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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44451/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/02/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato CRISTIANO Luigi alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli liartt. 83, 93, 95 d.P.R. 380/2001.

2. Ricorre per cassazione il CRISTIANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato, quale momento consunnativo del reato (in alternativa alla presentazione dei progetti) l'avvenuta ultimazione dei lavori, come chiarito dalla giurisprudenza più recente: lavori nella specie terminati nel 2003.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, svolgendo argomentazioni in linea con quelle esposte nel primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Si ritiene invero di condividere le conclusioni del Procuratore Generale, avuto riguardo all'epoca assai remota di ultimazione dei lavori (2002/2003) e al consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione» (così da ultimo Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, Amodeo, Rv. 282410 - 01).

Quanto precede impone - risultando assorbite le ulteriori censure - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al CRISTIANO estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

Così deciso il 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/02/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato CRISTIANO Luigi alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli liartt. 83, 93, 95 d.P.R. 380/2001. 2. Ricorre per cassazione il CRISTIANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato, quale momento consunnativo del reato (in alternativa alla presentazione dei progetti) l'avvenuta ultimazione dei lavori, come chiarito dalla giurisprudenza più recente: lavori nella specie terminati nel 2003. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, svolgendo argomentazioni in linea con quelle esposte nel primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Si ritiene invero di condividere le conclusioni del Procuratore Generale, avuto riguardo all'epoca assai remota di ultimazione dei lavori (2002/2003) e al consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione» (così da ultimo Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, Amodeo, Rv. 282410 - 01). Quanto precede impone - risultando assorbite le ulteriori censure - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al CRISTIANO estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato contestato estinto per prescrizione. Così deciso il 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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