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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26247/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Udite le conclusioni degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La pronunzia impugnata è stata deliberata dalla Corte di appello di Roma il 30 giugno 2022 che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]Agostino per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 495 cod. pen. e gli ha concesso la sospensione condizionale della pena; l'imputato è stato ritenuto responsabile di aver contraffatto la patente di guida del fratello, apponendovi la propria effige, e di avere declinato le generalità del congiunto, destinate ad essere riprodotte nel verbale di contravvenzione al Codice della Strada che gli operanti che l'avevano fermato per un controllo stradale avrebbero di lì a poco redatto, considerato che il prevenuto era stato sorpreso alla guida di un veicolo nonostante avesse subito la revoca della patente di guida.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'esclusione dell'ipotesi del falso grossolano in ordine al reato di cui al capo A).

Deduce il ricorrente che la Corte di appello avrebbe parzialmente pretermesso le valutazioni della consulente della difesa, illogicamente utilizzando l'elaborato solo per concludere che le difformità del documento rispetto all'originale erano minuziose e specifiche, trascurando i passaggi in cui si erano ritenute macroscopiche altre differenze e facendo appello alla propria scienza privata.

A sostegno della censura, il ricorrente trascrive alcuni passaggi della relazione tecnica che sarebbero eloquenti delle predette difformità macroscopiche tra il documento falsificato e un originale, oltre che le conclusioni — in tesi neglette — della predetta consulenza circa la grossolanità del falso.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge sostanziale e processuale in punto di trattamento sanzionatorio.

La motivazione esibita dalla Corte di appello circa l'individuazione della pena base in termini decisamente superiori al minimo edittale sarebbe inidonea a rendere intellegibile il percorso seguito dal Giudice di merito.

Inoltre la giustificazione resa sarebbe in contraddizione con la scelta di concedere la sospensione condizionale della pena per l'assenza di pericolo di recidiva e la Corte di appello avrebbe trascurato che l'imputato recava con sé anche un passaporto autentico poi utilizzato per documentare le corrette generalità.

Il ragionamento della decisione avversata sul trattamento sanzionatorio avrebbe altresì trascurato i parametri soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. e la condotta contemporanea o susseguente al reato.

2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, su cui non vi sarebbe motivazione, né esplicita né implicita, a dispetto dello specifico motivo di appello sul punto.

Ancora, il ricorrente si duole della mancata esclusione della recidiva.

2.4. Il quarto motivo chiede la correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. ovvero denunzia violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente concentra l'attenzione su un passaggio della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio in cui si legge (‹...e quindi trattasi di una condotta in sé pericolosa tale da non ce di commisurare la pena nel minimo [....l».

L'interpretazione di questo passaggio non sarebbe univoca e, comunque, denoterebbe una «caduta di attenzione» dell'estensore che si sarebbe riverberata anche sul percorso logico- argomentativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto.

1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto all'esclusione della ricorrenza, nella specie, del cosiddetto "falso grossolano" — è inammissibile perché segue ad un motivo di appello che era inammissibile siccome aspecifico e, quindi, contrario agli insegnamenti di Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 sul dovere di specificità del gravame di merito (principio oggi codificato con il d.lgs 150 del 2022, che ha introdotto, tra l'altro, il comma 1-bis dell'art. 581 cod. proc. pen.) La sentenza di primo grado, infatti, aveva ampiamente sviscerato il tema, innanzitutto escludendo che le differenze rispetto al modello autentico di patente — cui era conformato l'esemplare esibito dall'imputato — evidenziate dal consulente della difesa rendessero immediatamente percepibile la falsità del documento (anche tenuto conto delle inevitabili conseguenze che, su un documento originale, ha il logorio del tempo o quello causato da eventi accidentali).

Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato quale fosse la rilevanza, quale documento identificativo, della patente e come quest'ultima sia suscettibile di dimostrare l'identità del soggetto a cui si riferisce non solo rispetto ai controlli stradali, normalmente effettuati da operanti esperti nella verifica dei documenti necessari per la circolazione.

A questo riguardo, peraltro, a smentire che anche il personale del Reparto radiomobile dei Carabinieri che aveva sottoposto a controllo D'Agostino si fosse immediatamente accorto delle anomalie che connotavano la patente da lui esibita, il Giudice monocratico ha evidenziato la circostanza che solo dopo il ritrovamento, nella borsa collocata nell'autovettura, del passaporto con le reali generalità del prevenuto, essi si erano resi conto, ad un esame più accurato, che la patente era falsa.

Di fronte a questo ragionamento, l'atto di appello non faceva che agitare nuovamente la rilevanza scagionante della consulenza, peraltro in maniera generica e senza affrontare il complesso del ragionamento svolto dal Giudice di prime cure di cui si è dato conto.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso perché diretto a censurare una motivazione che si innesta su un motivo di appello inammissibile; i motivi di appello generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).

