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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 35092/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15536/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 271/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19.3.2021, NRG 95/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. il Tribunale di Cagliari ha rigettato, per decadenza ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 639/1970 e comunque anche per intervenuta prescrizione, la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, co. 8, L. 257/1992, in ragione dell’attività di lavoro svolta dapprima come colatore e poi come impiegato operativo dal 1973 al 1999;

2. la sentenza è stata impugnata dal Poddighe e la Corte d’Appello di Cagliari ha accolto il gravame, sul presupposto che non potesse operare l’eccepita decadenza e che neppure fosse fondata l’eccepita prescrizione decennale, sicché, ricorrendo i presupposti sostanziali per il riconoscimento del diritto, la domanda veniva accolta.

3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre il Poddighe è rimasto intimato;

4. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. preliminarmente va detto che il ricorso è temporalmente ammissibile, in quanto la sentenza è stata pubblicata il 19.3.2021 ed è stata notificata il 30.3.2021, sicché la notifica del ricorso per cassazione effettuata il 26.5.2021 presso la Pec del difensore del Poddighe consente di ritenere tempestiva e regolarmente introdotta l’impugnazione;

2. il primo motivo di ricorso è incentrato sull’affermata violazione dell’art.112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e con esso si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe pronunciato sull’eccezione di decadenza nonostante non vi fosse stato appello sul punto da parte del Poddighe;

3. il motivo va disatteso, in quanto la sentenza impugnatadà espressamente atto che l’appellante, ovverosia il Poddighe, aveva affermato «con corpose motivazioni» che la eccepita decadenza non fosse maturata e sospettando la norma di illegittimità costituzionale, se destinata a comportare la perdita non solo del diritto ai ratei maggiorati, ma del vero e proprio diritto alla rivalutazione contributiva;

4. è vero che l’appello, nella parte trascritta nel ricorso per cassazione, non contiene questioni sulla predettadecadenza, ma a fronte di quel riferimento alla posizione dell’appellante contenuto nella sentenza impugnata, il motivo avrebbe dovuto prendere posizione critica e spiegare se, come e perché quanto affermato non corrispondesse al vero;

5. il secondo motivo afferma invece la violazione dell’art. 2935 c.c. e sottolinea come la Corte d’Appello, menzionando la domanda all’INAIL del 1996 ed il ricorso giudiziale del 2007, avesse erroneamente ritenuta tempestivamente esercitata una pretesa in realtà tardiva, anche perché era priva di rilievo la comunicazione dell’esito sfavorevole del procedimento INAIL verificatasi nel 2005;

6. il motivo è fondato;

7. non vi è dubbio che tra la domanda all’INAIL del 1996 e il ricorso giudiziale del 2007 necessariamente sia intercorso più del decennio prescrizionale;

8. tutto, dunque, ruota attorno agli effetti del procedimento presso l’INAIL ed ai tempi in cui si è avuta risposta allo stesso;

9. in proposito questa S.C. ha già affermato che la domanda all’INAIL non ha effetto interruttivo della prescrizione, perché «trattasi di atto non destinato all'ente previdenziale debitore della prestazione» (C. 2856/2017), sicché non vi è ragione per ritenere che i tempi del procedimento INAIL possano poi avere alcuna influenza sul decorso della prescrizionestessa, né tanto meno ha rilievo la comunicazione di rigetto da parte del medesimo ente, non potendosi ritenere che essa, stante la portata negatoria, sia atto ricognitivo del diritto altrui e tanto meno atto di costituzione in mora dell’INPS;

10. tutto ciò si pone del resto pienamente in linea con il più ampio assunto di questa S.C. secondo cui il procedimento INAIL, nella materia in esame- seppure la relativa domanda sia stata talora valorizzata dal legislatore ad alcuni specifici fini di diritto intertemporale per la salvaguardia di discipline sostanziali pregresse in favore di chi l’avesse presentata (v.

