va cassato conrinvio per nuovo esame. Al giudice del rinvio è rimessa la decisione inordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio alTribunale di Teramo, in diversa composizione, anche per la regolazione ela liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 10806/2025 R.G.