CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 15544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 4 ottobre 2021 la Corte di appello di Messina riformava parzialmente la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Messina del 22 febbraio 2021 e riduceva ad anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.200 di multa la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di porto di arma comune da sparo clandestina, fatto commesso il 14 febbraio 2020. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole del vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Secondo la difesa, nonostante l'incensuratezza dell'imputato e la minima capacità offensiva dell'arma, la Corte di appello ha ritenuto di non ridurre la pena base nella misura massima di un terzo senza fornire una giustificazione congrua. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivo. 1.La sentenza impugnata ha ritenuto di modificare in termini sensibilmente più favorevoli il trattamento sanzionatorio, riducendo la pena base, pur senza applicare le circostanze attenuanti generiche nella massima possibile estensione. Sul punto ha condiviso il giudizio negativo espresso dal Tribunale in ordine al disvalore della condotta per l'avvenuta alterazione dell'arma, in origine a salve, in modo da renderla idonea, anche se in modo minimo, all'offesa e ha osservato che la stessa era comunque utilizzabile a scopo intimidatorio nel contesto della commissione di comportamenti criminosi. 1.1 La motivazione così riassunta è effettiva, congrua e perfettamente logica, oltre che rispettosa delle norme di riferimento e delle emergenze probatorie, mentre il ricorso esaurisce la sua capacità di critica in un mero dissenso verso la decisione, che non si traduce nella deduzione di vizi effettivi in grado di condurre al suo annullamento. Al riguardo la censura sulla limitatissima potenzialità offensiva del dispositivo non tiene conto che una più favorevole applicazione delle attenuanti generiche è stata motivata per una ragione differente, ossia per la pregressa modifica dell'arma, elemento ritenuto di rilievo preponderante rispetto all'incensuratezza dell'imputato ed alla modesta carica lesiva della pistola. 1.2 Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere etensore Monica B DEPOSI-[OSCURATO:PERSONA] t_L