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CassazionedecretoSezione LDecisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 31408/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10861/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 118 ([OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 121/2025 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA il 21/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10861/2025 Numero sezionale 1010/2025 Numero di raccolta generale 31408/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10861/2025 Numero sezionale 1010/2025 Numero di raccolta generale 31408/2025 Data pubblicazione 02/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10861/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 118 ([OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 121/2025 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA il 21/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10861/2025 Numero sezionale 1010/2025 Numero di raccolta generale 31408/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10861/2025 Numero sezionale 1010/2025 Numero di raccolta generale 31408/2025 Data pubblicazione 02/12/2025
Decreto Cassazione n. 31408/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris