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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 29578/2026

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d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 12 febbraio 2026, la Corte di appello di Napoliconfermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 25 marzo 2025 che avevacondannato l’odierno ricorrente per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del1975;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente formulando due motivi di ricorso: con il primo lamenta che la Corteterritoriale non abbia motivato sulle ragioni per le quali ha qualificato quella inoggetto come arma impropria, anziché come arma propria; con il secondocensura la decisione per non aver riconosciuto le circostanze attenuantigeneriche non valorizzando le circostanze del rinvenimento;ritenuto che il ricorso sia inammissibile.

Quanto alla qualificazione dell’arma, lacensura è del tutto generica.

Il ricorrente lamenta che la Corte non abbiaverificato se l’arma in possesso del ricorrente fosse un’arma impropria, comecontestato, piuttosto che un’arma propria.

A fronte dell’argomentazione dellaCorte territoriale, la quale ha evidenziato che quello in sequestro è oggetto attoad offendere riconducibile nella categoria delle armi improprie, il ricorrente nullaha opposto, limitandosi a ribadire la necessità di un accertamento;quanto alle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente non deduce alcunprofilo di illogicità, limitandosi a lamentare che non siano stati valutati elementifavorevoli.

La censura è inammissibile.

La Corte ha adeguatamente motivato inordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di non poter concedere le circostanzegeneriche prospettando argomentazioni con le quali il ricorrente non si èconfrontato e alle quali ha opposto circostanze di mero fatto;rilevato che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favoredella cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 12 febbraio 2026, la Corte di appello di Napoliconfermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 25 marzo 2025 che avevacondannato l’odierno ricorrente per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del1975;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente formulando due motivi di ricorso: con il primo lamenta che la Corteterritoriale non abbia motivato sulle ragioni per le quali ha qualificato quella inoggetto come arma impropria, anziché come arma propria; con il secondocensura la decisione per non aver riconosciuto le circostanze attenuantigeneriche non valorizzando le circostanze del rinvenimento;ritenuto che il ricorso sia inammissibile. Quanto alla qualificazione dell’arma, lacensura è del tutto generica. Il ricorrente lamenta che la Corte non abbiaverificato se l’arma in possesso del ricorrente fosse un’arma impropria, comecontestato, piuttosto che un’arma propria. A fronte dell’argomentazione dellaCorte territoriale, la quale ha evidenziato che quello in sequestro è oggetto attoad offendere riconducibile nella categoria delle armi improprie, il ricorrente nullaha opposto, limitandosi a ribadire la necessità di un accertamento;quanto alle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente non deduce alcunprofilo di illogicità, limitandosi a lamentare che non siano stati valutati elementifavorevoli. La censura è inammissibile. La Corte ha adeguatamente motivato inordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di non poter concedere le circostanzegeneriche prospettando argomentazioni con le quali il ricorrente non si èconfrontato e alle quali ha opposto circostanze di mero fatto;rilevato che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favoredella cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29578/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris