CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 25077/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/12/19793) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che i ricorrenti impugnano l’ordinanza del 17 marzo 2026 con cui ilgiudice per le indagini preliminare del Tribunale di Napoli ha respinto l’istanza,presentata ex art. 335-quater cod. proc. pen., dagli indagati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di retrodatazione dell’iscrizione nei loroconfronti nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica diNapoli nel procedimento n. 23999/2020;Rilevato che si procede de plano;Rilevato che i ricorsi sono stati presentati contro provvedimento nonimpugnabile autonomamente (Sez. 3, n. 11749 del 28/01/2026, Ciccarelli, Rv.289570 – 01; conforme Sez. 3, n. 12806 del 13/03/2026, Parasole, n.m.);Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]