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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 14885/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22042/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 11, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta no e difend ono ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n.46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 108/2021, pubblicatail 07/05/2021 , R.G.N. 211/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1.la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda del lavoratore in epigrafe di condanna del datore di lavoro al pagamento di somma a titolo di differenze retributive; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la società con unico articolato motivo; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente la ricorrent e ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, in relazione ad accordo transa ttivo tra le parti , con regolazione dellespese; Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata e con adesione dellaparte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma nella Adunanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22042/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 11, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta no e difend ono ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n.46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 108/2021, pubblicatail 07/05/2021 , R.G.N. 211/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1.la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda del lavoratore in epigrafe di condanna del datore di lavoro al pagamento di somma a titolo di differenze retributive; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la società con unico articolato motivo; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente la ricorrent e ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, in relazione ad accordo transa ttivo tra le parti , con regolazione dellespese; Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata e con adesione dellaparte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella Adunanza
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