CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03393/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del concorso nell'illecito trasporto di kg. 60 di t.l.e. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/03/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (eliminando la pena pecuniaria, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto di dover richiamare, quanto al primo ordine di censure, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima abbia fatto buon governo dei principi che presidiano la prova indiziaria, evidenziando che il concorso del [OSCURATO:PERSONA] non è stato motivato dal solo fatto che egli, in auto con il PAGANO, aveva atteso l'arrivo della vettura condotta da VITIELLO Angelo, per poi proseguire la marcia facendo da "staffetta" a quest'ultimo. Nella sentenza impugnata, infatti, sono stati valorizzati ulteriori elementi di sicuro rilievo quali l'accertamento di contatti telefonici e di messaggistica, tra il VITIELLO e gli altri due, poco prima dell'intervento della Guardia di Finanza, nonché - con specifico riferimento al [OSCURATO:PERSONA] - la presenza di immagini, sul suo cellulare, ritraenti pacchetti di sigarette analoghi a quelli sequestrati; rilevato altresì che la negazione delle attenuanti generiche è stata motivata con argomenti in questa sede incensurabili, quali la notevole gravità dei fatti e la personalità spregiudicata degli imputati, desunta dalle modalità della condotta, e della impossibilità di desumere elementi positivamente valutabili dal comportamento processuale (risultando in particolare la scelta del giudizio abbreviato espressione di una scelta processuale incidente sulla pena finale): argomenti in questa sede contrastati con la mera reiterazione dei corrispondenti motivi di appello; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleknmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle qmmende