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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 21867/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6290-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N. 6290/2018 Cron.

Rep.

Ud. 05/07/2023 CC 3450 [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 662/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/08/2017 R.G.N. 1429/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’ASP Messina con la qualifica di infermiere professionale, evidenziando che il CCNL comparto sanità 1998/2001 aveva introdotto nuove norme sulla classificazione del personale, invocava la applicazione dell’art. 30 comma 1 lett. b), dell’art 35 comma 5 CCNL 1998/2001 nonché delle norme del CCIA del 24.5.2001 (articolo 22 e ss.) sulle modalità della progressione orizzontale, censurando il comportamento dell’Azienda che per gli anni 2002 e 2003 aveva omesso di corrispondere quanto dovutogli a titolo di attribuzione delle fasce contrattuali;

2. il Tribunale di Patti rigettava la domanda e la Corte d’appello di Messina con sentenza del 6/6/2017, depositata il 16 agosto successivo, confermava la decisione di primo grado, riten endo fosse intervenuta la prescrizione per decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ., dal momento che i crediti rivendicati risulterebbero maturati all’1 gennaio 2002 ed all’1 gennaio 2003, mentre la prima richiesta volta al riconoscimento dei detti crediti risulta avanzata con il tentativo di conciliazione risalente al 2009, quindi oltre il quinquennio;

3. propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi assistiti da memoria, cui si oppone l’ASP di Messina con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo si de n uncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946-2948 cod. civ., in relazione all’art. 360 nn. 1-5 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2, 30 e 35 CCNL comparto sanità 1998/2001 del 7.4.1999e del CCNIA per gli anni 1998/2001 del 24.5.2001; contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie in esame ‒ avente ad oggetto il credito del pubblico dipendente esercitabile solo a seguito dell’emissione di un atto formale che, pur non presupponendo un apprezzamento discrezionale, sia fondato sull’accertamento e la valutazione della posizione giuridica dei singoli dipendenti in relazione ad un’errata interpretazione degli specifici presupposti stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari ‒ è quello ordinario decennale e non quello quinquennale previsto dall’art. 2948 cod. civ.;

2. con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935-2948 cod. civ., in relazione all’art. 360 nn. 1-5 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2, 30 e 35 CCNL comparto sanità e del CCNIA per gli anni 1998/2001,per avere la Corte distrettuale ritenuto decorso il termine prescrizionale tra la data di maturazione del credito e quella in cui era stato posto in essere il primo atto interruttivo (i.e., la domanda di conciliazione del 14 agosto 2009); premesso che la progressione economica orizzontale appartiene alla categoria degli istituti a carattere economico non automatici, in quanto suppone il compimento di atti amministrativi ad essa strumentali, la prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima della quantificazione del fondo, nel caso in esame intervenuta solo con la delibera n. 4212/2004 del 16.12.2004, allorché l’Azienda aveva negato, per incapienza dello stesso , il diritto all’attribuzione della fascia superiore, suscitando la reazione del lavoratore che ha sostenuto in giudizio non solo l’esistenza ma anche la capienza del fondo medesimo;

3. i motivi, che per intima connessione logico-giuridica possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati; 3.1 il primo motivo è infondato nella parte in cui contesta il capo della sentenza della Corte messinese che ha ritenuto l’avvenuta maturazione della prescrizione quinquennale in relazione alle pretese retributive fatte valere per il periodo antecedente al quinquennio calcolato a ritroso a far tempo dal primo atto interruttivo risalente al 2009; come più volte affermato da questa Corte, si tratta di crediti retributivi per i quali la prescrizione è quella quinquennale e la sua decorrenza risulta impedita solo da cause giuridiche che rendono impossibile l'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo; ecco allora che il termine previsto dall'art. 2948 cod. civ. decorre, ex art. 2935 cod. civ., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, per le pretese retributive, dal momento in cui l'obbligazione patrimoniale non è stata correttamente adempiuta dal datore con la corresponsione di quanto effettivamente dovuto, posto che un fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione può essere ravvisato solo in presenza di cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto, mentre non rilevano né l'ignoranza da parte del titolare né il dubbio soggettivo sull'esistenza del diritto stesso né, infine, il ritardo indotto dalla necessità di accertamenti (Cass. n. 3584/2012; Cass. n. 10828/2015; Cass., Sez. 3, n. 19193/2018; Cass. n. 20394/2021); vero è che, in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della [OSCURATO:PERSONA] devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti (principio affermato in materia di progressione economica orizzontale da Cass. n. 15364/2023); senonché, un tale accertamento della copertura finanziaria, che può essere giudizialmente richiesto in caso di inerzia dell’Amministrazione, costituisce un ostacolo di mero fatto, come tale inidoneo a ritardare il decorso della prescrizione, la quale risulta impedita solo da cause giuridiche che precludano l'esercizio del dirittorivendicato; 3.2 la seconda censura è, pertanto, infondata nella parte in cui pretende di valorizzare, ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizion e, la successiva delibera n. 4212/2004 del 16.12.2004 con la quale è stata formalmente negata dall’ASP la capienza del fondo, atteso che l’accertamento dei presupposti del diritto all’attribuzione della fascia superiore, e della capienza del relativo fondoex art. 39 CCNL 1998/2001, poteva essere domandato anche prima della data della delibera 4212/2014, cit., e cioè fin dal momento in cui erano maturati, al 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento (art. 35 comma 4 CCNL 1998/2001) ‒ id est , anno 2002 e 2003 ‒ i requisiti per il riconoscimento delle pretese rivendicate ex art. 30 comma 1 lett. b) CCNL 1998/2001;