A ciò si aggiunga che la decisione del Giudice di primo grado, cui si è conformata la Corte di appello, è in linea con quanto insegna questa Corte in rema di falso grossolano.

Si è, infatti, persuasivamente sostenuto che si vede in quest'ultima ipotesi e, quindi, in tema di reato impossibile, solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu ()culi, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946).

2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene al trattamento sanzionatorio — è complessivamente infondato, sia pure con le precisazioni che seguono.

Vi sono stati due errori commessi dai Giudici di merito, entrambi non rilevati dal ricorrente (né dalla parte pubblica) e, comunque, rifluenti positivamente sul trattamento sanzionatorio dell'imputato.

Il primo è che il Tribunale ha ritenuto che la cornice sanzionatoria dei reati di cui agli artt. 495 e 477,482 cod. pen. fosse delimitata da un pari massimo edittale e, addirittura, che fosse più grave il primo in considerazione del minimo di pena.

Così non è, posto che il reato di cui agli artt. 477 482 cod. pen., in considerazione della diminuzione determinata dalla seconda disposizione, è punito con una pena che va da quattro mesi a due anni di reclusione, mentre quello di cui all'ad. 495 cod. pen. vede una cornice edittale che va da uno a sei anni di reclusione.

In definitiva, dunque, il minimo edittale è stato individuato in corrispondenza con quello del reato realmente più grave.

In secondo luogo, la Corte di merito, nell'esaminare il motivo di appello sulla quantificazione della pena, l'ha confermata, ragionando sempre sulla pena edittale del reato posto a base del calcolo (neanche rilevando l'errore di cui sopra) e, comunque, sbagliando nel ritenere che il minimo edittale del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. fosse pari a mesi tre (e non mesi quattro) di reclusione.

Ciò posto, deve dirsi che la quantificazione della pena è stata adeguatamente giustificata dalla Corte di appello, che ha fatto riferimento alla particolare insidiosità della condotta siccome riferita ad un documento suscettibile di "utilizzabilità diffusa".

D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e il riconoscimento stesso di quest'ultima — è inammissibile.

Quanto al primo aspetto, la richiesta di procedere a giudizio di prevalenza era contenuta nel solo "dispositivo" dell'appello, mentre, nel corpo di quest'ultimo, non vi era alcuna argomentazione specifica che sconfessasse quella adoperata dal Giudice di prime cure per giustificare la scelta dell'equivalenza.

Valgono, a questo riguardo, dunque, le stesse argomentazioni esposte quanto al motivo sub § 1 a proposito dell'inammissibilità del ricorso che segue ad appello generico.

Circa la mancata esclusione della recidiva, il Collegio deve rilevare che non vi era motivo di appello.

Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnativa perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

4. Il quarto motivo di ricorso invoca la correzione di errore materiale ex art.130 cod. proc. pen. ovvero denunzia violazione di legge e vizio di motivazione e concentra l'attenzione su un passaggio della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio in cui si legge «...e quindi trattasi di una condotta in sé pericolosa tale da non ce di commisurare la pena nel minimo [....]».

L'interpretazione di questo passaggio non sarebbe univoca e, comunque, denoterebbe una «caduta di attenzione» dell'estensore che si sarebbe riverberata anche sul percorso logico- argomentativo.Al contrario il Collegio è persuaso che si tratti di un mero errore materiale, che non implica alcuna oscurità della sentenza impugnata, dal momento che è evidente che la collocazione della particella "ce" nell'ambito della frase «Con riferimento all'ultimo motivo la pena base - fissata dal primo giudice ad anni uno - è Indubbiamente superiore al minimo (pari a mesi tre) ma è certamente congrua posto che la falsità ha riguardato una patente di guida che, per quanto detto sopra, ha una utilizzabilità diffusa e quindi trattasi di una condotta in se pericolosa tale non ce di commisurare la pena al minimo», è stata frutto di un errore di digitazione da parte del redattore; secondo un'interpretazione del contesto in cui l'errore si colloca del tutto ragionevole, infatti, il senso compiuto della frase induce a ritenere che, in luogo della particella anzidetta, l'estensore abbia inteso scrivere verbi come "permette", "consente", senza che il ricorrente abbia segnalato in quale senso andrebbe l'equivocità della frase.

