CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 37944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, pronunciata in data 27 maggio 2022, del magistrato di sorveglianza di Pescara che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre dal 17 aprile al 16 ottobre 2020; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione, in quanto l'illecito disciplinare sanzionato aveva riguardato video colloquio con la madre ammalata, soggetto comunque autorizzato al colloquio, mentre il detenuto aveva dato prova di adesione al trattamento; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2