Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 23202/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9482-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio di quest’ultimo; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art. 3, legge 24 marzo 2001, n. 89 con atto depositato in data 3 luglio 2012 presso la Corte d'Appello di Roma - Sezione Equa riparazione.

Fissata l'udienza per la comparizione delle parti al 12 giugno 2017, il Presidente della Sezione disponeva che la ricorrente provvedesse alla notificazione del Ric. 2020 n. 09482 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 2 - ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine non inferiore a 15 giorni antecedenti alla data di udienza.

1.1. Nel corso dell'udienza per la comparizione delle parti la Corte rilevava che l'attestazione di non conformità non era idonea ad assicurare la conformità dell'atto alla copia dell'originale cartaceo ed aveva, quindi, assegnato un nuovo termine perentorio, il 18 luglio 2017, per la rinnovazione della notificazione.

Detta udienza veniva rinviata dapprima al 18 settembre 2017, e poi (su istanza della ricorrente) al 6 novembre 2017, data in cui la Corte d'Appello di Roma rilevava che la parte ricorrente non aveva provveduto al rinnovo della notifica del ricorso e del contestuale decreto di fissazione di udienza; stante la contumacia dell'Avvocatura Generale dello Stato, dichiarava il ricorso10.4.2018.

1.2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione innanzi alla stessa Corte d'Appello di Roma, exart. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Sosteneva la ricorrente che vi era un evidente errore di fatto, in quanto il ricorso depositato in forma cartacea era stato regolarmente notificato ed acquisito agli atti di udienza.

2. La Corte d'Appello di Roma, con il decreto n. 8431/2019 del 29.8.2019 respingeva l'impugnazione per revocazione osservando che: - il rilievo form ulato dalla Corte d'Appello all'udienza del 12 giugno 2017 era riferito all’irritualità della notificazione eseguita dalla parte ricorrente (inadeguatezza dell’attestazione di conformità) in data anteriore a quella dell'udienza in corso; - a tale rilievo era conseguita l'assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione che, pertanto, Ric. 2020 n. 09482 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 3 - avrebbe dovuto essere eseguita in data successiva al 12 giugno 2017; - nessun a nuova notificazione risulta, al contrario, essere stata eseguita dopo l'assegnazione del termine perentorio.

3. Avverso il suddetto decreto ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

IlMinistero della Giustizia è rimasto intimato .

In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), in relazione all'art. 16-bis, comma 9 - bis del D.L. n. 179 del 2012 e ss.mm.; all’art. 16-undecies del D.L. 179 del 2012 (e successive modifiche); agli artt. 121 e 156, comma 3, cod. proc. civ.

Si osserva che l'attestazione di conformità ai fini della verifica della regolarità della notifica non può che essere riferita all'attestazione di conformità inserita nella relata di notificazione, peraltro ritenuta valida dal primo giudicante; non può, invece, essere riferita - come sostiene la Corted'appello – a quella inserita a margine del ricorso.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione all'art. 16 - bis, comma 9 - bis, del D.L. n. 179 del 2012 e s s.mm. ; all’art. 16 - undecies del D.L. 179 del 2012 e ss.mm.; agli artt. 121 e 156, comma 3, cod.proc. civ.

L'attestazione di conformità digitale sottoscritta dal procuratore è conforme al modello legale, ai sensi dell'articolo 16-undecies D.L. n. 179 del 2012, norma che fornisce due modalità alternative fra loro di attestazione di conformità digitale.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione all'art 16-bis, comma 9 - bis, del D.L. n. 179 del 2012 e ss.mm.; all’art.16-undeciesdel D.L. 179 del 2012 e Ric. 2020 n. 09482 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 4 - ss.mm.; agli artt. 121 e 156, comma 3, cod. proc. civ.; all’art. 11 legge n. 53 del 1994.

Stante il principio sancito in via generale dall'art. 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, nella specie la avvenuta conoscenza da parte del destinatario dell'atto notificato, provata per tabulas e non contestata dalla Corte d'A ppello, osta all’inammissibilità del ricorso originario.

4. I tre motivi – che ben possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti attengono alla validità della prima notificadel ricorso e decreto -sono inammissibili .

In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, in base alla disciplina prevista dalla l. n. 89 del 2001, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 132 del 2012, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge.

Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - anche dopo l'adozione di un provvedimento di non luogo a provvedere per mancata comparizione delle parti, seguito da tempestiva riassunzione - deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (v. cass. sez. 6 - 2 ord. n. 26267/2019; v.

SSUU n. 5700/2014).

E ancora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 291 cod. proc. civ., una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio, questo non può essere né sospeso, né prorogato neanche per accordo delle parti, salvo che l’interessato non abbia provato una difficoltà a Ric. 2020 n. 09482 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 5 - lui non imputabile, ex art. 153, commi 1 e 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 9541 del 2023; Cass. n. 4867 del 2006; Cass. n. 2899 del 2005).

Nel caso in esame, la decisiva ratio decidendi del decreto 8431/2019 oggi impugnato è fondata sul mancato rispetto dell’ordine di rinnovazione della notificazione(cfr. pag. 5).

Il ricorso, però, non coglie questa ratio, perchè si dilunga attraverso una lunga esposizione, nel dimostrare la regolar ità del la prima notificazione.

Una tale censura però avrebbe dovuto essere veicolata con un tempestivo ricorso per cassazione per violazione di legge contro il decreto del 10.4.2018 che dichiarò inammissibile la domanda e non già con una domanda di revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 cpc, anche perché il fatto(la avvenuta notifica del ricorso)costituì un punto controverso.

