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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05439/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto le richieste di affidamento in prova e di detenzione domiciliare (da eseguirsi in Germania, dove il condannato risiede) a causa del perdurante disinteresse mostrato dall'odierno ricorrente, il quale non si è presentato presso l' UEPE competente per consentire la relativa attività istruttoria, nonostante i due rinvii dell'udienza disposti a tal fine; Rilevato che le ordinanze di rinvio sono state ritualmente notificate presso il domicilio eletto, di talché il condannato ne ha avuto legale conoscenza; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontano con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale di sorveglianza e, in sostanza, sollecitano una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto le richieste di affidamento in prova e di detenzione domiciliare (da eseguirsi in Germania, dove il condannato risiede) a causa del perdurante disinteresse mostrato dall'odierno ricorrente, il quale non si è presentato presso l' UEPE competente per consentire la relativa attività istruttoria, nonostante i due rinvii dell'udienza disposti a tal fine; Rilevato che le ordinanze di rinvio sono state ritualmente notificate presso il domicilio eletto, di talché il condannato ne ha avuto legale conoscenza; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontano con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale di sorveglianza e, in sostanza, sollecitano una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 202
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