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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14104/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10241-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE ,TERNAZIONALE, in persona del Ministro in carica pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3688/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale al pagamento della somma di C 16.583,00 a titolo di differenze sull'assegno di sede corrisposto nell'anno scolastico 2014/2015 per il servizio prestato, quale docente a tempo determinato, presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Asmara;

2. la Corte territoriale, riassunto il quadro normativo e contrattuale, ha rilevato che la domanda doveva essere accolta sulla base del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, imposto dalla clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché la diversità tra l'assegno di sede liquidato agli assunti a tempo indeterminato e quello riconosciuto, solo in misura percentuale, ai supplenti non è giustificata da ragioni oggettive, posto che l'assegno, di natura indennitaria, compensa il disagio che deriva dall'assegnazione all'estero, vissuto in eguale misura da entrambe le categorie in comparazione;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di - unico motivo di ricorso, al quale ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA];

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. con l'unico motivo di ricorso il Ministero denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinate, degli artt. 625, 639, 640, 651 e 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 77 e ss.

C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007, degli artt. 5, 26 e 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, degli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, del d.P.R. n. 18 del 1967, dell'art.106 del C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007 con riferimento alla tabella prevista dall'art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell'art. 16 del CCNL del 24 febbraio 2000, del d.P.R. n. 215/1967, dell'art. 97 Cost.;

1.1. sostiene, in sintesi, l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 ed aggiunge che per i docenti con contratto di lavoro a tempo Ric. 2020 n. 10241 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2- determinato possono essere previste condizioni di impiego deteriori rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato in quanto solo questi ultimi vengono selezionati a seguito di concorso pubblico;

1.2. evidenzia, inoltre, che l'esperienza maturata dagli assunti a tempo determinato non può essere equiparata a quella dei docenti di ruolo e, pertanto, la rivendicata parificazione determinerebbe una discriminazione alla rovescia in danno dei vincitori di concorso, che la Corte di Giustizia con la sentenza 20 settembre 2018, C-466/17, Motter, ha ritenuto in contrasto con il diritto dell'Unione;

2. il ricorso è infondato e va rigettato perché la Corte territoriale ha deciso la controversia in conformità al principio di diritto recentemente enunciato da Cass.12369/2020 e ribadito da Cass. nn. 7756, 7755, 7754, 11112 del 2021;

2.1. con le citate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stata richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia inerente la questione del contenuto precettivo del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (anche docenti) rispetto a quelli a tempo indeterminato, stabilito dalla direttiva 1999/70/CE e dall'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinate, giurisprudenza alla luce della quale si è statuito che "In tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero, senza che tra le due cegorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato --,peramento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18";

8. il ricorso non sviluppa argomenti che possano indurre a rimeditare l'orientamento già espresso e continua a fare leva sulle diverse modalità di selezione degli assunti a tempo determinato che la Corte di Giustizia anche con la pronuncia richiamata dal ricorrente (sentenza 20 settembre 2018, C-466/17, Motter) ha ritenuto non sufficiente a giustificare una disparità di trattamento, Ric. 2020 n. 10241 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -3- ribadendo ai punti 33-34 e 37-38 la non decisività della diversa forma di reclutamento e la necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da -elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi»;

8.1. a quest'ultimo riguardo la Corte territoriale ha evidenziato che l'assegno di sede non ha carattere premiale ed è volto unicamente a compensare le maggiori spese ed il disagio derivati dal trasferimento all'estero che, all'evidenza, non si pongono in termini diversi a seconda che il rapporto sia a tempo determinato o indeterminato;

9. il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

11. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei 2onfronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il -- -?ccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] EsDosito DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10241-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE ,TERNAZIONALE, in persona del Ministro in carica pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3688/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale al pagamento della somma di C 16.583,00 a titolo di differenze sull'assegno di sede corrisposto nell'anno scolastico 2014/2015 per il servizio prestato, quale docente a tempo determinato, presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Asmara; 2. la Corte territoriale, riassunto il quadro normativo e contrattuale, ha rilevato che la domanda doveva essere accolta sulla base del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, imposto dalla clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché la diversità tra l'assegno di sede liquidato agli assunti a tempo indeterminato e quello riconosciuto, solo in misura percentuale, ai supplenti non è giustificata da ragioni oggettive, posto che l'assegno, di natura indennitaria, compensa il disagio che deriva dall'assegnazione all'estero, vissuto in eguale misura da entrambe le categorie in comparazione; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di - unico motivo di ricorso, al quale ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo di ricorso il Ministero denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinate, degli artt. 625, 639, 640, 651 e 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 77 e ss. C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007, degli artt. 5, 26 e 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, degli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, del d.P.R. n. 18 del 1967, dell'art.106 del C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007 con riferimento alla tabella prevista dall'art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell'art. 16 del CCNL del 24 febbraio 2000, del d.P.R. n. 215/1967, dell'art. 97 Cost.; 1.1. sostiene, in sintesi, l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 ed aggiunge che per i docenti con contratto di lavoro a tempo Ric. 2020 n. 10241 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- determinato possono essere previste condizioni di impiego deteriori rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato in quanto solo questi ultimi vengono selezionati a seguito di concorso pubblico; 1.2. evidenzia, inoltre, che l'esperienza maturata dagli assunti a tempo determinato non può essere equiparata a quella dei docenti di ruolo e, pertanto, la rivendicata parificazione determinerebbe una discriminazione alla rovescia in danno dei vincitori di concorso, che la Corte di Giustizia con la sentenza 20 settembre 2018, C-466/17, Motter, ha ritenuto in contrasto con il diritto dell'Unione; 2. il ricorso è infondato e va rigettato perché la Corte territoriale ha deciso la controversia in conformità al principio di diritto recentemente enunciato da Cass.12369/2020 e ribadito da Cass. nn. 7756, 7755, 7754, 11112 del 2021; 2.1. con le citate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stata richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia inerente la questione del contenuto precettivo del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (anche docenti) rispetto a quelli a tempo indeterminato, stabilito dalla direttiva 1999/70/CE e dall'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinate, giurisprudenza alla luce della quale si è statuito che "In tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero, senza che tra le due cegorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato --,peramento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18"; 8. il ricorso non sviluppa argomenti che possano indurre a rimeditare l'orientamento già espresso e continua a fare leva sulle diverse modalità di selezione degli assunti a tempo determinato che la Corte di Giustizia anche con la pronuncia richiamata dal ricorrente (sentenza 20 settembre 2018, C-466/17, Motter) ha ritenuto non sufficiente a giustificare una disparità di trattamento, Ric. 2020 n. 10241 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- ribadendo ai punti 33-34 e 37-38 la non decisività della diversa forma di reclutamento e la necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da -elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi»; 8.1. a quest'ultimo riguardo la Corte territoriale ha evidenziato che l'assegno di sede non ha carattere premiale ed è volto unicamente a compensare le maggiori spese ed il disagio derivati dal trasferimento all'estero che, all'evidenza, non si pongono in termini diversi a seconda che il rapporto sia a tempo determinato o indeterminato; 9. il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 11. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei 2onfronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il -- -?ccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Così deciso nella Adunanza camerale del 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] EsDosito DEPO
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