C. 2007/2022) - ha in generale rilievo esclusivamente probatorio, al fine di agevolare, in caso di un suo esito positivo, la dimostrazione dei presupposti del diritto alla rivalutazione nei riguardi dell’INPS, che è poi tenuto a riconoscerla (C. 27555/2020, fino a C. 8937/2002);

11. l’accertamento della Corte territoriale in punto prescrizione non è , dunque,coerente con le regole che governano la materia e ciò comporta l’accoglimento del motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla medesima Corte territoriale la quale, in diversa composizione, deciderà il giudizio facendo applicazione dei principi qui sanciti; P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15536/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 271/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19.3.2021, NRG 95/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Cagliari ha rigettato, per decadenza ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 639/1970 e comunque anche per intervenuta prescrizione, la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, co. 8, L. 257/1992, in ragione dell’attività di lavoro svolta dapprima come colatore e poi come impiegato operativo dal 1973 al 1999; 2. la sentenza è stata impugnata dal Poddighe e la Corte d’Appello di Cagliari ha accolto il gravame, sul presupposto che non potesse operare l’eccepita decadenza e che neppure fosse fondata l’eccepita prescrizione decennale, sicché, ricorrendo i presupposti sostanziali per il riconoscimento del diritto, la domanda veniva accolta. 3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre il Poddighe è rimasto intimato; 4. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente va detto che il ricorso è temporalmente ammissibile, in quanto la sentenza è stata pubblicata il 19.3.2021 ed è stata notificata il 30.3.2021, sicché la notifica del ricorso per cassazione effettuata il 26.5.2021 presso la Pec del difensore del Poddighe consente di ritenere tempestiva e regolarmente introdotta l’impugnazione; 2. il primo motivo di ricorso è incentrato sull’affermata violazione dell’art.112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e con esso si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe pronunciato sull’eccezione di decadenza nonostante non vi fosse stato appello sul punto da parte del Poddighe; 3. il motivo va disatteso, in quanto la sentenza impugnatadà espressamente atto che l’appellante, ovverosia il Poddighe, aveva affermato «con corpose motivazioni» che la eccepita decadenza non fosse maturata e sospettando la norma di illegittimità costituzionale, se destinata a comportare la perdita non solo del diritto ai ratei maggiorati, ma del vero e proprio diritto alla rivalutazione contributiva; 4. è vero che l’appello, nella parte trascritta nel ricorso per cassazione, non contiene questioni sulla predettadecadenza, ma a fronte di quel riferimento alla posizione dell’appellante contenuto nella sentenza impugnata, il motivo avrebbe dovuto prendere posizione critica e spiegare se, come e perché quanto affermato non corrispondesse al vero; 5. il secondo motivo afferma invece la violazione dell’art. 2935 c.c. e sottolinea come la Corte d’Appello, menzionando la domanda all’INAIL del 1996 ed il ricorso giudiziale del 2007, avesse erroneamente ritenuta tempestivamente esercitata una pretesa in realtà tardiva, anche perché era priva di rilievo la comunicazione dell’esito sfavorevole del procedimento INAIL verificatasi nel 2005; 6. il motivo è fondato; 7. non vi è dubbio che tra la domanda all’INAIL del 1996 e il ricorso giudiziale del 2007 necessariamente sia intercorso più del decennio prescrizionale; 8. tutto, dunque, ruota attorno agli effetti del procedimento presso l’INAIL ed ai tempi in cui si è avuta risposta allo stesso; 9. in proposito questa S.C. ha già affermato che la domanda all’INAIL non ha effetto interruttivo della prescrizione, perché «trattasi di atto non destinato all'ente previdenziale debitore della prestazione» (C. 2856/2017), sicché non vi è ragione per ritenere che i tempi del procedimento INAIL possano poi avere alcuna influenza sul decorso della prescrizionestessa, né tanto meno ha rilievo la comunicazione di rigetto da parte del medesimo ente, non potendosi ritenere che essa, stante la portata negatoria, sia atto ricognitivo del diritto altrui e tanto meno atto di costituzione in mora dell’INPS; 10. tutto ciò si pone del resto pienamente in linea con il più ampio assunto di questa S.C. secondo cui il procedimento INAIL, nella materia in esame- seppure la relativa domanda sia stata talora valorizzata dal legislatore ad alcuni specifici fini di diritto intertemporale per la salvaguardia di discipline sostanziali pregresse in favore di chi l’avesse presentata (v. C. 2007/2022) - ha in generale rilievo esclusivamente probatorio, al fine di agevolare, in caso di un suo esito positivo, la dimostrazione dei presupposti del diritto alla rivalutazione nei riguardi dell’INPS, che è poi tenuto a riconoscerla (C. 27555/2020, fino a C. 8937/2002); 11. l’accertamento della Corte territoriale in punto prescrizione non è , dunque,coerente con le regole che governano la materia e ciò comporta l’accoglimento del motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla medesima Corte territoriale la quale, in diversa composizione, deciderà il giudizio facendo applicazione dei principi qui sanciti; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Cort
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