Quanto all'eloquenza dell'errore di digitazione suddetto nell'ottica di una «caduta di attenzione» dell'estensore, la censura è priva di specificità, contando su una tesi ampiamente discutibile siccome del tutto presuntiva — date le caratteristiche dell'errore — e, comunque, non individuando specifici vizi motivazionali o in diritto collegati al rilievo, ad eccezione di quello circa l'oscurità della sentenza, di cui si è sopra detto.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Udite le conclusioni degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata dalla Corte di appello di Roma il 30 giugno 2022 che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]Agostino per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 495 cod. pen. e gli ha concesso la sospensione condizionale della pena; l'imputato è stato ritenuto responsabile di aver contraffatto la patente di guida del fratello, apponendovi la propria effige, e di avere declinato le generalità del congiunto, destinate ad essere riprodotte nel verbale di contravvenzione al Codice della Strada che gli operanti che l'avevano fermato per un controllo stradale avrebbero di lì a poco redatto, considerato che il prevenuto era stato sorpreso alla guida di un veicolo nonostante avesse subito la revoca della patente di guida. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'esclusione dell'ipotesi del falso grossolano in ordine al reato di cui al capo A). Deduce il ricorrente che la Corte di appello avrebbe parzialmente pretermesso le valutazioni della consulente della difesa, illogicamente utilizzando l'elaborato solo per concludere che le difformità del documento rispetto all'originale erano minuziose e specifiche, trascurando i passaggi in cui si erano ritenute macroscopiche altre differenze e facendo appello alla propria scienza privata. A sostegno della censura, il ricorrente trascrive alcuni passaggi della relazione tecnica che sarebbero eloquenti delle predette difformità macroscopiche tra il documento falsificato e un originale, oltre che le conclusioni — in tesi neglette — della predetta consulenza circa la grossolanità del falso. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge sostanziale e processuale in punto di trattamento sanzionatorio. La motivazione esibita dalla Corte di appello circa l'individuazione della pena base in termini decisamente superiori al minimo edittale sarebbe inidonea a rendere intellegibile il percorso seguito dal Giudice di merito. Inoltre la giustificazione resa sarebbe in contraddizione con la scelta di concedere la sospensione condizionale della pena per l'assenza di pericolo di recidiva e la Corte di appello avrebbe trascurato che l'imputato recava con sé anche un passaporto autentico poi utilizzato per documentare le corrette generalità. Il ragionamento della decisione avversata sul trattamento sanzionatorio avrebbe altresì trascurato i parametri soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. e la condotta contemporanea o susseguente al reato. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, su cui non vi sarebbe motivazione, né esplicita né implicita, a dispetto dello specifico motivo di appello sul punto. Ancora, il ricorrente si duole della mancata esclusione della recidiva. 2.4. Il quarto motivo chiede la correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. ovvero denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente concentra l'attenzione su un passaggio della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio in cui si legge (‹...e quindi trattasi di una condotta in sé pericolosa tale da non ce di commisurare la pena nel minimo [....l». L'interpretazione di questo passaggio non sarebbe univoca e, comunque, denoterebbe una «caduta di attenzione» dell'estensore che si sarebbe riverberata anche sul percorso logico- argomentativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto. 1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto all'esclusione della ricorrenza, nella specie, del cosiddetto "falso grossolano" — è inammissibile perché segue ad un motivo di appello che era inammissibile siccome aspecifico e, quindi, contrario agli insegnamenti di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 sul dovere di specificità del gravame di merito (principio oggi codificato con il d.lgs 150 del 2022, che ha introdotto, tra l'altro, il comma 1-bis dell'art. 581 cod. proc. pen.) La sentenza di primo grado, infatti, aveva ampiamente sviscerato il tema, innanzitutto escludendo che le differenze rispetto al modello autentico di patente — cui era conformato l'esemplare esibito dall'imputato — evidenziate dal consulente della difesa rendessero immediatamente percepibile la falsità del documento (anche tenuto conto delle inevitabili conseguenze che, su un documento originale, ha il logorio del tempo o quello causato da eventi accidentali). Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato quale fosse la rilevanza, quale documento identificativo, della patente e come quest'ultima sia suscettibile di dimostrare l'identità del soggetto a cui si riferisce non solo rispetto ai controlli stradali, normalmente effettuati da operanti esperti nella verifica dei documenti necessari per la circolazione. A questo riguardo, peraltro, a smentire che anche il personale del Reparto radiomobile dei Carabinieri che aveva sottoposto a controllo D'Agostino si fosse immediatamente accorto delle anomalie che connotavano la patente da lui esibita, il Giudice monocratico ha evidenziato la circostanza che solo dopo il ritrovamento, nella borsa collocata nell'autovettura, del passaporto con le reali generalità del prevenuto, essi si erano resi conto, ad un esame più accurato, che la patente era falsa. Di fronte a questo ragionamento, l'atto di appello non faceva che agitare nuovamente la rilevanza scagionante della consulenza, peraltro in maniera generica e senza affrontare il complesso del ragionamento svolto dal Giudice di prime cure di cui si è dato conto. