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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 luglio 2021

Cassazione n. 45808/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 novembre 1980 avverso l'ordinanza del Tribunale di bari del 5 luglio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO considerato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha interposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha respinto il gravame ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione della istanza di modifica della modalità di esecuzione della misura degli arresti domiciliari ( avuto riguardo al chiesto ampliamento dell'orario relativo alla già concessa autorizzazione a svolgere attività lavorativa), negativamente esitata dal GIP del Tribunale locale in data 25 maggio 2021, lamentando vizio di motivazione, mancante o comunque manifestamente illogica ( il Tribunale non avrebbe valorizzato le esigenze di sostentamento del ricorrente comprovate dalle situazioni di difficoltà in cui lo stesso versava né avrebbe considerato che a altri indagati coinvolti nel medesimo procedimento, parimenti ristretti agli arresti domiciliari, era stata concessa la possibilità di svolgere attività lavorativa lungo l'intero arco della giornata); rilevato che il provvedimento impugnato è stato comunicato il 10 luglio 2021 all'indagato e il 12 luglio 2021 al difensore mentre il ricorso è stato depositato il 16 luglio 2021 presso l'ufficio del Giudice di Pace di Altamura, per poi pervenire al Tribunale di Bari il 22 agosto 2021; ritenuto che il ricorso, in ragione delle superiori indicazioni deve ritenersi inammissibile in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 311, primo comma cod. proc. pen. giacchè in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo ( Sez.

U., n. 1626 del 24/09/2020, dep. 14/01/2021, Bottari, Rv. 280167). ritenuto infine che alla rilevata inammissibilità conseguono le statuizioni in punto di spese di cui al comma 1 dell'art. 616 cod. proc. pen. , determinate come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/10/2021.

Il Consigliere estensore Il esi..-nte [OSCURATO:PERSONA] lui tefano Depo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 novembre 1980 avverso l'ordinanza del Tribunale di bari del 5 luglio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO considerato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha interposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha respinto il gravame ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione della istanza di modifica della modalità di esecuzione della misura degli arresti domiciliari ( avuto riguardo al chiesto ampliamento dell'orario relativo alla già concessa autorizzazione a svolgere attività lavorativa), negativamente esitata dal GIP del Tribunale locale in data 25 maggio 2021, lamentando vizio di motivazione, mancante o comunque manifestamente illogica ( il Tribunale non avrebbe valorizzato le esigenze di sostentamento del ricorrente comprovate dalle situazioni di difficoltà in cui lo stesso versava né avrebbe considerato che a altri indagati coinvolti nel medesimo procedimento, parimenti ristretti agli arresti domiciliari, era stata concessa la possibilità di svolgere attività lavorativa lungo l'intero arco della giornata); rilevato che il provvedimento impugnato è stato comunicato il 10 luglio 2021 all'indagato e il 12 luglio 2021 al difensore mentre il ricorso è stato depositato il 16 luglio 2021 presso l'ufficio del Giudice di Pace di Altamura, per poi pervenire al Tribunale di Bari il 22 agosto 2021; ritenuto che il ricorso, in ragione delle superiori indicazioni deve ritenersi inammissibile in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 311, primo comma cod. proc. pen. giacchè in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo ( Sez. U., n. 1626 del 24/09/2020, dep. 14/01/2021, Bottari, Rv. 280167). ritenuto infine che alla rilevata inammissibilità conseguono le statuizioni in punto di spese di cui al comma 1 dell'art. 616 cod. proc. pen. , determinate come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il esi..-nte [OSCURATO:PERSONA] lui tefano Depo
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