CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 46611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01A0EBE ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] E [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02WKW5M ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Antonietta E. Naccah hanno presentato twzgO unico ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen dal Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui agli artt. 110 , 61 n. 5 e 624 e 625 nn. 4 e 5 cod. pen. ( capo a), al reato di cui agli artt. 110 , 112 n. 4 e 493 ter cod. pen. (capo b), contestati ad entrambi, e al reato di cui agli artt. 110, 61, n. 2 , 112 n. 4 e 337 cod. pen. (capo c), contestato al solo Boujana, commessi in Bologna il 10 febbraio 2022. Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che nel caso in esame i ricorrenti hanno lamentato la mancata valutazione da parte del giudice degli elementi che avrebbero dovuto portare a prosciogliere l'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.. Si tratta di censura che non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. F , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Ritenuto pertanto che i ricorsi da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 202