CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 1964
Cassazione n. 19362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1964 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 15/12/2020 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 09/10/2015 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di danneggiamento aggravato. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva. 2. Ciò premesso l'impugnazione ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Il ricorso, infatti, non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello che ha ritenuto sussistente la recidiva avendo riguardo alle diciotto condanne subite da Croce per il reato di furto consumato o tentato, alle sette condanne per evasione e alla violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di persone pericolose, alle quali vanno ad aggiungersi condanne per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Giov_anna Verga - [OSCURATO:PERSONA]