4. conclusivamente, il ricorso va rigettato con addebito delle spese del giudizio di legittimità al Martelli, parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6290-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N. 6290/2018 Cron. Rep. Ud. 05/07/2023 CC 3450 [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 662/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/08/2017 R.G.N. 1429/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’ASP Messina con la qualifica di infermiere professionale, evidenziando che il CCNL comparto sanità 1998/2001 aveva introdotto nuove norme sulla classificazione del personale, invocava la applicazione dell’art. 30 comma 1 lett. b), dell’art 35 comma 5 CCNL 1998/2001 nonché delle norme del CCIA del 24.5.2001 (articolo 22 e ss.) sulle modalità della progressione orizzontale, censurando il comportamento dell’Azienda che per gli anni 2002 e 2003 aveva omesso di corrispondere quanto dovutogli a titolo di attribuzione delle fasce contrattuali; 2. il Tribunale di Patti rigettava la domanda e la Corte d’appello di Messina con sentenza del 6/6/2017, depositata il 16 agosto successivo, confermava la decisione di primo grado, riten endo fosse intervenuta la prescrizione per decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ., dal momento che i crediti rivendicati risulterebbero maturati all’1 gennaio 2002 ed all’1 gennaio 2003, mentre la prima richiesta volta al riconoscimento dei detti crediti risulta avanzata con il tentativo di conciliazione risalente al 2009, quindi oltre il quinquennio; 3. propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi assistiti da memoria, cui si oppone l’ASP di Messina con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si de n uncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946-2948 cod. civ., in relazione all’art. 360 nn. 1-5 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2, 30 e 35 CCNL comparto sanità 1998/2001 del 7.4.1999e del CCNIA per gli anni 1998/2001 del 24.5.2001; contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie in esame ‒ avente ad oggetto il credito del pubblico dipendente esercitabile solo a seguito dell’emissione di un atto formale che, pur non presupponendo un apprezzamento discrezionale, sia fondato sull’accertamento e la valutazione della posizione giuridica dei singoli dipendenti in relazione ad un’errata interpretazione degli specifici presupposti stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari ‒ è quello ordinario decennale e non quello quinquennale previsto dall’art. 2948 cod. civ.; 2. con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935-2948 cod. civ., in relazione all’art. 360 nn. 1-5 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2, 30 e 35 CCNL comparto sanità e del CCNIA per gli anni 1998/2001,per avere la Corte distrettuale ritenuto decorso il termine prescrizionale tra la data di maturazione del credito e quella in cui era stato posto in essere il primo atto interruttivo (i.e., la domanda di conciliazione del 14 agosto 2009); premesso che la progressione economica orizzontale appartiene alla categoria degli istituti a carattere economico non automatici, in quanto suppone il compimento di atti amministrativi ad essa strumentali, la prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima della quantificazione del fondo, nel caso in esame intervenuta solo con la delibera n. 4212/2004 del 16.12.2004, allorché l’Azienda aveva negato, per incapienza dello stesso , il diritto all’attribuzione della fascia superiore, suscitando la reazione del lavoratore che ha sostenuto in giudizio non solo l’esistenza ma anche la capienza del fondo medesimo; 3. i motivi, che per intima connessione logico-giuridica possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati; 3.1 il primo motivo è infondato nella parte in cui contesta il capo della sentenza della Corte messinese che ha ritenuto l’avvenuta maturazione della prescrizione quinquennale in relazione alle pretese retributive fatte valere per il periodo antecedente al quinquennio calcolato a ritroso a far tempo dal primo atto interruttivo risalente al 2009; come più volte affermato da questa Corte, si tratta di crediti retributivi per i quali la prescrizione è quella quinquennale e la sua decorrenza risulta impedita solo da cause giuridiche che rendono impossibile l'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo; ecco allora che il termine previsto dall'art. 2948 cod. civ. decorre, ex art. 2935 cod. civ., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, per le pretese retributive, dal momento in cui l'obbligazione patrimoniale non è stata correttamente adempiuta dal datore con la corresponsione di quanto effettivamente dovuto, posto che un fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione può essere ravvisato solo in presenza di cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto, mentre non rilevano né l'ignoranza da parte del titolare né il dubbio soggettivo sull'esistenza del diritto stesso né, infine, il ritardo indotto dalla necessità di accertamenti (Cass. n. 3584/2012; Cass. n. 10828/2015; Cass., Sez. 3, n. 19193/2018; Cass. n. 20394/2021); vero è che, in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della [OSCURATO:PERSONA] devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti (principio affermato in materia di progressione economica orizzontale da Cass. n. 15364/2023); senonché, un tale accertamento della copertura finanziaria, che può essere giudizialmente richiesto in caso di inerzia dell’Amministrazione, costituisce un ostacolo di mero fatto, come tale inidoneo a ritardare il decorso della prescrizione, la quale risulta impedita solo da cause giuridiche che precludano l'esercizio del dirittorivendicato; 3.2 la seconda censura è, pertanto, infondata nella parte in cui pretende di valorizzare, ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizion e, la successiva delibera n. 4212/2004 del 16.12.2004 con la quale è stata formalmente negata dall’ASP la capienza del fondo, atteso che l’accertamento dei presupposti del diritto all’attribuzione della fascia superiore, e della capienza del relativo fondoex art. 39 CCNL 1998/2001, poteva essere domandato anche prima della data della delibera 4212/2014, cit., e cioè fin dal momento in cui erano maturati, al 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento (art. 35 comma 4 CCNL 1998/2001) ‒ id est , anno 2002 e 2003 ‒ i requisiti per il riconoscimento delle pretese rivendicate ex art. 30 comma 1 lett. b) CCNL 1998/2001; 4. conclusivamente, il ricorso va rigettato con addebito delle spese del giudizio di legittimità al Martelli, parte soccombente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
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