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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 26496/2022

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ente Rep.

DECRETO 00 • sul ricorso 31129-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di chiamato all'eredità di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 170, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante e Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende;- controricorrente - 51 avverso la sentenza n. 328/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 19/09/2019; R.G.N. 31129/2019 letto l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 03 giugno 2022; rilevato che in data 08 giugno 2022 la controricorrente ha depositato telematicamente accettazione alla rinuncia, sottoscritta la legale rappresentante della medesima; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano ì requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno g. t z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. DECRETO 00 • sul ricorso 31129-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di chiamato all'eredità di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 170, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante e Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende;- controricorrente - 51 avverso la sentenza n. 328/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 19/09/2019; R.G.N. 31129/2019 letto l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 03 giugno 2022; rilevato che in data 08 giugno 2022 la controricorrente ha depositato telematicamente accettazione alla rinuncia, sottoscritta la legale rappresentante della medesima; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano ì requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno g. t z
Decreto Cassazione n. 26496/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris