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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 ottobre 1980

Cassazione n. 03684/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 13 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Padova il 9 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatti commessi a partire dal mese di maggio 2019.

Osservato che i due motivi di ricorso, con cui la difesa censura la conferma della responsabilità penale dell'imputata, sono manifestamente infondati, in quanto riproduttivi di questioni cui la sentenza impugnata ha già fornito adeguate risposte: ed invero i giudici di appello, in coerenza con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435), hanno sottolineato che le omesse dichiarazioni ascritte all'imputata, in quanto incidenti sul profilo patrimoniale e reddituale del nucleo familiare (la [OSCURATO:PERSONA] diveniva proprietaria di automezzi non dichiarati che poi rivendeva ricavandone un'entrata), hanno influito sulla quantificazione del beneficio percepito, essendosi a ciò aggiunto, quando all'attività di impresa non dichiarata, che la stessa era effettiva, avendo consentito la percezione di ricavi.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 13 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Padova il 9 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatti commessi a partire dal mese di maggio 2019. Osservato che i due motivi di ricorso, con cui la difesa censura la conferma della responsabilità penale dell'imputata, sono manifestamente infondati, in quanto riproduttivi di questioni cui la sentenza impugnata ha già fornito adeguate risposte: ed invero i giudici di appello, in coerenza con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435), hanno sottolineato che le omesse dichiarazioni ascritte all'imputata, in quanto incidenti sul profilo patrimoniale e reddituale del nucleo familiare (la [OSCURATO:PERSONA] diveniva proprietaria di automezzi non dichiarati che poi rivendeva ricavandone un'entrata), hanno influito sulla quantificazione del beneficio percepito, essendosi a ciò aggiunto, quando all'attività di impresa non dichiarata, che la stessa era effettiva, avendo consentito la percezione di ricavi. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 202
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