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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22131/2026

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e-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., gia' [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Torino n. 2937/2023 depositata il07/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 7.7.2023 il Tribunale di Torino rigettava l’appellointerposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Giudice diPace del medesimo circondario e con la quale era stata respintaNumero registro generale 4589/2024Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 22131/2026Data pubblicazione 27/06/2026l’opposizione tardiva dallo stesso proposta al decreto ingiuntivo con ilquale egli era stato condannato, su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Geosides.p.a.), al pagamento di euro 1.315,66 oltre accessori a titolo dicorrispettivo per la somministrazione di teleriscaldamento in un suoappartamento sito in Torino, corso Potenza n.102.L’appellante aveva ivi dedotto di non avere avuto tempestiva conoscenzadel decreto ingiuntivo emesso e, nel merito, aveva contestato lalegittimazione attiva dell’amministratore condominiale del suo stabile allastipula del contratto di somministrazione, in forza del quale la societàCeresa aveva poi richiesto l’ingiunzione nei suoi confronti, poiché ilservizio riguardava un supercondominio di fatto di cui facevano parte duedistinti condomini, uno in corso Potenza e l’altro in via Goytre, di cuiquell’amministratore non era il rappresentante.La convenuta appellata costituitasi aveva insistito per il rigettodell’opposizione atteso che la somministrazione del teleriscaldamento erastata comunque deliberata dalle assemblee di ciascuno dei condominiinteressati.Il giudice dell’impugnazione, ammessa l’opposizione tardiva, la rigettavanel merito con sentenza in data 7.7.2023.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolato in un solo motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con controricorso ememoria.In data 11.5.2026 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONEVa pregiudizialmente dato atto che in data 11.5.2026 il ricorrente hadepositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art.390 c.p.c.Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia, cherisulta peraltro accettata dalla controricorrente.Numero registro generale 4589/2024Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 22131/2026Data pubblicazione 27/06/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.

Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 1.200,00 (di cui euro 1.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Così deciso in Roma il 15.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., gia' [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Torino n. 2937/2023 depositata il07/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 7.7.2023 il Tribunale di Torino rigettava l’appellointerposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Giudice diPace del medesimo circondario e con la quale era stata respintaNumero registro generale 4589/2024Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 22131/2026Data pubblicazione 27/06/2026l’opposizione tardiva dallo stesso proposta al decreto ingiuntivo con ilquale egli era stato condannato, su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Geosides.p.a.), al pagamento di euro 1.315,66 oltre accessori a titolo dicorrispettivo per la somministrazione di teleriscaldamento in un suoappartamento sito in Torino, corso Potenza n.102.L’appellante aveva ivi dedotto di non avere avuto tempestiva conoscenzadel decreto ingiuntivo emesso e, nel merito, aveva contestato lalegittimazione attiva dell’amministratore condominiale del suo stabile allastipula del contratto di somministrazione, in forza del quale la societàCeresa aveva poi richiesto l’ingiunzione nei suoi confronti, poiché ilservizio riguardava un supercondominio di fatto di cui facevano parte duedistinti condomini, uno in corso Potenza e l’altro in via Goytre, di cuiquell’amministratore non era il rappresentante.La convenuta appellata costituitasi aveva insistito per il rigettodell’opposizione atteso che la somministrazione del teleriscaldamento erastata comunque deliberata dalle assemblee di ciascuno dei condominiinteressati.Il giudice dell’impugnazione, ammessa l’opposizione tardiva, la rigettavanel merito con sentenza in data 7.7.2023.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolato in un solo motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con controricorso ememoria.In data 11.5.2026 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONEVa pregiudizialmente dato atto che in data 11.5.2026 il ricorrente hadepositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art.390 c.p.c.Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia, cherisulta peraltro accettata dalla controricorrente.Numero registro generale 4589/2024Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 22131/2026Data pubblicazione 27/06/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 1.200,00 (di cui euro 1.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Così deciso in Roma il 15.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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