CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 14927/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ricorsi trattati de planoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia,ricorrono avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui, in parziale riforma della sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è stata rideterminata, ai sensi dell’art. art. 599-bis cod.proc. pen., la pena inflitta alle ricorrenti in ordine ai reati rispettivamente ascritti.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l’omessa verifica giudiziale, ad operadella Corte di merito, del consenso prestato dalla ricorrente sull’oggetto del concordato allastregua dei motivi di appello.3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si denuncia l’inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale in relazione agli artt. 133, 81 cpv., 62-bis e 99 cod. pen.,nonché illegalità della pena inflitta ex art. 599-bis cod. proc. pen., stante la misura maggioredella pena alla medesima inflitta in continuazione per un reato satellite rispetto a quellariservata alla coimputata pur gravata della recidiva e ulteriori delitti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili poiché proposti per motivi non consentiti dalla legge.In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avversola sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione dellapena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrantenei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – dellasomma di € 3.000,00 ciascuna a favore della Cassa delle ammende, così equitativamentefissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]