5. Il ricorso vaquindi rigettato .

Non si procede alla liquidazione delle spese del presente giudizio non avendo l’altraparte svolto attività di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9482-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio di quest’ultimo; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art. 3, legge 24 marzo 2001, n. 89 con atto depositato in data 3 luglio 2012 presso la Corte d'Appello di Roma - Sezione Equa riparazione. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti al 12 giugno 2017, il Presidente della Sezione disponeva che la ricorrente provvedesse alla notificazione del Ric. 2020 n. 09482 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 2 - ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine non inferiore a 15 giorni antecedenti alla data di udienza. 1.1. Nel corso dell'udienza per la comparizione delle parti la Corte rilevava che l'attestazione di non conformità non era idonea ad assicurare la conformità dell'atto alla copia dell'originale cartaceo ed aveva, quindi, assegnato un nuovo termine perentorio, il 18 luglio 2017, per la rinnovazione della notificazione. Detta udienza veniva rinviata dapprima al 18 settembre 2017, e poi (su istanza della ricorrente) al 6 novembre 2017, data in cui la Corte d'Appello di Roma rilevava che la parte ricorrente non aveva provveduto al rinnovo della notifica del ricorso e del contestuale decreto di fissazione di udienza; stante la contumacia dell'Avvocatura Generale dello Stato, dichiarava il ricorso10.4.2018. 1.2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione innanzi alla stessa Corte d'Appello di Roma, exart. 395, n. 4, cod. proc. civ. Sosteneva la ricorrente che vi era un evidente errore di fatto, in quanto il ricorso depositato in forma cartacea era stato regolarmente notificato ed acquisito agli atti di udienza. 2. La Corte d'Appello di Roma, con il decreto n. 8431/2019 del 29.8.2019 respingeva l'impugnazione per revocazione osservando che: - il rilievo form ulato dalla Corte d'Appello all'udienza del 12 giugno 2017 era riferito all’irritualità della notificazione eseguita dalla parte ricorrente (inadeguatezza dell’attestazione di conformità) in data anteriore a quella dell'udienza in corso; - a tale rilievo era conseguita l'assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione che, pertanto, Ric. 2020 n. 09482 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 3 - avrebbe dovuto essere eseguita in data successiva al 12 giugno 2017; - nessun a nuova notificazione risulta, al contrario, essere stata eseguita dopo l'assegnazione del termine perentorio. 3. Avverso il suddetto decreto ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. IlMinistero della Giustizia è rimasto intimato . In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), in relazione all'art. 16-bis, comma 9 - bis del D.L. n. 179 del 2012 e ss.mm.; all’art. 16-undecies del D.L. 179 del 2012 (e successive modifiche); agli artt. 121 e 156, comma 3, cod. proc. civ. Si osserva che l'attestazione di conformità ai fini della verifica della regolarità della notifica non può che essere riferita all'attestazione di conformità inserita nella relata di notificazione, peraltro ritenuta valida dal primo giudicante; non può, invece, essere riferita - come sostiene la Corted'appello – a quella inserita a margine del ricorso. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione all'art. 16 - bis, comma 9 - bis, del D.L. n. 179 del 2012 e s s.mm. ; all’art. 16 - undecies del D.L. 179 del 2012 e ss.mm.; agli artt. 121 e 156, comma 3, cod.proc. civ. L'attestazione di conformità digitale sottoscritta dal procuratore è conforme al modello legale, ai sensi dell'articolo 16-undecies D.L. n. 179 del 2012, norma che fornisce due modalità alternative fra loro di attestazione di conformità digitale. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione all'art 16-bis, comma 9 - bis, del D.L. n. 179 del 2012 e ss.mm.; all’art.16-undeciesdel D.L. 179 del 2012 e Ric. 2020 n. 09482 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 4 - ss.mm.; agli artt. 121 e 156, comma 3, cod. proc. civ.; all’art. 11 legge n. 53 del 1994. Stante il principio sancito in via generale dall'art. 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, nella specie la avvenuta conoscenza da parte del destinatario dell'atto notificato, provata per tabulas e non contestata dalla Corte d'A ppello, osta all’inammissibilità del ricorso originario. 4. I tre motivi – che ben possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti attengono alla validità della prima notificadel ricorso e decreto -sono inammissibili . In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, in base alla disciplina prevista dalla l. n. 89 del 2001, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 132 del 2012, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - anche dopo l'adozione di un provvedimento di non luogo a provvedere per mancata comparizione delle parti, seguito da tempestiva riassunzione - deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (v. cass. sez. 6 - 2 ord. n. 26267/2019; v. SSUU n. 5700/2014). E ancora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 291 cod. proc. civ., una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio, questo non può essere né sospeso, né prorogato neanche per accordo delle parti, salvo che l’interessato non abbia provato una difficoltà a Ric. 2020 n. 09482 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 5 - lui non imputabile, ex art. 153, commi 1 e 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 9541 del 2023; Cass. n. 4867 del 2006; Cass. n. 2899 del 2005). Nel caso in esame, la decisiva ratio decidendi del decreto 8431/2019 oggi impugnato è fondata sul mancato rispetto dell’ordine di rinnovazione della notificazione(cfr. pag. 5). Il ricorso, però, non coglie questa ratio, perchè si dilunga attraverso una lunga esposizione, nel dimostrare la regolar ità del la prima notificazione. Una tale censura però avrebbe dovuto essere veicolata con un tempestivo ricorso per cassazione per violazione di legge contro il decreto del 10.4.2018 che dichiarò inammissibile la domanda e non già con una domanda di revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 cpc, anche perché il fatto(la avvenuta notifica del ricorso)costituì un punto controverso. 5. Il ricorso vaquindi rigettato . Non si procede alla liquidazione delle spese del presente giudizio non avendo l’altraparte svolto attività di
Decreto Cassazione n. 23202/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris