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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13949/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque mesi e venti giorni di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare l'omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. mediante rinvio a condivisibili quanto nella specie irrilevanti principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque mesi e venti giorni di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare l'omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. mediante rinvio a condivisibili quanto nella specie irrilevanti principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensor
Sentenza Cassazione n. 13949/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris