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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08936/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. di Catania del 22/10/2020, riqualificata l'imputazione di cui al capo a), limitatamente alla sottrazione dell'anello d'oro ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1000,00 di multa anche in relazione agli altri reati ascritti ai capi b) e c) (art. 628, comma primo e terzo, n. 3-bis cod. pen.; art. 56, 575 cod. pen.), con conferma nel resto della sentenza impugnata anche quanto alle statuizioni civili.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria, illogica e erronea applicazione della legge penale; la difesa non considera conforme alla realtà la ricostruzione dei fatti e la conseguente qualificazione giuridica degli stessi; comunque il fatto illecito avrebbe dovuto essere riqualificato quanto meno ai sensi dell'art. 56 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria o manifestamente illogica quanto alla ritenuta responsabilità ai sensi per l'imputazione di cui al capo c) della rubrica; l'affermazione di responsabilità si basa su una circostanza indimostrata, anzi impossibile, atteso che la persona offesa non può aver visto l'imputato spingerlo perché si trovava di spalle.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà della motivazione in ordine alla commisurazione della pena; non è sufficiente il mero richiamo all'art. 133 cod. pen.; manca qualsiasi argomentazione in ordine alla quantificazione della pena.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

I primi due motivi si appello, del tutto generici e reiterativi, possono essere trattati congiuntamente.

La Corte di appello ha condiviso e confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti del ricorrente, limitandosi a riqualificare il fatto di cui al capo a) ed incidendo conseguentemente sulla dosimetria della pena.

Il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, limitandosi a riproporre i medesimi argomenti oggetto dei motivi di appello, adeguatamente e persuasivamente disattesi dal giudice di appello, mentre propone una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.

In tal senso occorre osservare come si evinca chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con gli appelli, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248- 01; Sez.

U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 -01).

In tal senso si deve richiamare anche la tecnica di redazione della decisione della Corte di appello, che si caratterizza per puntualità e specificità, avendo la motivazione analiticamente richiamato: - le indagini espletate e la sentenza impugnata; - le caratteristiche della condotta, posta in essere ripetutamente dal ricorrente nell'ambito della stessa giornata con più azioni offensive e violente, caratterizzate da un progressivo acuirsi di violenza; - la mancanza di qualsiasi altra valida ipotesi ricostruttiva in relazione alla allegazione difensiva con la quale si è sostenuto che, pur essendo nella abitazione, il ricorrente non avrebbe spinto la persona offesa facendola cadere dal balcone e provocandole lezioni gravissime al fine di ucciderla.

La Corte di merito, dunque, ha dato conto delle argomentazioni approfondite svolte dal G.U.P., ha sintetizzato i motivi di gravame e ha svolto autonome valutazioni.

5. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e si caratterizza per la sua assoluta genericità ed aspecificità.

Difatti il ricorrente non evidenzia neanche quali sarebbero i punti della motivazione dalla quale emergerebbe la contraddittorietà della motivazione in ordine alla commisurazione della pena, limitandosi ad un richiamo all'art. 133 cod. pen. del tutto generico.

La Corte di appello, nel considerare la pena da rideterminare a seguito dell'intervenuta riqualificazione di parte delle condotte oggetto di contestazione, ha richiamato, nell'ambito della relativa valutazione, le caratteristiche della condotta, il numero, la gravità e la reiterazione delle condotte criminose, nonché della capacità a delinquere del colpevole, desumibile dalla violenza cieca e incontrollata e della protervia di cui dava prova nella ripetizione delle condotte aggressive, con conseguente espressione di un giudizio di valore quanto alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. di Catania del 22/10/2020, riqualificata l'imputazione di cui al capo a), limitatamente alla sottrazione dell'anello d'oro ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1000,00 di multa anche in relazione agli altri reati ascritti ai capi b) e c) (art. 628, comma primo e terzo, n. 3-bis cod. pen.; art. 56, 575 cod. pen.), con conferma nel resto della sentenza impugnata anche quanto alle statuizioni civili. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria, illogica e erronea applicazione della legge penale; la difesa non considera conforme alla realtà la ricostruzione dei fatti e la conseguente qualificazione giuridica degli stessi; comunque il fatto illecito avrebbe dovuto essere riqualificato quanto meno ai sensi dell'art. 56 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria o manifestamente illogica quanto alla ritenuta responsabilità ai sensi per l'imputazione di cui al capo c) della rubrica; l'affermazione di responsabilità si basa su una circostanza indimostrata, anzi impossibile, atteso che la persona offesa non può aver visto l'imputato spingerlo perché si trovava di spalle. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà della motivazione in ordine alla commisurazione della pena; non è sufficiente il mero richiamo all'art. 133 cod. pen.; manca qualsiasi argomentazione in ordine alla quantificazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. I primi due motivi si appello, del tutto generici e reiterativi, possono essere trattati congiuntamente. La Corte di appello ha condiviso e confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti del ricorrente, limitandosi a riqualificare il fatto di cui al capo a) ed incidendo conseguentemente sulla dosimetria della pena. Il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, limitandosi a riproporre i medesimi argomenti oggetto dei motivi di appello, adeguatamente e persuasivamente disattesi dal giudice di appello, mentre propone una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. In tal senso occorre osservare come si evinca chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con gli appelli, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248- 01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 -01). In tal senso si deve richiamare anche la tecnica di redazione della decisione della Corte di appello, che si caratterizza per puntualità e specificità, avendo la motivazione analiticamente richiamato: - le indagini espletate e la sentenza impugnata; - le caratteristiche della condotta, posta in essere ripetutamente dal ricorrente nell'ambito della stessa giornata con più azioni offensive e violente, caratterizzate da un progressivo acuirsi di violenza; - la mancanza di qualsiasi altra valida ipotesi ricostruttiva in relazione alla allegazione difensiva con la quale si è sostenuto che, pur essendo nella abitazione, il ricorrente non avrebbe spinto la persona offesa facendola cadere dal balcone e provocandole lezioni gravissime al fine di ucciderla. La Corte di merito, dunque, ha dato conto delle argomentazioni approfondite svolte dal G.U.P., ha sintetizzato i motivi di gravame e ha svolto autonome valutazioni. 5. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e si caratterizza per la sua assoluta genericità ed aspecificità. Difatti il ricorrente non evidenzia neanche quali sarebbero i punti della motivazione dalla quale emergerebbe la contraddittorietà della motivazione in ordine alla commisurazione della pena, limitandosi ad un richiamo all'art. 133 cod. pen. del tutto generico. La Corte di appello, nel considerare la pena da rideterminare a seguito dell'intervenuta riqualificazione di parte delle condotte oggetto di contestazione, ha richiamato, nell'ambito della relativa valutazione, le caratteristiche della condotta, il numero, la gravità e la reiterazione delle condotte criminose, nonché della capacità a delinquere del colpevole, desumibile dalla violenza cieca e incontrollata e della protervia di cui dava prova nella ripetizione delle condotte aggressive, con conseguente espressione di un giudizio di valore quanto alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c
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