Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20924/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto di rilievo in questa sede, concesso le circostanze attenuanti generiche, e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi 10 di reclusione ed C 300 di multa in relazione al residuo reato di cui all'art.493 ter cod. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione del massimo di un terzo per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto svolge motivi non consentiti in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte congruamente motivato (pag. 4) la mancata riduzione per le generiche nella massima estensione.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto di rilievo in questa sede, concesso le circostanze attenuanti generiche, e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi 10 di reclusione ed C 300 di multa in relazione al residuo reato di cui all'art.493 ter cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione del massimo di un terzo per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto svolge motivi non consentiti in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte congruamente motivato (pag. 4) la mancata riduzione per le generiche nella massima estensione. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 20924/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris