CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 1972
Cassazione n. 35468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/04/1972 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Lignola, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di un permesso premio. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, a fondamento della decisione, affermava in primo luogo che, sebbene il detenuto non fosse più in esecuzione della pena per un reato ostativo, non risultava l'avvenuta recisione di legami con l'associazione di appartenenza (finalizzata al traffico di stupefacenti) e, in secondo luogo, che il programma di trattamento non contemplava l'esperienza esterna. Il Tribunale di sorveglianza, nel confermare il primo provvedimento, osservava che il requisito della regolare condotta carceraria fosse compromesso dalla relazione di sintesi, non contemplando questa ipotesi di trattamento esterno al carcere e dal parere contrario della Direzione dell'Istituto, che riteneva che l'avvio dell'esperienza esterna fosse prematuro. Aggiungeva il Tribunale che, al fine di valutare la pericolosità sociale dell'interessato, si richiedeva una valutazione di tipo prognostico, circa la probabilità che il soggetto non commetta nuovi reati, che la sola pregressa concessione della liberazione anticipata non soddisfa. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il difensore del Picillo, che, con un solo motivo, deduce violazione di legge, ritenendo che la motivazione addotta a fondamento del rigetto sia apparente. Il ricorso osserva che il giudice di sorveglianza ha margini di autonomia nella decisione e non può limitarsi a richiamare il parere del Direttore del carcere o la relazione di sintesi, per di più redatta nel periodo che precede il raggiungimento dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, considerato, altresì, che l'istante è detenuto dal 4 aprile 2012. La regolarità della condotta richiesta dall'art. 30-ter ord. pen. risulterebbe comprovata dalla concessione della liberazione anticipata. Il Tribunale, pertanto, per motivare il rigetto, avrebbe dovuto indicare gli elementi che si oppongono ad una favorevole prognosi di non recidiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando che la circostanza che il programma di trattamento non prevedesse ancora i permessi premio rappresenta elemento che suggerisce come la richiesta fosse prematura, proprio nell'ottica di progressione trattamentale invocata dal ricorrente e allo stesso modo il parere contrario della Direzione, al pari della formulata prognosi negativa di non recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Ai fini della concessione del beneficio del permesso premio previsto dall'art. 30-ter ord. pen., il magistrato di sorveglianza deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di tre requisiti da considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto; in secondo luogo, l'assenza di pericolosità sociale dello stesso; in terzo luogo, la funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. 1.1.In coerenza con tale impostazione la procedura, a partire dalla richiesta di permesso premio, segue un iter di acquisizioni e di verifiche rimesso alle iniziative dell'autorità procedente. L'art. 65, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, prevede che la domanda volta ad ottenere tale beneficio sia corredata, oltre che dal parere motivato del direttore dell'istituto penitenziario, dall'estratto della cartella personale. Essa contiene anche l'esito dell'osservazione scientifica della personalità svolta ai sensi dell'art. 27 stesso decreto, che rappresenta un ambito di verifica con cui debbono confrontarsi, prima il parere del direttore dell'istituto e, poi, la decisione del magistrato di sorveglianza, che in ogni caso può assumere informazioni per integrare quelle ricevute. L'eventuale carenza della documentazione che l'Istituto è obbligato a trasmettere a seguito della richiesta di permesso premio e ancora prima l'omissione da parte dell'amministrazione delle doverose verifiche che detta documentazione deve rappresentare, non preclude l'accesso al beneficio. In caso di reclamo, il potere di statuire sulla domanda si trasferisce in capo al tribunale di sorveglianza che, in virtù della natura devolutiva del mezzo di impugnazione secondo i principi generali fissati dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., non può limitarsi solo a rilevare la non correttezza della decisione contestata ma, sia pure nell'ambito della valutazione delle censure dedotte con i motivi, deve decidere se confermare la pronuncia censurata non solo considerando le sopravvenienze rispetto a essa ma anche rilevando le carenze istruttorie, tanto più nel caso in cui le stesse siano state rappresentate tramite specifici rilievi in sede di reclamo (Sez. 1, n. 5954-2023 del 20/12/2022, non massimata). Al riguardo è stato precisato che il Tribunale di sorveglianza deve apprezzare nel merito la fondatezza della domanda anche alla luce del contributo f77 argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, esercitando i poteri d'ufficio di cui all'art. 666 c.p.p., comma 5, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10316 del 30/1/2020, Rv. 278691). Poteri di ufficio che vanno attivati doverosamente, nell'ambito del devoluto, quando siano rilevabili, in origine ovvero in seguito, decisivi deficit istruttori. Ferma restando, infine, l'innegabile discrezionalità nel giudizio sulla adeguatezza della misura richiesta allo stadio del percorso rieducativo, il giudice di sorveglianza è, invero, tenuto ad esternare tale giudizio, con ragionamento che deve rispondere ai canoni di completezza, logicità e non contraddittorietà, non essendo sufficiente la mera adesione ai pareri negativi, o positivi, delle autorità amministrative dell'esecuzione. 2.Ciò posto, si osserva che il giudice a quo ha condotto tale verifica nel rispetto dei superiori principi, risultando la motivazione, seppure sintetica, comunque esauriente, non manifestamente illogica ed immune da censure di ogni tipo. Il Tribunale, invero, non si è limitato a ritenersi vincolato dal parere negativo del Direttore del carcere, ma ha aggiunto di aver esaminato la relazione di sintesi dalla quale è emersa l'assenza di ogni ipotesi di trattamento esterno al carcere, di cui è parte l'esperienza dei permessi premio, come da relazione del 14 settembre 2021. L'indicato avvio ad un trattamento più avanzato, si ricava soltanto dalla relazione di sintesi in atti, aggiornata al 21 settembre 2022, quindi redatta in data successiva al provvedimento impugnato in questa sede (che è stato emesso il 13 luglio 2022). In particolare, il Tribunale non si è limitato a prendere atto del contenuto negativo di tali pareri, ma ha rilevato che, comunque, a fronte del percorso trattamentale intramurario fino a quel momento espletato, non ancora aperto, alla data del provvedimento impugnato, a trattamento esterno, fosse da reputare prematuro il beneficio del permesso premio. Si deve, poi, rimarcare che non ricorre un rapporto causa-effetto tra le pregresse liberazioni anticipate concesse e l'istituto del permesso premio (tra le altre, Sez. 1, n. 3688 del 19/05/2000, Rv. 216622) ma compete al giudice, in ogni caso, la valutazione del requisito della regolare condotta, così come di tutti gli altri elementi, eventualmente acquisiti d'ufficio, che consentissero di formulare un giudizio autonomo sulla regiudicanda. Sicché, immune da vizi risulta la motivazione nella parte in cui esclude rilievo automatico all'intervenuta concessione della liberazione anticipata al ricorrente.2.Deriva da quanto sin qui esposto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il