CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39933/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di -C255/) ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 424 cod. pen. perché, in concorso con altri, cospargendo di benzina le saracinesche dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", compiva atti diretti a cagionare l'incendio e il conseguente danneggiamento dell'esercizio commerciale, in Catania il 22 settembre 2013. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge processuale, specificamente l'inutilizzabilità dell'annotazione di polizia giudiziaria posta a fondamento del giudizio di condanna, relativa alla individuazione del ricorrente come uno dei due responsabili, e ciò sulla base di alcuni fotogrammi dell'impianto di videosorveglianza posto sulla pubblica via, non acquisiti agli atti. 3. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. Anzitutto occorre tener presente il consolidato principio di diritto per il quale, "in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato" - Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278123 -. A quest'onere il ricorrente si è sottratto perché non ha illustrato quale incidenza decisiva potrebbe avere l'espunzione dal materiale di prova dell'annotazione di servizio di cui lamenta l'illegittimità. Va poi richiamato, a dimostrazione della manifesta infondatezza della doglianza, il principio di diritto secondo cui "in sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero, pur in mancanza di allegazione del relativo fascicolo fotografico" - Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015, Rv. 264947; v., anche, Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011, Rv. 250765 -. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co\ìsiliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]DL Satalucia \ [OSCURATO:PERSONA] N if Si, TAT