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso perché diretto a censurare una motivazione che si innesta su un motivo di appello inammissibile; i motivi di appello generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). A ciò si aggiunga che la decisione del Giudice di primo grado, cui si è conformata la Corte di appello, è in linea con quanto insegna questa Corte in rema di falso grossolano. Si è, infatti, persuasivamente sostenuto che si vede in quest'ultima ipotesi e, quindi, in tema di reato impossibile, solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu ()culi, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946). 2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene al trattamento sanzionatorio — è complessivamente infondato, sia pure con le precisazioni che seguono. Vi sono stati due errori commessi dai Giudici di merito, entrambi non rilevati dal ricorrente (né dalla parte pubblica) e, comunque, rifluenti positivamente sul trattamento sanzionatorio dell'imputato. Il primo è che il Tribunale ha ritenuto che la cornice sanzionatoria dei reati di cui agli artt. 495 e 477,482 cod. pen. fosse delimitata da un pari massimo edittale e, addirittura, che fosse più grave il primo in considerazione del minimo di pena. Così non è, posto che il reato di cui agli artt. 477 482 cod. pen., in considerazione della diminuzione determinata dalla seconda disposizione, è punito con una pena che va da quattro mesi a due anni di reclusione, mentre quello di cui all'ad. 495 cod. pen. vede una cornice edittale che va da uno a sei anni di reclusione. In definitiva, dunque, il minimo edittale è stato individuato in corrispondenza con quello del reato realmente più grave. In secondo luogo, la Corte di merito, nell'esaminare il motivo di appello sulla quantificazione della pena, l'ha confermata, ragionando sempre sulla pena edittale del reato posto a base del calcolo (neanche rilevando l'errore di cui sopra) e, comunque, sbagliando nel ritenere che il minimo edittale del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. fosse pari a mesi tre (e non mesi quattro) di reclusione. Ciò posto, deve dirsi che la quantificazione della pena è stata adeguatamente giustificata dalla Corte di appello, che ha fatto riferimento alla particolare insidiosità della condotta siccome riferita ad un documento suscettibile di "utilizzabilità diffusa". D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e il riconoscimento stesso di quest'ultima — è inammissibile. Quanto al primo aspetto, la richiesta di procedere a giudizio di prevalenza era contenuta nel solo "dispositivo" dell'appello, mentre, nel corpo di quest'ultimo, non vi era alcuna argomentazione specifica che sconfessasse quella adoperata dal Giudice di prime cure per giustificare la scelta dell'equivalenza. Valgono, a questo riguardo, dunque, le stesse argomentazioni esposte quanto al motivo sub § 1 a proposito dell'inammissibilità del ricorso che segue ad appello generico. Circa la mancata esclusione della recidiva, il Collegio deve rilevare che non vi era motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnativa perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). 4. Il quarto motivo di ricorso invoca la correzione di errore materiale ex art.130 cod. proc. pen. ovvero denunzia violazione di legge e vizio di motivazione e concentra l'attenzione su un passaggio della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio in cui si legge «...e quindi trattasi di una condotta in sé pericolosa tale da non ce di commisurare la pena nel minimo [....]». L'interpretazione di questo passaggio non sarebbe univoca e, comunque, denoterebbe una «caduta di attenzione» dell'estensore che si sarebbe riverberata anche sul percorso logico- argomentativo.Al contrario il Collegio è persuaso che si tratti di un mero errore materiale, che non implica alcuna oscurità della sentenza impugnata, dal momento che è evidente che la collocazione della particella "ce" nell'ambito della frase «Con riferimento all'ultimo motivo la pena base - fissata dal primo giudice ad anni uno - è Indubbiamente superiore al minimo (pari a mesi tre) ma è certamente congrua posto che la falsità ha riguardato una patente di guida che, per quanto detto sopra, ha una utilizzabilità diffusa e quindi trattasi di una condotta in se pericolosa tale non ce di commisurare la pena al minimo», è stata frutto di un errore di digitazione da parte del redattore; secondo un'interpretazione del contesto in cui l'errore si colloca del tutto ragionevole, infatti, il senso compiuto della frase induce a ritenere che, in luogo della particella anzidetta, l'estensore abbia inteso scrivere verbi come "permette", "consente", senza che il ricorrente abbia segnalato in quale senso andrebbe l'equivocità della frase. Quanto all'eloquenza dell'errore di digitazione suddetto nell'ottica di una «caduta di attenzione» dell'estensore, la censura è priva di specificità, contando su una tesi ampiamente discutibile siccome del tutto presuntiva — date le caratteristiche dell'errore — e, comunque, non individuando specifici vizi motivazionali o in diritto collegati al rilievo, ad eccezione di quello circa l'oscurità della sentenza, di cui si è sopra detto. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorre
Sentenza Cassazione n. 26247/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris