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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03535/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 8413/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale ex amministratore di sostegno del padre e quale successore universale della madre [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Toscana n. 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1434/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: la presente causa è sortada un 'azione di [OSCURATO:PERSONA] esercitata davanti al Tribunale di Asti nel 2017 nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], già amministratore di sostegno del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 2014, con cui chiedeva la restituzione del 25% del patrimonio finanziario e dei frutti derivati da due palazzine del suddetto genitore, oltre a presentaredomande sulla gestione svolta come amministratore di sostegno;veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede vedova, madre dei due fratelli litiganti, [OSCURATO:PERSONA], equale curatore speciale e avvocato difensore si costituivaper lei il figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; si costituiva perlei pure l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nominatane tutrice ; il Tribunale emetteva sentenza non definitiva n. 238/2020, con la quale dichiarava inammissibile la costituzione in giudizio della Roscio in persona del curatore speciale [OSCURATO:PERSONA] per il subentro legittimo della tutrice; proponeva appello avverso tale sentenza, anche quale erede della Roscio nelle more deceduta, [OSCURATO:PERSONA]; si costituivano, ciascuno resistendo, [OSCURATO:PERSONA] quale ex curatore speciale della Roscio e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di quest’ultima; la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 27 dicembre 2021, rigettava l’appello; ha presentato ricorso principale, illustrato anche con memoria , [OSCURATO:PERSONA]; si è difeso con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; si è difeso altresì con controricorso presentando pure ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]; la causa, così conformata,non riguarda contratto d'opera, bensì una tematica successoria per cui è de cuius [OSCURATO:PERSONA], padre di Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] nonché coniuge di [OSCURATO:PERSONA]; l'avere [OSCURATO:PERSONA],nipote del de cuius , svolto attività di curatore speciale di [OSCURATO:PERSONA] costituendosi per lei ulteriore erede non priva la causa della sua natura successoria; la causa, alla luce delle ripartizioni tabellari, deve pertanto essererimessa alla Seconda Sezione Civile; P.Q.M.

Rimette la causa alla Seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 8413/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale ex amministratore di sostegno del padre e quale successore universale della madre [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Toscana n. 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1434/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: la presente causa è sortada un 'azione di [OSCURATO:PERSONA] esercitata davanti al Tribunale di Asti nel 2017 nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], già amministratore di sostegno del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 2014, con cui chiedeva la restituzione del 25% del patrimonio finanziario e dei frutti derivati da due palazzine del suddetto genitore, oltre a presentaredomande sulla gestione svolta come amministratore di sostegno;veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede vedova, madre dei due fratelli litiganti, [OSCURATO:PERSONA], equale curatore speciale e avvocato difensore si costituivaper lei il figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; si costituiva perlei pure l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nominatane tutrice ; il Tribunale emetteva sentenza non definitiva n. 238/2020, con la quale dichiarava inammissibile la costituzione in giudizio della Roscio in persona del curatore speciale [OSCURATO:PERSONA] per il subentro legittimo della tutrice; proponeva appello avverso tale sentenza, anche quale erede della Roscio nelle more deceduta, [OSCURATO:PERSONA]; si costituivano, ciascuno resistendo, [OSCURATO:PERSONA] quale ex curatore speciale della Roscio e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di quest’ultima; la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 27 dicembre 2021, rigettava l’appello; ha presentato ricorso principale, illustrato anche con memoria , [OSCURATO:PERSONA]; si è difeso con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; si è difeso altresì con controricorso presentando pure ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]; la causa, così conformata,non riguarda contratto d'opera, bensì una tematica successoria per cui è de cuius [OSCURATO:PERSONA], padre di Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] nonché coniuge di [OSCURATO:PERSONA]; l'avere [OSCURATO:PERSONA],nipote del de cuius , svolto attività di curatore speciale di [OSCURATO:PERSONA] costituendosi per lei ulteriore erede non priva la causa della sua natura successoria; la causa, alla luce delle ripartizioni tabellari, deve pertanto essererimessa alla Seconda Sezione Civile; P.Q.M. Rimette la causa alla Seco
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