CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 43126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è generico ed è comunque manifestamente infondato. Considerato, infatti, che a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. - nella parte in cui, in difetto di collaborazione con la giustizia, escludeva il riconoscimento dei benefici ai detenuti per delitti ostativi di cd. prima fascia, anche allorché fossero stati acquisiti elementi che escludessero sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino - il giudice di sorveglianza, al fine di verificare la concedibilità di un permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., è tenuto a compiere un esame in concreto degli elementi "individualizzanti" che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 - 01). Il detenuto, ai fini dell'ammissibilità dell'stanza, deve comunque allegare elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01). In sintonia con gli illustrati principi il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato l'impugnato provvedimento del magistrato di sorveglianza di Cuneo rilevando, in sostanza, che la richiesta del detenuto era fondata su mere affermazioni relative alla sussistenza dei presupposti ed era priva di indicazioni sulla funzione che in concreto il richiesto permesso doveva assolvere quale strumento di rieducazione nell'ambito del trattamento (Sez. 1, Sentenza n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311 - 01) Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1